IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista  la  legge  del  26  febbraio  1992,  n.  211,  e  successive
modificazioni,  che,  all'art.   9,   prevede   contributi   per   la
realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  20  aprile
1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a
questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato  interministeriale
per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente  ad
assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi
della citata legge n. 211 del 1992; 
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, di «Delega al  Governo  in
materia di infrastrutture ed insediamenti  produttivi  strategici  ed
altri interventi per il rilancio delle  attivita'  produttive»  (c.d.
«legge obiettivo»); 
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che  prevede  all'art.  4,
commi 134 e seguenti, che «per le infrastrutture di cui  alla  legge»
n. 443 del 2001, «che  presentano  un  potenziale  ritorno  economico
derivante dalla gestione dell'opera ..., la richiesta di assegnazione
di  risorse  al  CIPE  deve  essere  accompagnata  da   una   analisi
costi-benefici e da un piano economico-finanziario»; 
  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge  finanziaria  2006),
ed in particolare l'art. 1, comma 78,  che  autorizza  un  contributo
annuale di 200  milioni  di  euro  per  quindici  anni,  a  decorrere
dall'anno 2007, per  interventi  infrastrutturali,  prevedendo -  tra
l'altro -  il  finanziamento  di  opere  strategiche  di   preminente
interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443 del 2001; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione  antimafia»  (c.d.  «codice
antimafia»), e seguenti modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che  ha  soppresso
la Struttura tecnica di missione istituita con decreto  dello  stesso
Ministro 10  febbraio  2003,  n.  356,  e  successive  modificazioni,
attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo  decreto  alle
direzioni generali competenti del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  alle  quali  e'  demandata  la  responsabilita'   di
assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria  e
la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni, e in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 del dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 203, che, istituendo il Comitato di  coordinamento  per
l'alta  sorveglianza  delle  infrastrutture  e   degli   insediamenti
prioritari (CCASIIP),  ha  assorbito  ed  ampliato -  all'interno  di
quest'ultimo Organismo inter-istituzionale  dello  Stato -  tutte  le
competenze del previgente CCASGO; 
    4. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    5. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    6. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  medesimo  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      1. lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
      2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3. le procedure per la valutazione di impatto ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e  185  di  cui  al  previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  concluse  in  conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni e, in particolare, di quanto  previsto  al  citato  art.
216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50  del
2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera - 29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015,  che  aggiorna -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  Supplemento  ordinario,  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche che include nell'allegato 1,  l'intervento
della metropolitana di  Brescia,  incluse  le  opere  aggiuntive  che
comprendono le aree di parcheggio; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; 
  Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della
citata legge n. 211 del 1992 e successivi rifinanziamenti concernenti
la «metropolitana leggera automatica di Brescia», adottate da  questo
Comitato, ed in particolare la delibera 20  novembre  1995,  n.  175,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del  1996;  la  delibera  22
giugno 2000, n. 70, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  230  del
2000; la delibera 1° febbraio 2001, n. 15, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 103 del 2001; la  delibera  29  novembre  2002,  n.  99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2003;  la  delibera  20
dicembre 2004, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
2005; 
  Vista la delibera  di  questo  Comitato  29  marzo  2006,  n.  104,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  219  del  2006,  Supplemento
ordinario, con la quale e' stato assegnato, in via programmatica,  un
contributo, in termini di volume di investimenti, di euro  40.000.000
