IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Vista l'ancora vigente formulazione dell'art. 161, del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, al comma 1, che gli enti locali redigano apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalita' delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.); Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche», come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126; Visti gli schemi di bilancio previsti dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 118 allo stesso allegati, come modificati ed integrati dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze adottati ai sensi del comma 11 del medesimo art. 11; Visto in particolare l'allegato n. 10 concernente lo schema del rendiconto della gestione; Ravvisata la necessita' di fissare modalita' e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2018; Valutata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2018, il cui avviso viene dato con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2019, concernente i parametri obiettivi ai fini dell'accertamento, per gli enti locali, della condizione di deficitarieta' strutturale per il triennio 2019-2021, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2019 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista ordinariamente per legge, dei quali la tabella contenente i parametri costituisce allegato; Valutato che, conseguentemente, i citati parametri hanno trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020; Ravvisata l'esigenza di acquisire i dati mediante posta elettronica certificata e con firma digitale dei sottoscrittori del documento, in modo da consentire, tra l'altro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009; Considerato che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente, peraltro, di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Ritenuto, altresi', che l'atto da adottare nella forma del presente decreto consiste nell'approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione ed il contenuto del certificato; Decreta: Art. 1 Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione 1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto della gestione 2018, allegati al presente decreto, che gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 31 maggio 2019. 2. Gli enti locali sono tenuti a compilare e trasmettere la certificazione relativa allo schema del rendiconto della gestione previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportata in allegato al presente decreto.