IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma  dell'art.  7
della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le  funzioni  svolte
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,  sulla  base
di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e  che,  in
particolare, al comma  1,  lettera  a),  prevede  che  il  CIPE,  tra
l'altro, definisce le linee di politica economica  da  perseguire  in
ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il  compito  di  definire
con delibera le operazioni e le categorie di rischi  assicurabili  da
parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio  estero
(ora SACE S.p.a.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze), di concerto con il Ministero  del  commercio  con  l'estero
(ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche  conto  degli
accordi internazionali, nonche' della  normativa  e  degli  indirizzi
dell'Unione europea in  materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di
mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari  di  assicurazione
dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; 
  Visto altresi' l'art. 8, comma 1,  secondo  periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone  che  la  legge  di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma  1,  dello  statuto  della  SACE  S.p.a.  che
prevede, tra l'altro, che le attivita' che beneficiano della garanzia
dello Stato sono soggette alle  delibere  del  CIPE  ai  sensi  degli
articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del
1998; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.  sono  definite
con delibera del CIPE ai sensi dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra
l'altro, che gli impegni assunti dalla SACE S.p.a. nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma  sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale   e   territoriale»   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  Regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto  l'art.  6,  comma  9-bis,  del  predetto  decreto-legge   n.
269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non
di mercato puo' operare in  favore  della  SACE  S.p.a.  rispetto  ad
operazioni riguardanti settori  strategici  per  l'economia  italiana
ovvero societa'  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute  per  il
sistema economico produttivo del Paese in  grado  di  determinare  in
capo alla SACE S.p.a. elevati rischi di concentrazione verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di  destinazione;
(ii) che in tal caso la garanzia dello Stato  opera  a  copertura  di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli  impegni
assumibili in  garanzia;  (iii)  che  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi  del  predetto
comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); 
  Visto, altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del predetto  decreto-legge
n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del  decreto-legge  n.
91 del 2014, il quale prevede, tra  l'altro:  (i)  che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la SACE S.p.a.  uno  schema
di  convenzione  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e  9-bis,  e
specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis,
ivi inclusi i parametri per la  determinazione  della  concentrazione
del  rischio,  la  ripartizione   dei   rischi   e   delle   relative
remunerazioni, i criteri di quantificazione del  premio  riconosciuto
allo Stato, nonche' il livello minimo di patrimonializzazione che  la
SACE S.p.a. e' tenuta ad assicurare per poter accedere alla  garanzia
e i relativi criteri di misurazione; (ii) che la convenzione  ha  una
durata di dieci anni; (iii) che lo schema di convenzione e' approvato
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al  predetto  art.  6,
comma 9-bis: (i) individuato  i  settori  strategici  per  l'economia
italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati
e/o integrati  con  delibere  assunte  dal  CIPE;  (ii)  definito  la
disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato  con  compiti,  tra
l'altro, di analisi  delle  risultanze  relative  al  portafoglio  in
essere della SACE S.p.a., di proposta e  di  controllo  (di  seguito:
«Comitato di monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  6,  commi  9,  9-bis   e   9-ter,   del
decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e  delle
finanze - Dipartimento del Tesoro  e  la  SACE  S.p.a.  (di  seguito:
«Convenzione»),  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e,
specificamente, il funzionamento  della  garanzia  di  cui  al  comma