per  la  realizzazione  dell'intervento   denominato   «Metropolitana
leggera automatica Metrebus di Brescia: modifiche migliorative del 1°
lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia»; 
  Vista la delibera di questo Comitato  23  novembre  2007,  n.  126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 2008, con la quale  e'
stato assegnato, in via definitiva, il contributo di cui alla  citata
delibera n. 104 del 2006; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del n.  2015,  Supplemento  ordinario,  con  la  quale
questo Comitato  ha  espresso  parere  favorevole  sull'XI  «Allegato
infrastrutture» che include l'intervento in esame; 
  Vista la delibera 26 aprile  2018,  n.  37,  con  la  quale  questo
Comitato - preso atto che il  parcheggio  Lamarmora,  precedentemente
previsto, non poteva essere piu' realizzato a seguito  delle  insorte
difficolta' tecniche di carattere idraulico, e che esisteva  comunque
l'esigenza di disporre di un nuovo parcheggio di interscambio  presso
il  capolinea  Prealpino  della   metropolitana   di   Brescia -   ha
autorizzato  l'utilizzo  dell'importo  di   8.075.827   euro -   gia'
assegnato con le citate delibere n. 104 del 2006 e n. 126  del  2007,
imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della  legge  n.  266
del 2005, - per la realizzazione, nell'ambito delle opere  aggiuntive
della  suddetta   metropolitana,   del   citato   nuovo   parcheggio,
dell'allestimento di un nodo  intermodale  e  per  la  creazione  dei
presupposti di una futura interconnessione ciclopedonale; 
  Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti il 13 luglio  2018
con il n. 26711, con il quale sono state  rappresentate  perplessita'
sulla delibera n. 37 del 2018 che  rifinalizzava  risorse  senza  che
fossero «preventivamente state decise le  modalita'  di  approvazione
del  progetto»  che  appariva  essere  caratterizzato  come  variante
localizzativa rispetto al precedente parcheggio approvato, denominato
«Lamarmora», e senza essere corredato da un'analisi costi-benefici  e
da un piano economico-finanziario (PEF); 
  Considerate  le  osservazioni   formulate   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti con la nota 27 luglio 2018, n. 6285; 
  Vista la nota 10 agosto 2018, n. 4140, con la quale  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e  il
coordinamento della politica economica (DIPE) ha  chiesto  il  ritiro
della delibera n. 37 del 2018  su  indicazione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire  gli  opportuni
approfondimenti; 
  Vista la nuova relazione istruttoria del 9 gennaio 2019, n. 84, con
la quale il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  (MIT) -
Direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e  il
trasporto  pubblico  locale  (DG  TPL)  ha  proposto   al   CIPE   di
rifinalizzare le risorse originariamente destinate dalla delibera  n.
126 del 2007 al parcheggio «Lamarmora», alla realizzazione  del  nodo
intermodale in prossimita' dalla stazione  «Prealpino»,  trasmettendo
anche l'analisi costi-benefici e il PEF, come predisposti da  Brescia
Infrastrutture s.r.l. e dalla MM S.p.a.; 
  Vista la nota 9 gennaio 2019, n. 115, con la quale il MIT-DG TPL ha
fornito chiarimenti in  ordine  all'intervento  per  il  quale  viene
richiesto  il  finanziamento,  comunicando  che,  a  breve,   avrebbe
modificato la relazione istruttoria n. 84 sopracitata nei termini ivi
esposti; 
  Vista la nota 9 gennaio 2019, n. 965  con  la  quale  il  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti -  Ufficio  di  Gabinetto  ha
richiesto l'iscrizione  all'ordine  del  giorno  di  questo  Comitato
dell'argomento  «Metropolitana  di  Brescia,  1°   lotto   funzionale
Prealpino-Sant'Eufemia - nodo  intermodale  in  corrispondenza  della
stazione Prealpino - rifinalizzazione risorse di cui alle delibere n.
104 del 2006 e n. 126 del 2007» «Metropolitana di Brescia - 1°  Lotto
funzionale  Prealpino-Sant'Eufemia.  Richiesta  di  finanziamento  di
opere aggiuntive a valere su risorse destinate al  finanziamento  del
parcheggio Lamarmora, non piu' realizzabile»; 
  Vista la successiva relazione istruttoria n.  275  del  15  gennaio
2019, con la quale il MIT-DG  TPL,  ha  sostituito  integralmente  la
precedente relazione n. 84 citata, e, tenendo conto  dei  chiarimenti
gia'  espressi  con  la  suddetta  nota  n.  115,  ha  precisato  che
l'intervento oggetto del finanziamento costituisce  parte  integrante
della linea metropolitana comprendente le opere di  cui  alla  citata
delibera n. 126 del 2007, ed e' volto  a  sostituire,  tra  le  opere
aggiuntive, il parcheggio «Lamarmora» con il parcheggio «Prealpino»; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
    sotto l'aspetto procedurale: 
      1. con nota congiunta 5 febbraio 2018, n.  280,  il  Comune  di
Brescia e la societa' Brescia Infrastrutture S.r.l.  hanno  trasmesso
