IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della
Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto
di massima») e successive modifiche ed  integrazioni,  con  il  quale
sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e  lungo  termine,
da emettersi tramite asta; 
  Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante
disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di
emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  20
marzo 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 34.325 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 25 ottobre, 26 novembre, 21 dicembre
2018, nonche' 24 gennaio e 21 febbraio 2019, con  i  quali  e'  stata
disposta l'emissione delle prime dieci  tranche  dei  certificati  di
credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30
ottobre 2018 e scadenza 27 novembre 2020; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti CTZ; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e'
disposta l'emissione di una undicesima tranche di CTZ  con  godimento
30 ottobre 2018  e  scadenza  27  novembre  2020.  L'emissione  della
predetta tranche viene disposta per un  ammontare  nominale  compreso
fra un importo minimo di 1.500 milioni di euro e un  importo  massimo
di 2.000 milioni di euro. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.