IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Consiglio  del  21
novembre 2012, sui  regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  ed
alimentari; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in
particolare l'art. 150, che detta  disposizioni  per  la  regolazione
dell'offerta di formaggio  a  denominazione  di  origine  protetta  o
indicazione geografica protetta; 
  Visto l'art. 4 della  legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
«disposizioni    per    l'adempimento    di    obblighi     derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme  di  applicazione  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda  le  organizzazioni
di produttori e loro associazioni, ed in  particolare,  l'art.  10  e
l'allegato  allo  stesso  decreto,  contenente  le  linee  guida  per
l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali, protocollo n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del
Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei
formaggi  a  DOP  ed  IGP,  ai  sensi  dell'art.  126-quinquies   del
regolamento (CE) n. 1234/2007», ed  il  decreto  prot.  n.  2841/2016
relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»; 
  Visto  il  «regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento   del
Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida
allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot.  n.  4580/2013,
ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani». 
  Considerato che e' necessario abrogare l'art. 10 del citato decreto
12 ottobre 2012, e le disposizioni e gli atti ad esso  correlati,  al
fine di semplificare le procedure di adozione dei piani ed assicurare
maggiore chiarezza; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 24 gennaio 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  modalita'  di   applicazione
dell'art. 150  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  relativo  alla
regolazione dell'offerta del formaggio  a  denominazione  di  origine
protetta o indicazione geografica protetta. 
  2. L'adozione di norme vincolanti per la  regolazione  dell'offerta
di cui al comma 1, e' subordinata, per ogni singolo  formaggio,  alla
presentazione  della  richiesta  di  approvazione  di  un  «piano  di
regolazione dell'offerta», di seguito denominato «Piano», da parte di
un soggetto legittimato.