Art. 1 Istituzione e compiti della Commissione 1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione ha il compito di: a) raccogliere gli elementi utili per chiarire tutte le responsabilita' e le circostanze che hanno portato alla morte di Giulio Regeni; b) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano costituito o costituiscano ostacolo, ritardo o difficolta' per l'accertamento giurisdizionale delle responsabilita' relative alla morte di Giulio Regeni, anche al fine di valutare eventuali iniziative normative per superare, nel caso di specie e per il futuro, simili impedimenti, nonche' per incrementare i livelli di protezione delle persone impegnate in progetti di studio e di ricerca all'estero, in funzione di prevenzione dei rischi per la loro sicurezza e incolumita'. 3. La Commissione riferisce alla Camera alla fine dei propri lavori o anche nel corso di questi, ove ne ravvisi_ la necessita' o l'opportunita'.