IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  Consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,
con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   dirigente   dell'area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determinazione  AIFA  27  luglio  2012,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2012,  che  ha  ulteriormente
integrato l'elenco dei medicinali erogabili ai sensi della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, istituito con il provvedimento della CUF sopra
citato, mediante l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i
medicinali che possono essere utilizzati per una o  piu'  indicazioni
terapeutiche diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista
costituente l'allegato P7, relativa ai farmaci  con  uso  consolidato
per patologie dell'apparato genito-urinario e ormoni sessuali, in cui
era inserito il  medicinale  ciproterone  acetato  per  l'indicazione
«fase iniziale del trattamento inibitorio della puberta' con analoghi
del GnRH in bambini con puberta' precoce»; 
  Considerato l'aumentato rischio di meningioma correlato all'impiego
prolungato (a partire da sei mesi) di ciproterone acetato in soggetti
adulti   di   sesso   femminile,   evidenziato    da    uno    studio
farmaco-epidemiologico seppure in una popolazione diversa  da  quella
oggetto della suddetta indicazione; 
  Vista la disponibilita' nella pratica clinica di valide alternative
terapeutiche per il trattamento della puberta' precoce; 
  Tenuto conto della decisione  assunta  dalla  CTS  dell'AIFA  nelle
riunioni del 5, 6, 7 e 8 marzo 2019 - stralcio verbale n. 7; 
  Ritenuto, pertanto, di  provvedere  all'esclusione  del  medicinale
ciproterone acetato dall'elenco dei  medicinali  erogabili  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi  della
legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
impiegati per una o piu' indicazioni diverse da  quelle  autorizzate,
nella lista costituente l'allegato P7, relativa  all'uso  consolidato
in  ambito  pediatrico,  sulla  base  dei  dati   della   letteratura
scientifica, di farmaci per patologie dell'apparato genito-urinario e
ormoni  sessuali,  viene   escluso   il   ciproterone   acetato   per
l'indicazione terapeutica: «fase iniziale del trattamento  inibitorio
della  puberta'  con  analoghi  del  GnRH  in  bambini  con  puberta'
precoce».