9-bis,  ivi  inclusi  i  parametri  per   la   determinazione   della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato   nonche'   il    livello    minimo    di
patrimonializzazione che la SACE S.p.a. e' tenuta ad  assicurare  per
poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; 
  Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che  il
Comitato  di  monitoraggio  approva  le  «soglie  di  attivazione»  e
determina la portata massima  dell'insieme  degli  impegni  a  carico
dello  Stato  rispetto  alle   variabili   Controparte,   Gruppo   di
controparti connesse, Settore e Paese  -  limiti  che,  salvo  quanto
previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per
l'intera annualita' successiva; e, dall'altro, che la portata massima
dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso  superare
per le variabili Settore e Paese la  quota  percentuale  massima  sul
portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta
dalla SACE S.p.a. e per la variabile Controparte la quota percentuale
massima sul portafoglio del 100%  (cento  per  cento)  rispetto  alla
quota ritenuta dalla SACE S.p.a.; 
  Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al  quale,  qualora  nel
periodo annuale  di  validita'  delle  «soglie  di  attivazione»  sia
esaurita la predetta portata massima rispetto  a  una  o  piu'  delle
variabili di cui all'art. 7.6, la SACE S.p.a. avra'  la  facolta'  di
richiedere la convocazione straordinaria, entro 30  (trenta)  giorni,
del  Comitato  di  monitoraggio   per   sottoporre   a   quest'ultimo
l'innalzamento delle portata massima cumulata a  carico  dello  Stato
(c.d.  «limite  speciale»)  per  una  delle  variabili  indicate.  Il
Comitato di monitoraggio valutera' detta  richiesta  e  le  eventuali
condizioni tecniche di rilascio; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore della SACE S.p.a. ex art. 6, commi 9-bis  e  9-ter,
del decreto-legge n. 269/2003 - innalzamento della portata massima  a
carico dello Stato (c.d.  limite  speciale)  previsto  dall'art.  7.8
della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014»,  secondo
cui, tra l'altro: 
    (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili dalla SACE S.p.a., sia in quanto detto intervento
e' contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo
n. 95 del 2000 attuativo  della  direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    (ii)   occorre   valutare   rigorosamente    la    compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    (iii) il presupposto per  poter  aumentare  la  predetta  portata
massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo  accantonamento,  fermo
restando  che  nel  Fondo  dovrebbero  residuare  ulteriori   risorse
finanziarie disponibili a fronte di future istanze  per  il  rilascio
della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Viste le delibere di questo Comitato 20  luglio  2007,  n.  62,  14
febbraio 2014, n. 17 e  10  novembre  2014,  n.  52,  concernenti  le
operazioni e rischi assicurabili dalla SACE S.p.a.; 
  Considerato che il Comitato di monitoraggio,  nella  seduta  del  4
novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio
e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di
una  eventuale  revisione  della  Convenzione,   per   la   possibile
concessione del «limite speciale» con  il  coinvolgimento  di  questo
Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a
fronte delle  garanzie  concesse  dallo  Stato  con  attivazione  del
«limite speciale» (cd. add on); 
  Vista la successiva delibera  9  novembre  2016,  n.  51  (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha,  tra  l'altro
stabilito di: 
    individuare i settori  strategici  per  l'economia  italiana  con
maggiore  impatto  economico-sociale  per  i   quali   e'   possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    approvare le singole  operazioni  riferite  ai  predetti  settori
strategici con  attivazione  del  "limite  speciale",  con  eventuali
indicazioni  in  termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,  previa
verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e
MISE) della compatibilita'  delle  operazioni  medesime  con:  (i)  i
limiti globali  degli  impegni  assumibili  in  garanzia  dalla  SACE
S.p.a.; (ii) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato
e la SACE S.p.a.; (iii) la dotazione del  Fondo;  (iv)  i  limiti  di
esposizione definiti per ciascun settore; 
  Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata  delibera,  in
base al quale per il settore croceristico,  in  considerazione  degli
impatti  sull'economia  italiana  e  delle   ricadute   sul   sistema
produttivo del Paese, puo' essere attivato il  «limite  speciale»  di
cui  all'art.  7.8  della  Convenzione,  con  i  seguenti  criteri  e