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  progetto
preliminare riguardante la risistemazione dell'area compresa  tra  il
capolinea «Prealpino» della metropolitana  e  la  confluenza  di  via
Monte Lungo con via Triumplina con  la  creazione  di  un  parcheggio
scambiatore multipiano al capolinea Prealpino della metropolitana  di
Brescia, allestire un nodo intermodale e creare i presupposti per una
futura interconnessione ciclopedonale, richiedendo,  contestualmente,
di finalizzare  il  contributo  di  8.075.827  euro,  originariamente
previsto per la realizzazione del parcheggio Lamarmora,  al  suddetto
intervento; 
      2. con nota  congiunta  13  marzo  2018,  la  societa'  Brescia
Infrastrutture S.r.l. e il Comune di Brescia  hanno  evidenziato  sia
che il parcheggio Lamarmora, precedentemente previsto, non  e'  stato
piu' realizzato a causa  di  insuperabili  difficolta'  di  carattere
idraulico, sia che esiste comunque l'esigenza di disporre di un nuovo
parcheggio di interscambio presso il capolinea della metropolitana di
Brescia; 
      3. il Comune di Brescia e la  societa'  Brescia  Infrastrutture
S.r.l. hanno ritenuto di proporre il progetto  di  cui  trattasi,  al
fine di poter soddisfare le crescenti  esigenze  di  sosta  da  parte
degli utenti della  metropolitana  ed  invogliare  ulteriormente  gli
automobilisti a raggiungere il centro citta'  con  la  metropolitana,
nonche'  di  creare  i  presupposti  per   una   futura   connessione
ciclopedonale  tra  il  villaggio  Prealpino  e  la  stazione   della
metropolitana; 
      4.  l'intervento  risulta  coerente  alle  linee  di  indirizzo
tracciate  dal  Piano  Urbano  della  Mobilita'  Sostenibile  (PUMS),
adottato con delibera di Giunta comunale il  12  dicembre  2017,  che
puntano a privilegiare la viabilita' non motorizzata, a sostenere  il
trasporto  pubblico  e  ad  orientare  la  mobilita'  automobilistica
privata; 
      5. da un punto di vista ambientale,  la  relazione  istruttoria
precisa che non si ravvisa che l'intervento  di  cui  trattasi  possa
produrre effetti significativi sulle componenti  ambientali  o  sulla
salute dei cittadini, poiche' l'area ospita gia' un parcheggio a raso
ed  e'  gia'  lambita  da  Via  Montelungo  e  da   Via   Triumplina,
infrastrutture viarie di grande portata, e tutte le specie  arbustive
e arboree attualmente presenti nell'area saranno re-impiegate; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      6. la nuova configurazione progettuale comprende: 
        6.1. l'autorimessa multipiano che occupa  una  superficie  di
4511 metri quadrati; 
        6.2. i parcheggi a raso che occupano una superficie  di  4670
metri quadrati; 
        6.3. la piazza di accesso che occupa una superficie  di  1440
metri quadrati; 
        6.4. le fermate degli autobus che occupano una superficie  di
530 metri quadrati; 
        6.5. i percorsi carrabili per autobus e mezzi privati che  si
estendono per 4900 metri quadrati; 
        6.6. l'intero Ambito di Trasformazione si estende su  di  una
superficie territoriale di circa 45.050 metri quadrati; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      7. il quadro economico dell'intervento e' il seguente  (importi
in euro): 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
      8. per quanto riguarda la copertura finanziaria  di  competenza
statale, essa e' assicurata da 8.075.827 euro, dal contratto di mutuo
con la Cassa depositi  e  prestiti,  prorogato  fino  al  2018,  come
evidenziato nella nota della Direzione generale per lo  sviluppo  del
territorio, la programmazione ed  i  progetti  internazionali  del  3
febbraio 2017, n. 1268, con un piano delle  erogazioni  di  6.000.000
euro nel 2017 e 2.075.827 euro nel 2018; 
      9. per quanto riguarda la quota restante, la  societa'  Brescia
Infrastrutture S.r.l. ha  evidenziato,  con  nota  congiunta  con  il
Comune di Brescia 5 febbraio 2018, n. 280, che «la parte eccedente il
finanziamento statale verra' coperta con  risorse  proprie»,  impegno
che e' stato successivamente confermato con  nota  congiunta  del  20
aprile 2018, n. 861; 
      10. con nota 19  aprile  2018,  n.  860,  la  societa'  Brescia
Infrastrutture S.r.l. ha dichiarato che, per il suddetto  importo  di
8.075.827 euro, non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti
e il progetto sara' approvato dalla medesima societa'; 
      11. con nota congiunta 20 aprile 2018, n.  861,  il  Comune  di
Brescia e, la societa'  Brescia  Infrastrutture  S.r.l.  hanno  fatto
richiesta di variazione del piano di erogazione, con  spostamento  di
fondi, al fine di completare le istruttorie  dell'intervento  di  cui
trattasi; 
  Vista   l'analisi   costi-benefici   e   la   relativa    relazione
tecnico-illustrativa   del   progetto   «parcheggio   multipiano   di
interscambio in zona Prealpino» inviata con nota 9 gennaio  2019,  n.
