IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura; 
  Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale  sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
  Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta  al  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e  i  comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole
di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione
stabile; 
  Vista la delibera della giunta comunale del  Comune  di  Ischia  in
data 20 novembre 2018, n. 105, concernente il divieto di  afflusso  e
di circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli,  motoveicoli
e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio  della
Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Lacco  Ameno
in data 12 marzo 2019, n. 14, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'isola di Ischia, degli autoveicoli  appartenenti  a
persone residenti nel territorio della Regione Campania; 
  Vista la delibera della giunta comunale del Comune di  Casamicciola
Terme in data 4 febbraio 2019,  n.  15,  concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'isola  di  Ischia  degli  autoveicoli
appartenenti  a  persone  residenti  nel  territorio  della   Regione
Campania, con esclusione di quelli appartenenti  ai  residenti  della
Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni
in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni
in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente  ad  un
solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; 
  Vista la delibera della giunta municipale del Comune  di  Forio  in
data 15 ottobre 2018, n. 162, concernente il divieto di afflusso e di
circolazione nell'isola di Ischia degli  autoveicoli  appartenenti  a
persone  residenti  nel  territorio  della  Regione   Campania,   con
esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania
che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa  privata
o per sette giorni in un albergo  situato  nella  frazione  Panza  in
Forio, limitatamente  ad  un  solo  autoveicolo  per  ciascun  nucleo
familiare; 
  Vista la delibera  della  giunta  comunale  del  Comune  di  Barano
d'Ischia in data 6 novembre 2018, n. 158, concernente il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio  della  Regione  Campania   con   esclusione   di   quelli
appartenenti ai residenti nella Regione Campania  che  dimostrino  di
soggiornare almeno quindici  giorni  in  casa  privata  con  regolare
contratto di affitto, o sette giorni in  un  albergo  del  Comune  di
Barano d'Ischia, limitatamente ad un  solo  autoveicolo  per  ciascun
nucleo familiare; 
  Vista la delibera della  giunta  comunale  del  Comune  di  Serrara
Fontana in data 28 febbraio 2019, n. 35, concernente  il  divieto  di
afflusso e di circolazione nell'isola di  Ischia  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel
territorio della Regione Campania; 
  Viste le note n. 6428 del 1° ottobre 2018, n. 846  dell'8  febbraio
2019 e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1405 del 28 febbraio 2019,
con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno  e
turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla Regione  Campania,
l'emissione del parere di competenza; 
  Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale  del  Governo
di Napoli n. 91140 del 27 marzo 2019; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti
non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola
di Ischia, come facenti parte della «popolazione  stabile  dell'isola
stessa»; 
  Vista l'ordinanza del Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la
soluzione di riduzione  dei  veicoli  appartenenti  alla  popolazione
residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore  di  una
deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato
contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione
turistica; 
  Ritenuto opportuno adottare con urgenza i  richiesti  provvedimenti
restrittivi della circolazione stradale per le ragioni  espresse  nei
succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione dei  pareri  della
Regione Campania e dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo
delle isole di Ischia e di Procida, piu' volte sollecitati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Divieti 
 
  1. Dal 18 aprile 2019 al 31 ottobre 2019 sono vietati l'afflusso  e
la circolazione nell'isola di Ischia, Comuni di  Casamicciola  Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a   persone
residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone
residenti sul territorio della Regione  Campania  con  esclusione  di
quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile
dell'isola. 
  2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 e' esteso agli
autoveicoli di massa complessiva a pieno carico  superiore  a  26  t,
anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel
territorio della Regione Campania.