IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle D.O.P. e I.G.P. dei vini  e
di modifica dei  disciplinari,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2001, con il quale  e'
stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei  vini  «Golfo
dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» ed  e'  stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2011, pubblicato  sul
supplemento ordinario n.  252  alla  Serie  generale  della  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre  2011,  con
il quale e' stata modificata la indicazione geografica tipica  «Golfo
dei poeti La Spezia» o «Golfo dei poeti» in «Liguria  di  Levante»  e
modificato il relativo disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero  -  Sezione  qualita'  -  Vini
D.O.P. e  I.G.P.,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini D.O.P. e  I.G.P.  consolidati  con  le  modifiche
introdotte per conformare gli stessi  agli  elementi  previsti  dalla
normativa dell'Unione europea all'epoca vigente, nonche' dei relativi
fascicoli tecnici, ivi compreso  il  disciplinare  consolidato  della
I.G.P.  «Liguria  di  Levante»  e   il   relativo   documento   unico
riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero  -  Sezione  qualita'  -  Vini  D.O.P.  e
I.G.P.,  con  il  quale  e'  stato  aggiornato  il  disciplinare   di
produzione della I.G.P. «Liguria di Levante»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero  -  Sezione  qualita'  -  Vini  D.O.P.  e
I.G.P., concernente la modifica del disciplinare  di  produzione  dei
vini I.G.P. «Liguria di Levante» e del  relativo  fascicolo  tecnico,
inviato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'art.  107,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, al fine di  adeguarlo  alle  osservazioni  formulate
dalla Commissione dell'Unione europea; 
  Esaminata la documentata domanda  e  la  successiva  documentazione
integrativa, presentata per il tramite  della  Regione  Liguria,  nel
rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7
novembre 2012, su istanza dell'Associazione di produttori  «Consorzio
tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. della  Provincia  Della  Spezia»  con
sede in La Spezia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della indicazione geografica tipica dei vini  «Liguria  di
Levante»; 
  Visto il parere  favorevole  della  Regione  Liguria  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10, e, in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole
del Comitato nazionale vini D.O.P. e I.G.P. di cui all'art. 40  della
legge 12 dicembre 2016,  n.  238,  espresso  nella  riunione  del  18
dicembre 2018; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «Modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
n. 42 del 19 febbraio 2019, entro il citato termine di trenta  giorni
non sono  pervenute  istanze  contenenti  osservazioni  sulla  citata
proposta  di  modifica  del  disciplinare,  da  parte   di   soggetti
interessati; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «Modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica
del disciplinare di produzione della  I.G.P.  dei  vini  «Liguria  di
Levante» e il relativo documento  unico  consolidato  con  le  stesse
modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «Modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «Modifiche
ordinarie» alla Commissione dell'Unione europea, tramite  il  sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo  1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della I.G.P. dei vini «Liguria  di
Levante», cosi' come  consolidato  con  il  decreto  ministeriale  30
novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto  ministeriale  16
maggio 2014  richiamati  in  premessa,  sono  approvate  le  seguenti
«Modifiche ordinarie»: 
    a) all'art. 1 (Denominazione e vini), all'elenco delle  tipologie
e' inserita la tipologia «Vermentino nero»; 
    b) all'art. 2  (Base  ampelografica),  e'  inserita  la  seguente
composizione  ampelografica  della   tipologia   «Vermentino   nero»:
Vermentino nero: minimo 85% del corrispondente vitigno. 
  Possono concorrere, fino ad un massimo del  15%  altri  vitigni,  a
bacca analoga, riconosciuti idonei alla  coltivazione  dalla  Regione
Liguria; 
    c) all'art. 4  (Norme  per  la  viticoltura),  al  comma  4  sono
inserite la resa di uva ad ettaro e  la  gradazione  minima  naturale
della tipologia «Vermentino nero»: rispettivamente resa uva 11 t/ha e
gradazione minima naturale 10% vol.; 
    d) all'art.  5  (Resa  uva/vino  e  vino/ettaro),  nella  tabella
contenuta al  comma  2,  sono  inserite  le  rese  per  la  tipologia
«Vermentino  nero»:  rispettivamente  resa  uva/vino   80%   e   resa
vino/ettaro 88 hl; 
    e) all'art. 6 (Caratteristiche  al  consumo),  sono  inserite  le
seguenti caratteristiche per la tipologia «Vermentino nero»: 
      colore: rosso rubino intenso,  tendente  al  rosso  porpora  se
giovane ed al granato invecchiato; 
      odore: intenso con note di frutta rossa, di erbe  aromatiche  e
di spezie; 
      sapore: fresco, armonico e intenso,  con  gradevole  retrogusto
persistente, asciutto, talvolta mandorlato; 
      acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l. 
  2. Il disciplinare di produzione della I.G.P. dei vini «Liguria  di
Levante» consolidato con «Modifiche ordinarie» di cui al comma  1  ed
il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente agli
allegati 1 e 2 del presente decreto.