IL MINISTRO DELL' ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 1, comma 506, della legge del  27  dicembre  2017,  n.
205, che prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, da adottarsi entro il 31 gennaio di  ciascuna
delle annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'art. 34,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
le percentuali di compensazione applicabili agli animali  vivi  delle
specie bovina e suina siano innalzate, per  ciascuna  delle  predette
annualita', rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per  cento
e all'8 per cento. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto, di seguito denominato «decreto n. 633 del 1972»; 
  Visto, in particolare, l'art. 34, comma 1, del  citato  decreto  n.
633 del 1972, che ha istituito, per le cessioni dei prodotti agricoli
e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo  stesso
decreto, un  regime  di  detrazione  forfettizzata  dell'imposta  sul
valore  aggiunto   basato   sull'applicazione   di   percentuali   di
compensazione stabilite, per gruppi  di  prodotti,  con  decreto  del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per  le  politiche
agricole; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze  del  12  maggio  1992,
emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle  foreste
e il Ministro della  marina  mercantile,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 18 giugno 1992, che ha
stabilito nuove percentuali  di  compensazione  per  le  cessioni  di
prodotti agricoli e ittici compresi nella  tabella  A,  parte  prima,
allegata al decreto n. 633 del 1972; 
  Visto l'art. 1, comma 908, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
che ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31 gennaio 2016 ai sensi del
citato art. 34 del  decreto  n.  633  del  1972,  sono  innalzate  le
percentuali  di  compensazione  applicabili  a  taluni  prodotti  del
settore lattiero-caseario in misura non superiore  al  10  per  cento
nonche', entro il limite di 20 milioni di  euro  di  minori  entrate,
quelle applicabili nell'anno 2016  agli  animali  vivi  delle  specie
bovina e suina in misura non superiore, rispettivamente, al  7,7  per
cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  26
gennaio 2016, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 39 del  17  febbraio  2016,  concernente
modificazioni di talune percentuali di compensazione stabilite con  i
citati decreti del 30 dicembre 1997 e del 23 dicembre  2005,  ed,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, che ha determinato, per il solo  anno
2016, rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per
cento le percentuali di compensazione applicabili agli  animali  vivi
delle specie bovina e suina; 
  Visto l'art. 1, comma 45, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che
stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da emanarsi di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali entro il 31  gennaio  2017  ai  sensi
dell'art. 34, comma 1, del decreto n. 633 del 1972,  sono  innalzate,
entro il  limite  di  20  milioni  di  euro  di  minori  entrate,  le
percentuali di compensazione applicabili nell'anno 2017 agli  animali
vivi  delle  specie  bovina  e  suina  in   misura   non   superiore,
rispettivamente, al 7,7 per cento ed all'8 per cento; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  27
gennaio 2017, emanato di concerto con  il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del  17  marzo  2017,  contenente  la
proroga dell'innalzamento  di  talune  percentuali  di  compensazione
applicabili alle cessioni di  animali  vivi  delle  specie  bovina  e
suina; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  2
febbraio 2018, emanato di concerto con il  Ministro  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del  17  marzo  2018,  contenente  la
proroga dell'innalzamento  di  talune  percentuali  di  compensazione
applicabili alle cessioni di  animali  vivi  delle  specie  bovina  e
suina; 
  Considerato che, al fine di rispettare, per il 2019, il  limite  di
20 milioni di euro  di  minori  entrate  derivanti  dall'innalzamento
delle percentuali di compensazione per gli animali vivi delle  specie
bovina  e   suina,   tali   percentuali   possono   essere   fissate,
rispettivamente, nella misura del 7,65 per cento e del 7,95 per cento
e che, conseguentemente, le misure contenute nell'art.  1,  comma  2,
del citato decreto del 26 gennaio 2016 possono essere applicate anche
nell'anno 2019; 
  Ritenuto di dover provvedere; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
           Proroga di talune percentuali di compensazione 
 
  1. All'art. 1, comma 2, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali,  del  26  gennaio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39  del  17  febbraio
2016, e successive modificazioni, le parole «Per gli anni 2016,  2017
e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per  gli  anni  2016,  2017,
2018 e 2019».