IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'AIFA  e
il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre
2018, data di effettiva assunzione delle funzioni; 
  Vista la determinazione direttoriale n. 1792 del 13 novembre  2018,
con  cui  la   dott.ssa   Sandra   Petraglia,   Dirigente   dell'Area
pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   Direttore   generale
all'adozione dei  provvedimenti  di  autorizzazione  della  spesa  di
farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che  rappresentano  una
speranza  di  cura,  in   attesa   della   commercializzazione,   per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e  19,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; 
  Vista la determinazione dell'AIFA,  n.  488  del  27  aprile  2015,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'11  maggio  2015,
riguardante l'inserimento del medicinale METILFENIDATO  nel  suddetto
elenco per il trattamento del disturbo da deficit  dell'attenzione  e
iperattivita' (ADHD) negli adulti gia' in  trattamento  farmacologico
prima del compimento del diciottesimo anno di eta'; 
  Vista la determinazione dell'AIFA,  n.  860  del  13  luglio  2015,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  168  del  22  luglio  2015,
riguardante la rettifica della suddetta determinazione; 
  Considerata  l'opportunita'  di  sostituire  il  registro  Registro
nazionale ADHD istituito presso l'Istituto superiore di  sanita'  con
un monitoraggio incentrato sul farmaco gestito  mediante  i  registri
AIFA; 
  Tenuto conto  dei  pareri  espressi  dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella riunione del 9, 10  e  11  aprile
2018 - stralcio verbale n. 34 e nella riunione del 9, 10 e 11  luglio
2018 - stralcio verbale n 37; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Di abrogare l'art. 3 della determinazione AIFA n. 488 del 27 aprile
2015 e di sostituirlo con il seguente: 
    «Il medicinale «Metilfenidato» e' erogabile a totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  il  trattamento  del  disturbo  da
deficit dell'attenzione e iperattivita' (ADHD) negli adulti  gia'  in
trattamento farmacologico prima del compimento del diciottesimo  anno
di eta', nel rispetto  delle  condizioni  presenti  nella  scheda  di
registro       di       monitoraggio        AIFA        all'indirizzo
https://servizionline.aifa.gov.it che  costituisce  parte  integrante
della presente determinazione».