IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la  legge  12  dicembre  2016,  n.  238,  recante  disciplina
organica della coltivazione della  vite  e  della  produzione  e  del
commercio del vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge  12  dicembre  2016,  n.
238, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e
le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018, recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010,  n.  7422,  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del 6  novembre  2012,  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini Terre  di  Pisa,  con
sede legale in Pisa, piazza Vittorio Emanuele II n. 6, c/o  CCIAA  di
Pisa, intesa ad ottenere il riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  41,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016,  n.  238  ed  il  conferimento
dell'incarico di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della  citata  legge
per la DOC «Terre di Pisa»; 
  Considerato  che  la  denominazione  «Terre  di  Pisa»   e'   stata
riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n.  164/1992  e
della legge n. 238/2016 e, pertanto, e' una denominazione protetta ai
sensi dell'art. 107  del  citato  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  e
dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio vini Terre di
Pisa, alle prescrizioni della legge 12 dicembre 2016, n.  238  e  del
decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato che il Consorzio vini Terre di Pisa, ha  dimostrato  la
rappresentativita' di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 41 della legge  n.
238/2016 per la DOC «Terre di Pisa». Tale verifica e' stata  eseguita
sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo,
la Toscana Certificazione  agroalimentare  S.r.l.,  con  la  nota  n.
2571/19 dell'8 marzo 2019,  autorizzata  a  svolgere  l'attivita'  di
controllo sulla denominazione «Terre di Pisa»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio vini Terre di Pisa, ai sensi dell'art. 41, comma  1,  della
legge 12 dicembre 2016, n. 238 ed  al  conferimento  dell'incarico  a
svolgere  le  funzioni   di   promozione,   valorizzazione,   tutela,
vigilanza,  informazione  del  consumatore  e  cura  generale   degli
interessi di cui al citato art. 41, commi 1 e 4, per la DOC Terre  di
Pisa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio vini  Terre  di  Pisa,  e'  riconosciuto  ai  sensi
dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016,  n.  238  ed  e'
incaricato di svolgere le funzioni previste dall'art. 41, commi  1  e
4, per la DOP Terre di Pisa. Tale denominazione risulta iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini di cui  all'art.  104  del  regolamento
(UE) n. 1308/2013.