IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei  conti,  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n.  20,  recante  disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
  Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
  Visto  il  regolamento  per  l'organizzazione  delle  funzioni   di
controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite  con
la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare
l'art. 1, comma 3,  ai  sensi  del  quale  le  Sezioni  regionali  di
controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci  preventivi  e  i
rendiconti consuntivi delle Regioni con le  modalita'  e  secondo  le
procedure di cui all'art. 1, commi 166 e  seguenti,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto  degli  obiettivi
annuali posti dal patto di stabilita'  interno,  dell'osservanza  del
vincolo previsto in materia di  indebitamento  dall'art.  119,  sesto
comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento  e
dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare, anche  in
prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti; 
  Visto l'art.  288  del  codice  di  procedura  civile,  per  quanto
applicabile; 
  Vista  la  deliberazione   della   Sezione   delle   autonomie   n.
7/SEZAUT/2019/INPR; 
  Considerato che nel Questionario allegato alle Linee guida  per  le
relazioni dei revisori dei conti sui  rendiconti  delle  Regioni  per
l'anno  2018,  approvate   con   la   richiamata   deliberazione   n.
7/SEZAUT/2019/INPR, il prospetto recante l'analisi del  disavanzo  di
cui al punto 3.22, della Sezione III - Gestione Contabile,  per  mero
errore materiale, riporta un'articolata  suddivisione  del  disavanzo
tecnico anche con riferimento a piu' annualita'; 
  Ritenuta la necessita' di emendare l'errore  materiale  sostituendo
le righe n. 5, 6, 7, 8 e 9 del prospetto gia' pubblicato con la  sola
indicazione del «Disavanzo tecnico al 31 dicembre....» in conformita'
al decreto ministeriale Ministero dell'economia  e  delle  finanze  4
agosto 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  le righe n. 5, 6, 7, 8 e 9 del prospetto, gia' pubblicato, relativo
all'analisi del disavanzo di cui al punto 3.22, della Sezione  III  -
Gestione Contabile, vengono espunte e sostituite dalla  riga  recante
la descrizione: «Disavanzo  tecnico  al  31  dicembre....»,  come  da
allegato prospetto. 
  Restano  immutate  le  restanti  parti   della   deliberazione   n.
7/SEZAUT/2019/INPR. 
  Manda al Servizio di supporto per gli adempimenti conseguenti. 
 
    Roma, 8 maggio 2019 
 
                                               Il Presidente: Buscema 
 
Depositato in Segreteria il 8 maggio 2019 
Il Dirigente: Prozzo