IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in  particolare,  l'art.
2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di  garanzia  per
le piccole e medie imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'art.  15,
recante regole per il funzionamento del predetto Fondo di garanzia; 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in  particolare,
l'art. 11, comma 5,  che  dispone  che  la  dotazione  del  Fondo  di
garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266,  possa
essere incrementata mediante versamento di contributi da parte  delle
banche, delle regioni e di altri enti ed organismi  pubblici,  ovvero
con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  del  26  gennaio
2012, recante modalita' per l'incremento della dotazione del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, che individua  le  modalita'
di contribuzione al Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
da parte dei soggetti indicati nel richiamato art. 11, comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; 
  Visto il decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,  n.   172,   e,   in
particolare, l'art. 9, comma 2-bis, che modifica l'art. 11, comma  5,
del richiamato decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, estendendo alla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. la possibilita'  di  intervento  per
incrementare la dotazione del Fondo di  garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 novembre  2017,
che in attuazione di quanto  previsto  dall'art.  39,  comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  definisce  le  tipologie  di
operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese su portafogli di  finanziamenti  concessi  ai
soggetti beneficiari, le modalita' di  concessione  della  stessa,  i
criteri di selezione delle operazioni,  nonche'  l'ammontare  massimo
delle  disponibilita'  finanziarie  del  fondo  da   destinare   alla
copertura del rischio  derivante  dalla  concessione  della  predetta
garanzia; 
  Ritenuta la necessita' di adeguare il citato decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, del 26 gennaio 2012,  individuando  le  modalita'
d'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a. per  l'incremento
della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
cosi'  come  previsto  dal  menzionato  art.  9,  comma  2-bis,   del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, del 26 gennaio  2012,  dopo
l'art. 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis (Intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.a.). -  1.
Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. definiscono,  con
apposita convenzione, le modalita' di intervento della Cassa depositi
e prestiti S.p.a. al fine di incrementare le  risorse  del  Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese. 
    2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del  Fondo  di
garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese   e'   istituita,   con
contabilita' separata, una sezione speciale alla  quale  accedono  le
operazioni individuate dalla convenzione  e  alimentata  dalla  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., anche con risorse provenienti da soggetti
pubblici o privati, anche di origine  europea.  Tali  ultime  risorse
sono versate dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.a.  al  Fondo  di
garanzia per le  piccole  e  medie  imprese  nello  stesso  esercizio
finanziario in cui sono incassate. La sezione  speciale  puo'  essere
suddivisa in sotto-sezioni, ciascuna dotata di  propria  contabilita'
separata,  alle  quali  accedono  le  operazioni  individuate   dalla
suddetta convenzione. 
    3. Nel rispetto di  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto  con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
del 31 maggio 1999, n. 248, e dall'ulteriore disciplina del Fondo  di
garanzia per le piccole e medie imprese,  la  convenzione  individua,
tra l'altro, per la sezione speciale e per ciascuna sotto-sezione: 
      a)  la  tipologia  di  operazioni  che  accedono  alla  sezione
speciale e a ciascuna sotto-sezione; 
      b) la percentuale integrativa di copertura degli interventi  di
garanzia, anche su portafogli di finanziamenti; 
      c) l'ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, con una dotazione minima  di
5 milioni di euro in relazione alla sezione speciale e  di  250  mila
euro in relazione a ciascuna sotto-sezione, restando  inteso  che  le
dotazioni delle sotto-sezioni sono  computate  ai  fini  del  calcolo
della dotazione minima complessiva della sezione speciale. 
    4. Ai fini del presente articolo, l'art. 8 del  presente  decreto
si applica anche alle sotto-sezioni di cui al comma 2.» 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 marzo 2019 
 
                                                 Il Ministro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                     Tria             
       Il Ministro 
dello sviluppo economico 
         Di Maio 

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-638