modalita': 
    a) l'esposizione cumulata detenuta  complessivamente  dalla  SACE
S.p.a. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo'  eccedere  la
quota massima del 40% (quaranta per  cento)  dell'intero  portafoglio
rischi in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.a. e  dallo
Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta dalla SACE S.p.a. con
riferimento al medesimo  settore,  paese,  controparte  o  gruppo  di
controparti  connesse,  non  puo'  in  ogni  caso  superare  il  400%
(quattrocento per cento) della quota di  esposizione  ritenuta  dalla
SACE S.p.a. rispetto alla medesima variabile; 
  Visto, altresi', l'art. 3 della medesima delibera, con il quale  il
Comitato ha approvato due operazioni  con  applicazione  del  «limite
speciale», riferite al predetto settore crocieristico; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 10  luglio  2017,  n.  57,
(Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  23  ottobre  2017),   concernente
l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016,  di  quattro
operazioni di supporto all'export con controparte  «Norwegian  Cruise
Lines Corporation Ltd.», nel Settore  della  cantieristica,  al  fine
della concessione della garanzia dello  Stato  con  applicazione  del
«limite speciale»; 
  Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio del 14
dicembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato ha ritenuto che  i
limiti di cui all'art. 7.6 della Convenzione non  possono  essere  in
contrasto tra loro e devono operare limitatamente alla sola variabile
- o alle sole variabili, nel caso di superamento di  piu'  Soglie  di
Attivazione contemporaneamente - che ha  dato  luogo  all'attivazione
della garanzia ex art. 6.1c della Convenzione medesima; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 28 febbraio  2018,  n.  23
(Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  15   maggio   2018)   concernente
l'approvazione, ai sensi della  delibera  CIPE  n.  51/2016,  di  una
operazione di supporto all'export con controparte «Carnival plc», nel
settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia
dello Stato con applicazione del «limite speciale»; 
  Visto il verbale della riunione del  Comitato  di  monitoraggio  in
data 16 marzo  2018,  nel  quale,  tra  l'altro,  detto  Comitato  di
monitoraggio,  in   considerazione   dei   favorevoli   impatti   per
l'economia, si e' espresso positivamente sul  documento  «Ipotesi  di
rafforzamento dell'attuale impianto della  garanzia  statale -  piano
annuale 2018» (ivi compresi:  (i)  il  quadro  delle  operazioni  per
ciascuno dei settori e paesi per i quali si  prevede  la  concessione
del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti
di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  e  delle  soglie  di
attivazione), indicando l'opportunita' di  un'estensione  dell'ambito
di  operativita'  della  delibera  CIPE  n.  51/2016  ai  fini  della
concessione del cd.  «limite  speciale»  nel  2018,  tra  l'altro,  a
ulteriori  operazioni  nella  pipeline   della   SACE   nel   settore
crocieristico,  con  i  medesimi  limiti  (25  miliardi  di  euro  di
esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del  portafoglio  complessivo;
garanzia statale pari massimo al  400%  della  quota  di  esposizione
ritenuta dalla SACE); 
  Considerato che il predetto  documento  «Ipotesi  di  rafforzamento
dell'attuale impianto della garanzia statale -  piano  annuale  2018»
indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di
quei progetti, ricompresi nella pipeline della  SACE  S.p.a.  per  il
2018 e realizzabili solo con applicazione del «limite  speciale»  nel
Settore crocieristico, in  termini  di  maggiore:  (i)  valore  della
produzione (33,1 miliardi di euro); (ii) PIL (11,5 miliardi di euro);
(iii) livello occupazionale (167.500 Unita' Lavorative Annue - ULA); 
  Vista la delibera di questo Comitato del  21  marzo  2018,  n.  34,
concernente «Operazioni e rischi assicurabili  dalla  SACE  S.p.a.  e
garantibili dallo  Stato  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  9-bis  del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con  la  quale,
tra l'altro, sono state confermate, anche per il 2018, le  previsioni
contenute nell'art. 2 della delibera di questo  Comitato  n.  51  del
2016 relativamente alle operazioni e rischi assicurabili nel  Settore
crocieristico; 
  Visto il verbale della riunione del 16 aprile 2018, con il quale il
Comitato di monitoraggio ha, tra l'altro: (i) preso  atto  del  «Risk
Appetite Framework» 2018 della SACE ai sensi dell'art.  7,  comma  3,
della Convenzione; (ii) approvato  le  soglie  di  attivazione  della
