IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in data 20 novembre 2018, n. 105, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 12 marzo 2019, n. 14, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 4 febbraio 2019, n. 15, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in data 15 ottobre 2018, n. 162, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 6 novembre 2018, n. 158, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 28 febbraio 2019, n. 35, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania; Viste le note n. 6428 del 1° ottobre 2018, n. 846 dell'8 febbraio 2019 e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1405 del 28 febbraio 2019, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare con urgenza i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione dei pareri della Regione Campania e dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, piu' volte sollecitati; Decreta: Art. 1 Divieti 1. Dal 18 aprile 2019 al 31 ottobre 2019 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola. 2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.