IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
 
  Visto l'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;  
  Visto il comunicato del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  110  del  13  maggio
2019, attestante il raggiungimento, con i singoli  Paesi  dell'Unione
europea, delle intese atte a garantire le condizioni richieste  dalla
legge per l'esercizio del voto degli elettori italiani ivi residenti; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi del quinto comma  del  citato
art. 25, all'emanazione di norme di attuazione delle suddette intese,
in osservanza della legge 24 gennaio 1979, n. 18,  del  decreto-legge
24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge  3
agosto 1994, n.  483,  e  delle  altre  disposizioni  richiamate  dai
suddetti provvedimenti normativi;  
  Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515;  
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28;  
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Istituzione delle sezioni elettorali 
                 e designazione delle relative sedi 
 
  1. Ai fini delle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, i capi degli uffici  consolari  di  cui
all'art. 29 della legge 24 gennaio 1979, n.  18,  scelgono -  per  le
sedi delle  sezioni  elettorali  da  istituire  nella  circoscrizione
consolare di competenza e compatibilmente con gli  eventuali  vincoli
posti dalle autorita' del  luogo -  locali  idonei  allo  svolgimento
delle operazioni demandate a tali sezioni, evitando,  ove  possibile,
che le stesse siano ubicate  presso  sedi  di  partiti  politici,  di
organismi sindacali associativi o di enti  di  patronato  italiani  o
stranieri, ovvero in  edifici  destinati  al  culto  o  ad  attivita'
industriali e commerciali. 
  2. La sala della votazione deve essere a disposizione della sezione
elettorale ininterrottamente per tutta  la  durata  delle  operazioni
preliminari  alla  votazione,  delle  operazioni  di  votazione,   di
verbalizzazione  e  di  chiusura  dei  plichi  contenenti  tutto   il
materiale elettorale. 
  3. Ove necessario al fine di ottenere la disponibilita' dei  locali
da adibire a sezioni elettorali, i capi degli  uffici  consolari,  in
qualita' di parte contraente per  la  definizione  di  ogni  onere  o
responsabilita'  conseguente,  provvedono  a  stipulare  i  contratti
secondo le norme e gli usi del luogo.  
  4. Qualora per  sopravvenute,  gravi  circostanze,  sia  necessario
variare la sede di  una  sezione  elettorale  successivamente  al  26
aprile 2019, il capo dell'ufficio consolare, oltre a  darne  comunque
comunicazione alla Direzione centrale dei servizi  elettorali  presso
il Ministero dell'interno, provvede ad informare tempestivamente  gli
elettori interessati con i mezzi piu' idonei. All'entrata della  sede
della sezione che e' stato necessario variare, deve  essere  affisso,
nel giorno antecedente e durante le ore di votazione,  un  avviso  in
lingua  italiana  che  indichi  la  nuova  ubicazione  della  sezione
elettorale. 
  5. Entro  il  20  maggio  2019,  l'Ambasciata  d'Italia  competente
trasmette al  Ministero  degli  affari  esteri  del  Paese  ospitante
l'elenco completo delle sezioni istituite nel  Paese  stesso  per  la
votazione degli elettori italiani ivi residenti.