L'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA 
               NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1698/2005  del  Consiglio  ed   in
particolare gli articoli 45 e 63; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  807/2014  della  Commissione
dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte  del  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione del 17 luglio 2014, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo,  le
misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. C(2015)8312 del  21
novembre 2015 con  la  quale  e'  stato  approvato  il  Programma  di
sviluppo rurale nazionale (PSRN) per  il  periodo  di  programmazione
2014/2020; 
  Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale ed in  particolare,
in  tema  di  investimenti  in   infrastrutture   per   lo   sviluppo
l'ammodernamento   e   l'adeguamento   dell'agricoltura    e    della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il risparmio  di  energia  e  risorse  idriche,  sottomisura:  4.3  -
Investimenti irrigui - Tipologia di operazione 4.3.1  -  Investimenti
in infrastrutture irrigue; 
  Visto il bando di selezione delle proposte progettuali  sottomisura
4.3   -   «Investimenti   in   infrastrutture   per    lo    sviluppo
l'ammodernamento   e   l'adeguamento   dell'agricoltura    e    della
silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la
ricomposizione e il miglioramento fondiario,  l'approvvigionamento  e
il risparmio di energia e risorse idriche,  tipologia  di  operazione
4.3.1  -  Investimenti  in  infrastrutture  irrigue»,  approvato  con
decreto n. 31990 del 30 dicembre 2016 registrato alla Corte dei conti
il 27 gennaio 2017 al foglio 53, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 2017, anche detto bando; 
  Visto  in  particolare  l'art.  10.2  «Domanda  di  pagamento   per
richiesta anticipo» che prevede  quali  requisiti  di  ammissibilita'
della domanda: «che il beneficiario abbia aggiudicato le procedure ad
evidenza   pubblica   oggetto   dell'operazione;   che   il    legale
rappresentate abbia sottoscritto  l'impegno  a  restituire  l'importo
erogato a titolo di anticipo  qualora  il  diritto  all'anticipo  non
venga riconosciuto ai sensi  del'art.  63  del  regolamento  (UE)  n.
1305/2013 secondo  il  modello  predisposto  dall'organismo  pagatore
AGEA; 
  Visto il decreto ministeriale n. 18813 del 28 giugno  2017  con  il
quale  l'Autorita'  di  gestione  ha  approvato  l'aggiornamento,  in
sostituzione dei precedenti,  degli  allegati  n.  2a  relativo  alla
valutazione dei criteri  di  ammissibilita'  e  n.  7.2  relativo  ai
criteri di selezione degli interventi, del bando di  selezione  delle
proposte progettuali - reg. (UE) 1305/2013 prorogando il termine  per
la presentazione delle domande di sostegno  di  cui  all'art.  7  del
bando di selezione in argomento al 31 agosto 2017; 
  Visto il decreto ministeriale n. 14873 del 26  marzo  2019  con  il
quale l'Autorita' di gestione ha approvato la graduatoria  definitiva
del bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura  4.3  -
«Investimenti in infrastrutture per lo  sviluppo  l'ammodernamento  e
l'adeguamento  dell'agricoltura  e   della   silvicoltura,   compresi
l'accesso ai terreni agricoli e forestali,  la  ricomposizione  e  il
miglioramento  fondiario,  l'approvvigionamento  e  il  risparmio  di
energia  e  risorse  idriche,  tipologia  di   operazione   4.3.1   -
Investimenti in infrastrutture irrigue»; 
  Considerata l'entita' degli  investimenti  oggetto  della  presente
misura e la complessita' delle attivita' propedeutiche espletate  dai
beneficiari per la predisposizione degli elaborati progettuali  e  di
tutte  le   attivita'   ad   essa   connesse,   per   giungere   alla
cantierabilita' dei progetti richiesta dal bando; 
  Considerato altresi' il notevole  tempo  occorso  alle  commissioni
nominate  dall'Autorita'  di  gestione   per   l'istruttoria   e   la
valutazione delle domande,  in  numero  di  84  per  complessivi  120
progetti, al  fine  di  individuare  attraverso  una  graduatoria  di
merito, quelli maggiormente rispondenti ai criteri di selezione,  cui
si e' aggiunto un ulteriore periodo necessario per l'espletamento dei
controlli sulle autocertificazioni, sul possesso delle concessione di
derivazione e sulla congruita' e ammissibilita' della spesa, e per la
gestione dei pre-contenziosi, contenziosi e accessi agli atti; 
  Considerato che occorre avviare il flusso della spesa  pubblica  al
fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi  complessivi  di
spesa del Programma nazionale di sviluppo rurale per il 2019; 
  Ritenuto che: 
    i tempi effettivamente necessari per  giungere  alla  concessione
del  finanziamento,  a  causa  della  complessita'  della   procedura
selettiva, sono risultati molto dilatati per gli enti beneficiari che
hanno anticipato importanti oneri e devono affrontare ulteriori spese
per l'avvio e la gestione delle procedure di gara; 
    sussistano  le  condizioni  di  legge  nel  rispetto  di   quanto
stabilito  dall'art.  63  del  reg.  UE  1305/2013  per  ottenere  il
versamento di un acconto dell'importo del contributo di finanziamento
assentito senza attendere il perfezionamento delle procedure di  gara
le quali, ai sensi del bando, devono concludersi entro un anno  dalla
approvazione della concessione del finanziamento; 
    si debba pertanto,  modificare  l'art.  10.2  del  bando  laddove
dispone  che   i   beneficiari   possano   chiedere   l'anticipazione
nell'importo pari al 30% del contributo pubblico spettante  ai  sensi
del regolamento (UE)  n.  1305/2013,  solo  in  seguito  all'avvenuta
aggiudicazione definitiva delle procedure di evidenza pubblica; 
    debba essere consentito di chiedere  l'anticipazione  in  seguito
all'avvenuta concessione del  sostegno,  in  linea  con  quanto  gia'
avviene per tutti i finanziamenti accordati  per  tale  tipologia  di
opere dal Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
nel limite  del  25%  dell'importo  ammesso  a  sostegno  percentuale
ritenuta congrua in relazione ai prevedibili ribassi  di  gara  e  al
successivo recupero, 
  A termini delle vigenti disposizioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'art. 10.2 del  bando  di  selezione  «Domanda  di  pagamento  per
richiesta anticipo presentazione delle domande di pagamento» e' cosi'
modificato: 
  «I beneficiari dei finanziamenti possono chiedere  l'erogazione  di
un'unica anticipazione di importo non superiore al 25% del contributo
pubblico  spettante  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  1305/2013
(articoli 45 e 63), successivamente al  decreto  di  concessione  del
finanziamento. 
  Al fine di richiedere l'anticipazione finanziaria  il  beneficiario
deve presentare la domanda di pagamento  compilata  conformemente  al
modello e alle procedure definite dall'organismo pagatore  AGEA,  che
contiene anche la dichiarazione del legale rappresentante di  impegno
a restituire all'OP AGEA, secondo le procedure fissate  dallo  stesso
OP, gli importi erogati a titolo di anticipazione qualora il  diritto
all'aiuto non venga riconosciuto. 
  Nel caso di beneficiario privato, in luogo della  dichiarazione  di
cui  al  capoverso  precedente,  il   versamento   dell'anticipo   e'
subordinato alla costituzione di  una  garanzia  bancaria  o  di  una
garanzia  equivalente,  rilasciata  in  conformita'  alle  istruzioni
operative emanate dallo stesso organismo pagatore, corrispondente  al
100% dell'importo anticipato.