garanzia rispetto alle variabili «settore», «paese», «controparte»  e
«gruppo di controparti connesse» e  con  riferimento  alla  variabile
«controparti singole» ha  approvato  la  soglia  per  la  controparte
Carnival plc; (iii) stabilito, ai sensi dell'art. 7, comma  6,  della
Convenzione, che, per l'anno 2018, la «portata massima» degli impegni
a carico dello Stato e' pari a complessivi 16 miliardi di euro.  Tale
portata massima e' dettagliata  per  singola  variabile  come  segue:
variabile controparte Carnival  plc,  euro  4,5  miliardi;  variabile
Settore, euro 10 miliardi; variabile  Controparte  individuale,  euro
5,5 miliardi;  variabile  Gruppo  di  controparti  connesse,  euro  2
miliardi; variabile Paese, euro 2,5 miliardi; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 26  aprile  2018,  n.  40,
(Gazzetta Ufficiale n. 160 del  12  luglio  2018),  concernente,  tra
l'altro, l'approvazione, ai sensi della delibera del CIPE n.  51/2016
e successive integrazioni, di operazioni di supporto all'export anche
nel settore della cantieristica,  ai  fini  della  concessione  della
garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale»; 
  Considerato che la SACE S.p.a.,  con  quattro  istanze  in  data  5
ottobre 2018 e successive integrazioni, ha  presentato  richiesta  di
concessione della garanzia dello Stato con applicazione  del  «limite
speciale» per altrettante operazioni nel settore croceristico  -  una
con controparte Carnival plc, due con  controparte  Norwegian  Cruise
Line  Corporation  Ltd  e  una   con   controparte   Virgin   Cruises
Intermediate Ltd - gia' deliberate dalla  societa'  condizionatamente
al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale  in
eccedente»); 
  Considerato che le suddette operazioni  ricomprese  nella  pipeline
della  SACE  S.p.a.  per  il  2018  trovano  riferimento  nel  citato
documento  «Ipotesi  di  rafforzamento  dell'attuale  impianto  della
garanzia statale - piano annuale 2018», gia'  considerato  da  questo
Comitato ai fini dell'adozione della delibera n. 34/2018, e  che  per
tali operazioni, la cui sottoposizione alla procedura di approvazione
da parte di  questo  Comitato  e'  stata  indicata  dagli  organi  di
controllo, e' riconosciuto un positivo impatto sull'economia italiana
(stimato in circa 2.276 milioni di euro  di  PIL  e  33.103  addetti,
applicando il modello di analisi della delibera n. 51/2016); 
  Considerato  in  particolare  che  all'operazione   originariamente
prevista nella richiamata pipeline  della  SACE  con  la  controparte
Norwegian Cruise Line Corporation (istanza n. 12/2018) si e' aggiunta
una ulteriore operazione con  la  medesima  controparte  (istanza  n.
13/2018); 
  Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai
ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della  richiamata
delibera  di  questo  Comitato  n.  51/2016,  le   suddette   quattro
operazioni risultano compatibili con i principi e  i  limiti  fissati
dalla medesima delibera, ed in particolare con: 
    a) i limiti globali degli impegni assumibili  in  garanzia  dalla
SACE S.p.a. (art. 1, comma 4, lettera a, della delibera)  in  termini
di nuovi flussi assicurabili annualmente, cosi' come  definiti  dalla
legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano  capienza
nel plafond, approvato nell'ambito della legge 27 dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che, all'art. 3 comma 3, come modificato dall'art. 2, comma  1  della
legge n. 111/2018, ha fissato con riferimento agli impegni assumibili
dalla SACE S.p.a. per  l'anno  finanziario  2018  rispettivamente  in
3.000 (tremila) milioni di euro per le  garanzie  di  durata  fino  a
ventiquattro mesi e in 20.000 (ventimila)  milioni  di  euro  per  le
garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi
di garanzia dello Stato; 
    b) il principio della condivisione del rischio tra lo Stato e  la
SACE S.p.a., in modo  da  assicurare  che  il  totale  degli  importi
complessivamente  garantiti  dallo  Stato  sia,  in  ogni  caso,  non
superiore al totale  delle  esposizioni  complessivamente  conservate
dalla SACE S.p.a. (art. 1, comma 4, lettera b), in quanto  il  totale
delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute dalla SACE  e'
di 37,91 miliardi di euro, mentre il totale degli importi  deliberati
potenzialmente garantiti dallo Stato incluse le istanze relative alle
quattro operazioni in oggetto assomma a 24,38 miliardi di euro; 
    c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare
gli  idonei  accantonamenti  aggiuntivi  a  fronte  di  una  maggiore
concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita  dal
Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c), come attestato
dal Gestore del Fondo; 
