L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 7 marzo 2019; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012,  n.  27,  il  quale  stabilisce  che  all'onere  derivante  dal
funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato
si provvede mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per
mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio  approvato  dalle
societa' di capitale, con ricavi totali superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990 e che la soglia massima  di  contribuzione  a
carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la
misura minima; 
  Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge  n.
287/1990, introdotto dal comma 1 dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24
marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno
2014, il contributo e' versato, entro il  31  luglio  di  ogni  anno,
direttamente   all'Autorita'    con    le    modalita'    determinate
dall'Autorita'  medesima   con   propria   deliberazione.   Eventuali
variazioni della misura e delle modalita'  di  contribuzione  possono
essere adottate dall'Autorita' medesima  con  propria  deliberazione,
nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato  risultante  dal
bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma
restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e'  stato  pari
allo 0,08 per mille del  fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali  superiori  a
50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Viste le proprie delibere n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, n. 25293, del 28 gennaio 2015, e n. 25876,  del
24 febbraio 2016, con le  quali  l'Autorita',  al  fine  di  limitare
quanto piu' possibile gli oneri a carico delle  imprese,  ha  operato
una riduzione del contributo per gli anni 2014,  2015  e  2016  dello
0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo
nella  misura  dello  0,06  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014, 2015  e
2016 ha subito una sostanziale e  significativa  riduzione,  pari  al
25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013; 
  Vista la propria delibera n. 26420 del 1° marzo 2017, con la  quale
l'Autorita' ha ridotto la percentuale del contributo allo 0,059‰  del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di
capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 26922 del  10  gennaio  2018,  con  la
quale l'Autorita' ha  ridotto  la  percentuale  del  contributo  allo
0,055‰ del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato  dalle
societa' di capitale con ricavi totali  superiori  a  50  milioni  di
euro, fermi restando i criteri stabiliti dal  comma  2  dell'art.  16
della legge n. 287/1990; 
  Considerate le esigenze di spesa di  funzionamento  dell'Autorita',
anche  in  ragione  delle  previsioni   di   legge   finalizzate   al
contenimento della spesa alle quali  l'Autorita'  si  e'  prontamente
adeguata e delle ulteriori misure di spending  review  spontaneamente
adottate; 
  Ritenuto che tali elementi consentono di mantenere  l'aliquota  per
il calcolo del contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita',
per l'anno 2019,  allo  0,055  per  mille  del  fatturato  risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con  ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma
7-quater, della legge n. 287/1990, al fine di individuare  la  misura
del contributo dovuto per l'anno 2019; 
 
                              Delibera: 
 
    1. di confermare per l'anno 2019, ai sensi  dell'art.  10,  comma
7-quater della legge n. 287/1990, la riduzione del  contributo  dello
0,025  per  mille  rispetto  all'aliquota   disposta   dalla   legge,
fissandolo  nella  misura  dello  0,055  per  mille   del   fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data  della  presente
delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
    2. che la soglia massima di contribuzione a  carico  di  ciascuna
impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura  minima  e,
quindi, non superiore a 275.000,00 euro. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  sul  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
 
    Roma, 7 marzo 2019 
 
                                          Il presidente f.f.: Muscolo 
 
Il segretario generale: Arena