IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli ed alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007, ed in particolare l'art. 150, che detta disposizioni per la regolazione dell'offerta di formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 ottobre 2012, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, ed in particolare, l'art. 10 e l'allegato allo stesso decreto, contenente le linee guida per l'attuazione dei piani per la regolazione dell'offerta; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, protocollo n. 2696/2013, relativo alla «costituzione del Comitato per la valutazione dei piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a DOP ed IGP, ai sensi dell'art. 126-quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007», ed il decreto prot. n. 2841/2016 relativo al «rinnovo dei componenti del Comitato»; Visto il «regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato» adottato ai sensi del punto 3, lettera c) delle linee guida allegate al decreto 12 ottobre 2012, recante il prot. n. 4580/2013, ed i relativi «criteri per la valutazione e l'istruttoria dei piani». Considerato che e' necessario abrogare l'art. 10 del citato decreto 12 ottobre 2012, e le disposizioni e gli atti ad esso correlati, al fine di semplificare le procedure di adozione dei piani ed assicurare maggiore chiarezza; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 gennaio 2019; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce modalita' di applicazione dell'art. 150 del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alla regolazione dell'offerta del formaggio a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. 2. L'adozione di norme vincolanti per la regolazione dell'offerta di cui al comma 1, e' subordinata, per ogni singolo formaggio, alla presentazione della richiesta di approvazione di un «piano di regolazione dell'offerta», di seguito denominato «Piano», da parte di un soggetto legittimato.