    d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico  fissati
dalla richiamata delibera (art.  2,  comma  1),  in  quanto,  con  le
menzionate quattro operazioni: (i)  l'esposizione  cumulata  detenuta
complessivamente dalla SACE S.p.a. e dallo Stato non supera il valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non  eccede  la  quota
massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero  portafoglio  rischi
in essere complessivamente detenuto dalla SACE S.p.a. e dallo  Stato;
in particolare, tale esposizione e' pari a 20,08  miliardi  di  euro,
equivalente  al  32,24%  dell'intero  portafoglio  rischi  deliberato
complessivamente detenuto dalla SACE e dallo Stato; (ii)  la  portata
massima percentuale dell'esposizione cumulata a  carico  dello  Stato
rispetto alla quota ritenuta dalla SACE  S.p.a.  con  riferimento  al
medesimo  settore,  paese,  controparte  o  gruppo   di   controparti
connesse, non supera il 400%  della  quota  di  esposizione  ritenuta
dalla SACE S.p.a. rispetto alla medesima variabile.  In  particolare,
il valore di picco di tale portata massima percentuale  e'  raggiunto
con riferimento alla controparte «Norwegian Cruise  Line  Corporation
Ltd» ed e' pari al 400%; 
  Considerato che, ai fini della concessione della garanzia  su  tali
quattro operazioni, e' stato acquisito il parere di  IVASS  ai  sensi
dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, che, con
note n. 0234715/18, 0234723/18, 0234722/18 e 0234716/18, tutte del 24
ottobre 2018, ha rilevato come l'assunzione degli  impegni  derivanti
dalle suddette  operazioni  determina:  (i)  un  elevato  rischio  di
concentrazione in capo a  SACE  per  effetto  del  superamento  delle
soglie  di  attivazione  fissate  con   riguardo   alla   controparte
(rispettivamente Carnival plc, Ncl Corporation  Ltd,  Virgin  Cruises
Intermediate Ltd) e al settore (croceristico);  (ii)  il  superamento
della  portata  massima  a  carico  dello  Stato  per  le   variabili
controparte e settore  (limiti  percentuali)  nonche'  della  portata
massima in valore assoluto stabilita per  la  variabile  settore  dal
Comitato di monitoraggio del 16  aprile  2018;  rilevando,  altresi',
sulla base dei criteri di valutazione fissati dallo  stesso  Comitato
di monitoraggio, la congruita' del premio riconosciuto allo Stato; 
  Considerato, inoltre  che,  secondo  IVASS,  sulla  base  dell'iter
approvato dal Comitato del 4 novembre 2016, la concessione del limite
speciale e' condizionata all'approvazione della singola operazione in
deroga da parte del CIPE, avendo verificato che il superamento  della
soglia di attivazione sia per la variabile  controparte  che  per  la
variabile settore, comporta,  anche  alla  luce  dell'interpretazione
della Convenzione fornita dal Comitato nella seduta del  14  dicembre
2017, che per entrambe le citate variabili siano operativi  i  limiti
di portata massima dell'esposizione a  carico  dello  Stato  previsti
dall'art. 7.6 della Convenzione; 
  Preso atto che in merito all'istanza SACE n. 13/2018, nel  relativo
parere di IVASS e' segnalata la non appartenenza di  tale  operazione
alla pipeline di SACE per il 2018, contenuta nel  documento  «ipotesi
di rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia statale - Piano
annuale 2018», e valutato che tale  circostanza  rimane  chiarita  da
quanto piu' sopra considerato, e  cioe'  che  alla  istanza  SACE  n.
12/2018 si e' aggiunta la istanza n. 13/2018; 
  Preso atto inoltre  che  sull'operazione  relativa  all'istanza  n.
14/2018, IVASS rileva che  «l'applicazione  dei  criteri  di  calcolo
contenuti nell'art. 6.1.c della Convenzione porterebbe ad individuare
un'unica percentuale di cessione per tutte le controparti del settore
croceristico (esclusa  Virgin,  interessata  dalla  cessione  per  la
variabile controparte) pari al 2,52% e che tuttavia, poiche' nel caso
di specie l'applicazione della citata percentuale del  2,52%  avrebbe
comportato per NCL il superamento del limite speciale del 400%,  sono
state individuate da SACE due distinte percentuali di cessione per il
settore croceristico: quella dello 0,63% per NCL e quella  del  2,95%
per tutte le altre controparti diverse da NCL e da Virgin)»; 
  Preso atto infine, in relazione alla richiamata istanza n. 14/2018,
che IVASS conclude l'istruttoria di competenza con  l'espressione  di
parere positivo nel  presupposto,  stante  il  contratto  non  ancora
perfezionato,  che  in  sede  di  stipulazione   del   medesimo   non
intervengano modifiche in ordine ad elementi rilevanti  ai  fini  del
parere stesso; 
  Considerato che la «Concessionaria  Servizi  Assicurativi  Pubblici
S.p.a.»  (CONSAP)  -  gestore  del  Fondo  -,  con  comunicazione  n.
