IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,
n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei Comuni di Livorno, di
Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in Provincia di Livorno; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 16  marzo  2018  e
del 6 settembre 2018 con cui il predetto stato d'emergenza  e'  stato
prorogato fino al 10 marzo 2019; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 482 del 20 settembre 2017, n. 491 del 29 novembre 2017,  n.
494 del 28 dicembre 2017, n. 552 del 22 ottobre 2018 e n. 565 del  27
dicembre 2018, con cui sono stati disposti gli interventi urgenti  di
protezione civile in conseguenza dei predetti eventi calamitosi; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Toscana  con  nota  del  15  marzo
2019; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Toscana  e'  individuata   quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma  1  il  dirigente  del  settore
protezione  civile   regionale   della   Regione   Toscana   prosegue
l'esercizio  delle  funzioni  commissariali  in  via  ordinaria   nel
coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in
premessa  indicati,  pianificati  e  non   ancora   ultimati,   anche
avvalendosi  delle  deroghe  previste  dall'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della  protezione  civile  n.  482/2017,  ed  in  deroga
all'art. 59, comma 1-bis, del decreto  legislativo  n.  50/2016,  nei
limiti previsti dall'art. 26, comma 1,  del  decreto  legislativo  n.
1/2018.  Egli  e'  autorizzato,  entro  sei  mesi   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza, a rimodulare il  Piano  degli
interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 482 del 20 settembre 2017, da
sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione  civile.
Egli provvede, entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
adozione della presente ordinanza e sulla base  della  documentazione
amministrativo-contabile inerente  la  gestione  commissariale,  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario  delegato  nominato
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 482 del 2017 provvede,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta ufficiale, a trasferire al soggetto di cui al comma 2,
tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile  inerente
alla gestione  commissariale  e  ad  inviare  al  Dipartimento  della
protezione civile una relazione  sulle  attivita'  svolte  contenente
l'elenco dei provvedimenti  adottati,  degli  interventi  conclusi  e
delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito,  per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della regione e dei soggetti gia' individuati
dal commissario delegato, nonche' di soggetti  non  gia'  individuati
dal commissario, qualora sia necessario avvalersene,  sulla  base  di
apposita convenzione e nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 e' autorizzato
a gestire, in qualita' di  autorita'  ordinariamente  competente,  la
contabilita' speciale n. 6064, aperta ai sensi dell'art. 3, comma  2,
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 482 del 2017 e che viene allo  stesso  intestata,  fino  14
marzo  2021.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a  relazionare   al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora nell'ambito della rimodulazione di cui al comma 2 ovvero
a seguito del compimento delle iniziative cui al comma  2,  residuino
delle risorse sulla contabilita' speciale,  il  soggetto  di  cui  al
comma 2 puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  Piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Toscana  ovvero,
ove la competenza alla realizzazione  dell'intervento  sia  di  altra
amministrazione, sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per  la  successiva  riassegnazione.   Il   soggetto   ordinariamente
competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento  della  protezione
civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione  del  Piano
di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il soggetto di cui al comma 2, a seguito della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  4,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 aprile 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli