Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto  legislativo
n. 61/2010, tuttora vigente ai sensi dell'art.  90,  comma  3,  della
legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell'adozione del nuovo
decreto sulla procedura in questione, in  applicazione  della  citata
legge n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE n. 33/2019  UE
della Commissione e del regolamento di esecuzione  UE  2019/34  della
Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 17 luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009 con il  quale  e'  stata
riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita  dei
vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» ed approvato  il
relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2010, con il quale e'  stato
modificato il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o
«Asolo - Prosecco»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato  della  DOP  «Colli  Asolani  -  Prosecco»  o  «Asolo   -
Prosecco»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco»; 
    Visto decreto ministeriale 3 novembre 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione qualita'  -  vini  DOP  e  IGP,
concernente l'autorizzazione al Consorzio tutela vini Montello  Colli
Asolani,   con   sede   in   Montebelluna   (TV),   per    consentire
l'etichettatura transitoria dei vini  DOCG  «Asolo  -  Prosecco»,  ai
sensi dell'art. 72 del reg. (CE)  n.  607/2009  e  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni
ottenute in conformita' alla proposta di modifica della denominazione
e del relativo disciplinare di cui al provvedimento  ministeriale  16
ottobre 2014; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in  data  13  dicembre
2018, per il tramite della Regione Veneto su  istanza  del  Consorzio
tutela  vini  Asolo  Montello,  con  sede  in  Montebelluna  (TV)   e
successive integrazioni, intesa ad  ottenere  la  modifica  del  nome
della  DOP  «Asolo  -  Prosecco»,  cosi'  come  autorizzato  in   via
transitoria con il predetto decreto 3 novembre 2014, e  del  relativo
disciplinare di produzione nel rispetto della  procedura  di  cui  al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari  di  cui  alla  preesistente  normativa  dell'Unione
europea e, in particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini DOP e IGP espresso nella riunione del 27 marzo 2019, nell'ambito
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta  di  modifica
del nome della denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  in
«Asolo Prosecco» o «Asolo» e la proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare di produzione; 
    Considerato che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,  entrato
in vigore il  14  gennaio  2019,  la  predetta  domanda  di  modifica
contiene sia «modifiche ordinarie» che «modifiche unionali», le quali
ai sensi dell'art. 15, par. 3, del citato reg. UE n. 33/2019 sono  da
separare ai fini del successivo iter procedurale; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,
le predette «modifiche ordinarie» sono approvate dallo Stato membro e
rese applicabili nel territorio nazionale,  previa  pubblicazione  ed
invio  alla  Commissione  UE  della  relativa  decisione   nazionale,
analogamente a quanto previsto dall'art.  10,  comma  8,  del  citato
decreto ministeriale 7 novembre 2012, per le modifiche «minori»; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato   decreto   concernente   la   procedura   nazionale,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
«modifica  ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata proposta  di  «modifica
ordinaria» del disciplinare di produzione della DOP «Colli Asolani  -
Prosecco» o «Asolo - Prosecco», cosi' come attualmente  iscritta  nel
registro delle DOP dei vini comunitario; 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica,  in
regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo»
e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli
interessati  al  Ministero  delle  politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo - Ufficio PQAI IV, via XX  Settembre  n.  20,
00187  Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  predetta
proposta.