IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visto l'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17  gennaio  2019,
con la quale e' stato  dichiarato,  per  dodici  mesi,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2  settembre  2018
nel territorio dei comuni nelle Province di  Padova,  di  Rovigo,  di
Treviso e di Verona; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto con nota del 4 marzo 2019; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui  in  premessa,  il  direttore  della  struttura  regionale  di
progetto gestione post emergenze connesse  ad  eventi  calamitosi  ed
altre  attivita'  commissariali  della  Regione  Veneto  e'  nominato
Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture  e  degli  uffici  regionali,  provinciali,
comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
nonche' individuare soggetti attuatori che  agiscono  sulla  base  di
specifiche direttive, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui  all'art.  3  entro  quarantacinque  giorni  dalla
pubblicazione della presente ordinanza, con riferimento ai  territori
specificatamente  individuati   nell'allegato   alla   delibera   del
Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2019, un piano degli interventi
da  sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile. Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi  realizzati  dai  soggetti  attuatori  e  dalle
strutture operative nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere
le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e
ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti alla messa  in  sicurezza  delle  aree  interessate
dagli eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato,  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Il Commissario delegato puo', ove  necessario,  provvedere  alla
individuazione di appositi siti di stoccaggio ove ubicare  i  detriti
ed i materiali rinvenienti dalla situazione emergenziale di cui  alla
presente ordinanza. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2, nonche' ad enti aventi personalita'  giuridica  pubblica  ed  alle
societa' pubbliche che gestiscono infrastrutture a rete e dei servizi
essenziali del settore  sanitario  e  scolastico,  previo  rendiconto
delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso  di
causalita'  con  la  situazione  di  emergenza  in  argomento.   Tale
rendicontazione  deve  essere   supportata   da   documentazione   in
originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo  del  Commissario
delegato di cui all'art. 1, comma 1 della presente ordinanza. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.