IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Fly Coop Cooperativa Sociale  A
r.l.» con sede in Santa Maria di Sala (VE) C.F 04350630275,  conclusa
in data 13 marzo 2018 con la proposta di adozione  del  provvedimento
di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  novanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e precisamente:
1) la  cooperativa,  avendo  cessato  tutti  i  contratti  di  lavoro
relativi  all'attivita'  caratteristica,  svolgeva  un'attivita'  non
prevista dall'oggetto sociale senza aver provveduto alla modifica del
proprio statuto sociale ne'  alla  variazione  dell'iscrizione  nella
corretta categoria  di  riferimento  presso  l'Albo  nazionale  delle
Societa' cooperative; 2) la cooperativa  non  aveva  provveduto  alla
nomina di un Consiglio di  amministrazione,  stabilendone  la  durata
nella carica ai sensi dell'art. 2383,  comma  2  del  codice  civile,
nonche' alla determinazione dell'eventuale compenso o della gratuita'
delle cariche, in conformita' con quanto stabilito dell'art. 1, comma
936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
  Considerato, inoltre, che  dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di vigilanza si e' rilevato che  l'art.  35  dello  statuto
sociale  della  cooperativa   prevede   la   facolta'   di   nominare
alternativamente un organo  gestorio  monocratico  o  collegiale  con
possibilita' della durata delle cariche a tempo indeterminato, fino a
revoca o dimissioni, in contrasto con quanto stabilito dalla  vigente
normativa, nonche' il mancato deposito del bilancio 2017; 
  Vista  la  nota  ministeriale  n.  301394   dell'8   agosto   2018,
regolarmente  consegnata  nella  casella  di  posta  certificata  del
destinatario, con la quale e' stato comunicato alla  cooperativa,  ai
sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  l'avvio  del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista la nota pervenuta in data 29  agosto  2018  ed  acquisita  al
numero di protocollo 319495,  con  la  quale  la  cooperativa  faceva
pervenire le proprie controdeduzioni e documentava il superamento  di
talune irregolarita' contestate con la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento; 
  Preso  atto   che   permanevano   comunque   ancora   le   seguenti
irregolarita' di cui al sopra citato punto 1) ed il mancato  deposito
del bilancio 2017; 
  Vista la nota ministeriale n. 323216 del 6 settembre  2018  con  la
quale questa Direzione generale sollecitava la trasmissione entro  il
termine di quindici  della  ulteriore  documentazione  attestante  il
completo superamento delle irregolarita'; 
  Rilevato che, decorso il menzionato  termine  di  quindici  giorni,
senza alcun  riscontro  da  parte  del  sodalizio,  questa  Direzione
generale, avendo riscontrato nel corso di  una  autonoma  istruttoria
l'avvenuto deposito del bilancio  2017  e  la  nomina  di  un  organo
amministrativo conforme all'attuale normativa in materia, sollecitava
l'ente con ministeriale n. 373055 del 25 ottobre  2018  in  questione
alla trasmissione della documentazione attestante l'avvenuta modifica
dell'art. 35 dello statuto sociale; 
  Preso atto che sodalizio non  ha  dato  riscontro  ne'  alla  sopra
citata nota ne' ai successivi solleciti inoltrati in data 7  dicembre
2018 e 28 gennaio 2019  rispettivamente  con  note  numero  421210  e
numero 26124; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies quarto
comma del codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che  prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza,  laddove
vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di  specifico
adempimento, puo' nominare un commissario  che  si  sostituisce  agli
organi amministrativi dell'ente  limitatamente  al  compimento  degli
specifici  adempimenti  indicati,  determinando   poteri   e   durata
dell'incarico; 
  Tenuto  conto  che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la  massima
tempestivita' nel subentro nella gestione  affinche'  il  commissario
incaricato provveda  immediatamente  al  compimento  degli  specifici
adempimenti finalizzati al  rapido  superamento  delle  irregolarita'
riscontrate; 
  Ritenuto  opportuno,  quindi,  provvedere   alla   nomina   di   un
commissario governativo per specifici adempimenti nella persona di un
professionista scelto dall'elenco scelto dal portale  dei  commissari
liquidatorie e commissari governativi istituito presso il MISE che si
sostituisca agli organi  amministrativi  dell'ente  limitatamente  al
compimento degli specifici adempimenti di cui al decreto direttoriale
citato in premessa; 
  Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento
in argomento dal Comitato  centrale  delle  cooperative  in  data  17
aprile 2019; 
  Considerati gli specifici requisiti come risultanti  da  curriculum
vitae del dott. Erik Rambaldini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il dott. Erik Rambaldini, nato a Gardone Val  Trompia  (BS)  il  14
febbraio 1976, C.F.  RMBRKE76B14D918Q,  domiciliato  in  Verona,  via
Adigetto n. 21, e' nominato commissario per specifici adempimenti  ai
sensi dell'art. 2545, quarto comma del codice civile, della  societa'
cooperativa «Fly Coop Cooperativa Sociale A r.l.» con sede  in  Santa
Maria di Sala (VE), C.F 04350630275, costituita in data  23  febbraio
2016, per un periodo di trenta giorni  a  decorrere  dalla  data  del
presente decreto, per il compimento  dell'adempimento  relativo  alla
modifica dell'art. 35 dello statuto sociale.