IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), e, in  particolare,  il  comma
33, che disciplina il procedimento di negoziazione del prezzo  per  i
prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale  tra  Agenzia  e
produttori; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  del  1°  febbraio  2001,  n.  3,   recante
«Individuazione dei criteri per  la  contrattazione  del  prezzo  dei
farmaci», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
73 del 28 marzo 2001; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' modificato dal decreto 29  marzo  2012,
n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze:  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento   dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modifiche ed integrazioni che dispone  che  «entro  il  30
settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con le
aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di rimborso dei
medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»; 
  Vista la determina 25  settembre  2015,  n.  1252,  concernente  la
«Rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»
e  la  successiva  determina  12  ottobre  2015,  n.  1313,   recante
«Rettifica della  determina  n.  1252/2015  del  25  settembre  2015,
relativa alla rinegoziazione del prezzo di  rimborso  dei  medicinali
biotecnologici»; 
  Vista  la  determina  6  ottobre   2015,   n.   1267,   concernente
«Rinegoziazione del prezzi di rimborso dei medicinali per uso umano a
carico   del   Servizio   sanitario   nazionale,    nell'ambito    di
raggruppamenti di medicinali terapeuticamente assimilabili»; 
  Vista la determina 24 novembre 2015, n. 1525, recante «Procedura di
pay-back (art. 9-ter, commi 10, lettera b) e 11 del decreto-legge  n.
78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015) - Anni
2015-2016-2017»; 
  Tenuto conto che a seguito degli accordi sottoscritti in attuazione
dell'art. 11, comma  1,  del  decreto-legge  n.  158/2012  l'AIFA  ha
ritenuto necessario definire le condizioni negoziali  applicabili  ai
medicinali oggetto della manovra a partire dal 1° gennaio 2018; 
  Visti i procedimenti avviati d'ufficio nei confronti delle  aziende
interessate, al fine di  verificare  la  volonta'  di  confermare  le
vigenti  condizioni  negoziali   ovvero   accedere   ad   una   nuova
negoziazione; 
  Considerato che le aziende, di cui agli allegati, hanno manifestato
la volonta' di confermare le condizioni negoziali  vigenti  nell'anno
2017 per la durata di ulteriori ventiquattro mesi, con  decorrenza  a
partire dal 1° gennaio 2018; 
  Ritenuto, per ragioni  di  trasparenza  e  chiarezza  dei  rapporti
contrattuali,  di  procedere  all'adozione  di   una   determinazione
ricognitiva,  finalizzata  alla  formalizzazione  del  rinnovo  delle
previgenti condizioni negoziali al 31 dicembre 2017  contenute  nelle
determine del 25 settembre  2015,  n.  1252,  come  modificata  dalla
determina del 12 ottobre 2015, n. 1313, del 6 ottobre 2015, n.  1267,
del 24 novembre 2015, n. 1525 per ulteriori  ventiquattro  mesi,  con
decorrenza dal 1° gennaio 2018; 
  Ritenuto di procedere, a seconda  dei  casi,  alla  conferma  delle
condizioni negoziali del prezzo dei medicinali, ovvero alla  conferma
del pay-back riferito  all'anno  2017,  ovvero  alla  conferma  della
classificazione in fascia C; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  condizioni   negoziali   contenute   nelle   determinazioni
richiamate in premessa  sono  confermate  per  ulteriori ventiquattro
mesi con decorrenza  a  partire  dal  1°  gennaio  2018,  secondo  le
modalita' riportate negli Allegati alla presente  determina,  che  ne
costituiscono parte integrante, articolati come segue: 
  Allegato A, contenente l'elenco delle specialita' medicinali per  i
quali i titolari dell'A.I.C.  corrisponderanno  un  rimborso  annuale
alle regioni con le modalita' gia' consentite del pay-back,  riferito
all'anno 2017; 
  Allegato B, contenente l'elenco delle specialita' medicinali per  i
quali i titolari dell'A.I.C. confermano le  riduzioni  di  prezzo  al
pubblico indicate nelle determinazioni del 2015; 
  Allegato C, contenente l'elenco delle specialita' medicinali per  i
quali e' confermata la classificazione in fascia C.