IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; Visto, in particolare, l'art. 64, comma 1, che dispone che l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure; Visto l'art. 64, comma 2, che prevede che l'ammontare del predetto diritto e' stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visti i precedenti decreti attuativi del suddetto art. 64 e, da ultimo, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2018, recante determinazione dei diritti da corrispondere per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2018; Considerato che non sono stati rilevati dall'amministrazione costi aggiuntivi per la gestione delle procedure relative agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche; Ritenuto, pertanto, di non dover variare l'ammontare dei predetti diritti di ammissione; Decreta: Art. 1 Determinazione delle tariffe 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto pari a euro 20,00 per le categorie A e C, al pagamento di un diritto pari a euro 60,00 per la categoria B.