L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente   la   riforma   della   vigilanza   sulle
assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private) e successive modificazioni ed integrazioni; in
particolare, l'art. 324-octies, comma 3, in materia di costituzione e
funzionamento del Collegio di garanzia; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Visto il decreto legislativo 21 maggio  2018,  n.  68,  recante  le
modifiche al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private) e, in particolare, l'art.  4,  comma  3,
secondo cui «3. Le modifiche apportate al titolo  XVIII  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, si  applicano  alle  violazioni
commesse  dopo  l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni   adottate
dall'IVASS  ai  sensi  dell'art.   331-bis   del   medesimo   decreto
legislativo. Alle violazioni commesse prima della data di entrata  in
vigore  delle  disposizioni   adottate   dall'IVASS   continuano   ad
applicarsi le norme  del  titolo  XVIII  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, vigenti prima della data di entrata in vigore
del presente decreto.»; 
  Visto il regolamento IVASS del 2 agosto 2018,  n.  39,  recante  la
procedura  di  irrogazione  delle  sanzioni   amministrative   e   le
disposizioni  attuative  di  cui  al   titolo   XVIII   (sanzioni   e
procedimenti sanzionatori) del decreto legislativo 7 settembre  2015,
n.  209  (Codice  delle   assicurazioni   private)   applicabile   ai
procedimenti  sanzionatori  avviati  in  relazione  alle   violazioni
commesse dal 1° ottobre 2018; 
  Visto il regolamento IVASS dell'8 ottobre 2013, n.  2,  recante  la
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari  nei  confronti
degli intermediari  assicurativi  e  riassicurativi  e  le  norme  di
funzionamento del  Collegio  di  garanzia  di  cui  al  titolo  XVIII
(sanzioni e procedimenti sanzionatori),  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209  (Codice   delle   assicurazioni   private)
applicabile ai  procedimenti  sanzionatori  avviati  in  relazione  a
violazioni commesse prima del 1° ottobre 2018; 
  Visto il provvedimento IVASS del 2 dicembre 2014, n.  25,  con  cui
sono stati nominati i componenti della prima sezione del Collegio  di
garanzia; 
  Visto il provvedimento IVASS del 19 ottobre 2016, n. 49, con cui, a
seguito delle dimissioni di uno dei suddetti componenti originari, e'
stato nominato  un  componente  in  sostituzione  del  dimissionario,
allineandone la scadenza a quella dell'intera prima sezione; 
  Considerato che il  primo  quadriennio  del  mandato  conferito  ai
componenti della prima sezione del  Collegio  di  garanzia  giunge  a
scadenza in data 23 gennaio 2019; 
  Ritenuto di rinnovare ai sensi dell'art. 324-octies, comma  3,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.   209   (Codice   delle
assicurazioni private) il  mandato  degli  attuali  componenti  della
prima sezione del Collegio di garanzia; 
  Considerato che il provvedimento di rinnovo e'  atto  di  ordinaria
gestione  inteso  ad  assicurare   il   normale   funzionamento   dei
procedimenti disciplinari; e' altresi' atto indifferibile ed  urgente
volto ad assicurare la funzionalita' dell'organo senza  soluzione  di
continuita', attesa l'imminente scadenza del  primo  quadriennio  del
mandato conferito ai componenti della prima sezione del  Collegio  di
garanzia (23 gennaio 2019); 
  Vista la delibera n. 4/2019 assunta dal Direttorio integrato  nella
seduta del 15 gennaio 2019; 
 
                         adotta il seguente: 
 
                            PROVVEDIMENTO 
 
                               Art. 1 
 
                         Rinnovo del mandato 
 
  Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  324-octies,  comma  3,  del
decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  il  mandato  dei
componenti della prima sezione del Collegio di garanzia: 
  dott. Mario Fantacchiotti, Presidente; 
  prof. Pierpaolo Marano, componente esperto in materia assicurativa; 
  prof.ssa Sara Landini, componente esperto in materia assicurativa; 
  e' rinnovato per un quadriennio e non e' ulteriormente rinnovabile.