0213556/18 del 19 ottobre 2018 ha  rappresentato  che,  tenuto  conto
delle perdite attese complessivamente stimate in 1.144,02 milioni  di
euro (incluse le operazioni non ancora perfezionate o  rispetto  alle
quali non e' stato  ancora  erogato  il  finanziamento),  comprensive
dell'Add On di 97,18 milioni di  euro,  le  risorse  finanziarie  del
Fondo pari a 1.306,04 milioni di euro (al netto  delle  remunerazioni
attese sulle operazioni  deliberate  ma  non  ancora  perfezionate  o
rispetto alle quali il finanziamento non  e'  ancora  stato  erogato)
risultano adeguate per la concessione della garanzia dello  Stato  in
relazione alle operazioni in oggetto; 
  Considerato inoltre che, nel medesimo parere, CONSAP certifica  una
dotazione residua del Fondo pari a  162,02  milioni  di  euro,  quale
disponibilita' finanziaria per il rilascio di ulteriori garanzie; 
  Considerato  che  la  documentazione  con  la  quale   i   Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo  economico,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE  n.  51/2016  e  successive
integrazioni, hanno proposto l'approvazione delle quattro  operazioni
di supporto all'export nel settore della cantieristica, ai fini della
concessione della garanzia dello Stato con applicazione  del  «limite
speciale» ex art. 7.8 della richiamata Convenzione  MEF-SACE  S.p.a.,
e' stata presentata a questo Comitato direttamente nella  seduta  del
25 ottobre 2018 per l'immediato esame; 
  Considerato che tale  documentazione  consiste  in:  (i)  nota  del
direttore generale della direzione VI del Dipartimento del Tesoro  n.
DT 89171 del 24 ottobre 2018, di trasmissione  al  proprio  Gabinetto
dello schema definitivo di delibera  per  il  CIPE;  (ii)  schema  di
delibera che sostanzia la proposta; (iii) parere positivo  di  Consap
S.p.a. sulla  sussistenza  di  risorse  adeguate  a  copertura  delle
operazioni in approvazione, reso  con  nota  n.  02135556/18  del  19
ottobre  2018;  (v)  pareri  positivi  di  IVASS  su  ciascuna  delle
operazioni, resi con le note n. 0234715/18, 0234723/18, 0234722/18  e
0234716/18, tutte del 24 ottobre 2018;  (iv)  nota  del  Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato n. 231696 del 25 ottobre  2018,
con cui si esprime parere positivo sullo schema di delibera proposto; 
  Considerato che la detta proposta, presentata a questo Comitato con
la procedura degli articoli 1, comma 5, e 4, comma 2, del regolamento
interno di cui alla propria delibera n. 62 del  30  aprile  2012,  e'
stata approvata dal Comitato medesimo nella richiamata seduta del  25
ottobre  2018  in  assenza  del  rappresentante   del   co-proponente
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Ritenuto di non dar corso alla delibera di cui al punto che precede
e di approvare in via sostitutiva, in data odierna - sulla base della
proposta  formalmente  presentata  a  firma  congiunta  dei  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo  economico  ai  sensi
delle delibere n. 51/2016 e n. 34/2018 - le quattro operazioni  sopra
richiamate nel settore croceristico ai fini della  concessione  della
garanzia dello Stato con applicazione del «limite  speciale»  di  cui
all'art. 7.8 della Convenzione; 
  Ravvisata l'urgenza e l'indifferibilita' dell'esame della proposta,
formalmente trasmessa con nota MISE.AOO_UDCM n. 25453 del 28 novembre
2018, acquisita agli atti della odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello sviluppo economico; 
 
                              Delibera: 
 
  1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le
motivazioni riportate  nelle  premesse,  sono  approvate  le  quattro
operazioni riferite al settore croceristico,  gia'  deliberate  dalla
SACE S.p.a. e specificamente  indicate  nella  tabella  allegata  che
costituisce  parte  integrante  della  presente  delibera,  le  quali
determinano il superamento della portata massima  dell'esposizione  a
carico  dello  Stato  con  riferimento  alla  variabile   controparte
nonche',  limitatamente  all'istanza  n.   14/2018,   relativa   alla
controparte Virgin Cruises Intermediate Ltd.,  anche  alla  variabile
Settore, uniche variabili rilevanti per l'attivazione della  garanzia
di cui all'art. 6.1.c della Convenzione e, pertanto,  da  considerare
ai fini della verifica dei limiti indicati nella delibera n.  34/2018
di questo Comitato. 
    Roma, 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
Il segretario: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2019 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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