IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10 che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a
carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 ( revisione
delle note CUF )», pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determinazione n. 98/2000 del  7  marzo  2000,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile
2000,  relativa  alla  classificazione  del   medicinale   «Remicade»
(Infliximab) ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8  novembre  2012,
n.  189,  di  medicinali  per  uso  umano  approvati  con   procedura
centralizzata; 
  Vista la determina con la quale la societa' Janssen Biologics  B.V.
ha  ottenuto  l'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   del
medicinale «Remicade» (Infliximab); 
  Vista la comunicazione del 22 marzo 2018 con la quale  la  societa'
MSD Italia S.r.l., in qualita' di rappresentante locale in Italia  di
Janssen  Biologics  B.V.,  ha  accettato  la   rinegoziazione   delle
condizioni negoziali richiesta da AIFA; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  29
gennaio 2019; 
  Vista la deliberazione n. 7 in data 27 febbraio 2019 del  consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale REMICADE (Infliximab) e' rinegoziato alle  condizioni
di seguito indicate. 
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione 
Artrite reumatoide 
  «Remicade», in associazione con metotrexato,  e'  indicato  per  la
riduzione dei segni e dei sintomi e il miglioramento  della  funzione
fisica in: 
    pazienti adulti con malattia in fase attiva quando la risposta ai
medicinali  anti-reumatici  che  modificano   la   malattia   (DMARDs
disease-modifying anti-rheumatic drugs), incluso il metotrexato,  sia
stata inadeguata; 
    pazienti adulti con malattia severa, in fase attiva e progressiva
non trattata precedentemente con metotrexato o altri DMARDs. 
  In questa popolazione di pazienti  e'  stato  dimostrato,  mediante
valutazione radiografica, una riduzione del tasso di progressione del
danno articolare. 
Malattia di Crohn negli adulti 
  «Remicade» e' indicato per: 
    il trattamento della malattia di Crohn in fase attiva,  di  grado
da moderato a severo, in pazienti adulti  che  non  abbiano  risposto
nonostante un trattamento completo ed  adeguato  con  corticosteroidi
e/o  immunosoppressori;  o  in  pazienti  che  non  tollerano  o  che
presentano controindicazioni mediche per le suddette terapie; 
    il trattamento della malattia  di  Crohn  fistolizzante  in  fase
attiva, in pazienti adulti che non  abbiano  risposto  nonostante  un
ciclo di terapia completo ed adeguato con  trattamento  convenzionale
(inclusi antibiotici, drenaggio e terapia immunosoppressiva). 
Malattia di Crohn nei bambini 
  «Remicade» e' indicato per il trattamento della malattia  di  Crohn
in fase attiva severa,  nei  bambini  e  negli  adolescenti  di  eta'
compresa tra sei e diciassette  anni  che  non  hanno  risposto  alla
terapia convenzionale con un corticosteroide, un  immunomodulatore  e
una primaria terapia nutrizionale o in pazienti che non  tollerano  o
che presentano controindicazioni per le suddette terapie.  «Remicade»
e'   stato   studiato   solo   in   associazione   con   la   terapia
immunosoppressiva convenzionale. 
Colite ulcerosa 
  «Remicade» e' indicato per il trattamento della colite ulcerosa  in
fase attiva, di grado da moderato a severo, in  pazienti  adulti  che
non hanno  risposto  in  modo  adeguato  alla  terapia  convenzionale
inclusi  corticosteroidi  e  6-mercaptopurina  (6-MP)  o  azatioprina
(AZA),  o  che  risultano  intolleranti  o   per   cui   esista   una
controindicazione medica a queste terapie. 
Colite ulcerosa pediatrica 
  «Remicade» e' indicato per il trattamento della colite ulcerosa  in
fase attiva di grado severo,  in  bambini  e  adolescenti  da  sei  a
diciassette anni di eta', che non hanno  risposto  in  modo  adeguato
alla terapia convenzionale inclusi corticosteroidi e 6-MP  o  AZA,  o
che risultano intolleranti o per  cui  esista  una  controindicazione
medica a queste terapie. 
Spondilite anchilosante 
  «Remicade»  e'  indicato  per  il  trattamento   della   spondilite
anchilosante severa in fase attiva in pazienti adulti che  non  hanno
risposto in modo adeguato alle terapie convenzionali. 
Artrite psoriasica 
  «Remicade» e' indicato per il trattamento  dell'artrite  psoriasica
attiva e progressiva in pazienti adulti qualora sia stata  inadeguata
la risposta a precedenti trattamenti con DMARD. 
  «Remicade»  deve  essere   somministrato:   in   associazione   con
metotrexato o singolarmente in pazienti che risultano intolleranti al
metotrexato o per i quali esso sia controindicato. 
  «Remicade» ha mostrato di migliorare la funzione fisica in pazienti
con artrite psoriasica e di ridurre  il  tasso  di  progressione  del
danno alle articolazioni periferiche,  misurato  con  i  raggi  X  in
pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia. 
Psoriasi 
  «Remicade» e' indicato per il trattamento della psoriasi a  placche
di grado da moderato a severo  nei  pazienti  adulti  che  non  hanno
risposto o per i quali siano  controindicati  o  che  sono  risultati
intolleranti ad altri trattamenti sistemici inclusi la  ciclosporina,
il metotrexato o PUVA. 
  Confezione: 100 mg polvere per concentrato per infusione endovenosa
1 flacone vetro 20 ml uso ev - A.I.C. n. 034528012/E (in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': «H». 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 513,61. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 847,67. 
  Sconto  obbligatorio  complessivo,  sul  prezzo   ex   factory   da
praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale,
ivi comprese le  strutture  private  accreditate  sanitarie  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.