965, elaborata dal soggetto aggiudicatore Brescia Infrastrutture, con
la quale si evince: 
    1. la necessita' di un intervento pubblico che renda il  progetto
fattibile,  considerando  che  il  Valore  attuale  netto  (VAN)  del
progetto risulta corrispondente a -7,676 milioni di euro  in  assenza
di  tale  intervento,  mentre  il  Saggio   interno   di   rendimento
finanziario (SIRF) risulta di 3,5%; 
    2.  la  sostenibilita'  economica   dell'investimento,   solo   a
condizione  di  avere  un  contributo  pubblico,   e   la   capacita'
dell'iniziativa  di  creare  benefici  sociali  maggiori  dei   costi
economici sostenuti per la sua realizzazione  (Valore  attuale  netto
economico - VANE - del progetto pari a 3,274 milioni di euro); 
  Visti il Piano economico finanziario (PEF), reso disponibile  nella
versione  sintetica  e  nella  versione  analitica,  e  la   relativa
relazione, inviati con nota 9 gennaio 2019,  n.  965,  elaborati  dal
soggetto aggiudicatore Brescia Infrastrutture, con i quali si evince,
in   particolare,   l'efficiente   gestione   del   servizio   e   la
sostenibilita' del debito assicurati con  il  ricorso  al  contributo
pubblico richiesto; 
  Considerato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione
di un parcheggio scambiatore per la metropolitana di Brescia; 
  Valutata l'opportunita' di utilizzare le somme  ancora  disponibili
di cui alla  delibera  n.  126  del  2017  per  realizzare  il  nuovo
parcheggio situato  al  capolinea  della  metropolitana  di  Brescia,
denominato   «Prealpino»   e   le   opere   migliorative    previste,
coerentemente  con  l'obiettivo  di  potenziare  l'efficacia   e   la
fruibilita'  dell'opera   principale   (metropolitana   di   Brescia)
permettendo  agli  utenti,  tramite  il  parcheggio  scambiatore,  di
lasciare le autovetture private senza  entrare  nelle  zone  centrali
della citta', e dunque riducendo le emissioni di sostanze  inquinanti
e migliorando la viabilita' e la qualita' di vita; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012; 
  Vista la nota 17 gennaio 2019, n. 264-P, predisposta congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, posta  a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Considerato che durante la seduta il Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti ha formulato la  richiesta  di  sostituire,  tra  gli
interventi contenuti nella delibera n. 126 del 2007, la realizzazione
del  parcheggio  «Lamarmora»  con  la  realizzazione  del  parcheggio
interscambio «Prealpino»; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Nella delibera di questo comitato n. 126 del  2007,  nell'ambito
delle opere aggiuntive dell'intervento «Metropolitana di Brescia - 1°
lotto  funzionale  Prealpino  Sant'Eufemia»,  la  realizzazione   del
parcheggio «Lamarmora» e' sostituita con la  realizzazione  del  Nodo
intermodale «Prealpino», che include la creazione  di  un  parcheggio
scambiatore multipiano al capolinea Prealpino della Metropolitana  di
Brescia   e   la   creazione   dei   presupposti   per   una   futura
interconnessione ciclopedonale. Sono conseguentemente autorizzati  la
rifinalizzazione e l'utilizzo dell'importo di  8.075.827  euro,  gia'
assegnato con la delibera del 29 marzo 2006, n. 104, e confermato con
la delibera del 23 novembre 2007, n. 126, imputato sui fondi  di  cui
all'art. 1, comma 78, della citata legge n. 266 del 2005. 
  2. Il limite di spesa,  dell'intervento  di  cui  al  punto  1,  e'
riconosciuto in 11.586.752 euro. Eventuali maggiori oneri rispetto  a
tale costo dovranno essere sostenuti dal soggetto attuatore. In  caso
di  riduzione  del  costo  verranno   ridotti   pro-quota   anche   i
finanziamenti statali. 
  3. Il piano di erogazione del mutuo dovra'  essere  allineato  alla
nuova tempistica dei lavori, al fine di  evitare  la  perenzione  dei
relativi finanziamenti, stante  che  6.000.000  euro  sono  a  valere
sull'annualita' 2017 e 2.075.827 euro sull'annualita' 2018  (capitolo
7060 relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad
assicurare, per  conto  di  questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti inerenti il progetto. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  svolgera'  le
attivita' di supporto  intese  a  consentire  a  questo  Comitato  di
espletare i compiti di monitoraggio sulla realizzazione  delle  opere
ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa,  tenendo  conto
delle indicazioni di cui alla citata delibera n. 63 del 2003. 
  6. Ai sensi  della  sopra  richiamata  delibera  n.  15  del  2015,
prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del  2014,  le
modalita' di controllo  dei  flussi  finanziari  sono  adeguate  alle
previsioni della medesima delibera. 
  7. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 17 gennaio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il Segretario: Giorgetti 

Registrata alla Corte dei conti il 18 aprile 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-380