IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003 , n. 269, convertito con modificazioni dalla legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ed,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano,  nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  sopra  citato,  che  prevede  al
secondo periodo che «non possono essere sottratti, alla distribuzione
e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i  quali
sono stati adottati specifici provvedimenti al fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche»; 
  Visti in particolare gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2,  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 sopra citato; 
  Visto  il  Documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza di medicinali  il  25  maggio
2018; 
  Considerato che, come riconosciuto da  tale  documento,  gli  Stati
membri possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali
o per far fronte a tale situazione limitando la  libera  circolazione
delle  merci  nell'ambito  dell'UE,   introducendo   in   particolare
limitazioni alla fornitura di medicinali da  parte  dei  distributori
all'ingrosso verso operatori in altri Stati  membri,  purche'  queste
restrizioni siano giustificate in funzione della tutela della  salute
e della vita delle persone prevenendo l'insorgere  della  carenza  di
medicinali; 
  Considerato che AIFA pubblica nel suo sito periodicamente una lista
aggiornata dei  farmaci  temporaneamente  carenti  per  i  quali,  in
considerazione   della   interruzione    della    commercializzazione
comunicata dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul  mercato
italiano  e  del  rilievo  dell'uso  in  terapia,  viene   rilasciata
l'autorizzazione  all'importazione  al  titolare  o  alle   strutture
sanitarie per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis del decreto legislativo 24  aprile  2006,  n.  219  sopra
citato; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, adottare una misura di blocco temporaneo delle esportazioni
dei  medicinali  inseriti  nella   lista   di   cui   alla   presente
determinazione, al fine di garantire un  assortimento  di  medicinali
sufficiente  a  rispondere  alle  esigenze  di  cura  sul  territorio
nazionale; 
  Informato il Ministero della salute in data 15 maggio 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni dei medicinali da parte dei distributori all'ingrosso, e
per quanto di competenza  da  parte  del  titolare  dell'A.I.C.,  dei
medicinali   inseriti   nella   lista    allegata    alla    presente
determinazione, parte integrante del presente provvedimento. 
  2. La lista di cui al comma 1  e'  aggiornata  dall'Agenzia  tenuto
conto dell'evoluzione della disponibilita' dei  medicinali,  e  viene
pubblicata sul sito istituzionale.