IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine, da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, con il  quale  si  e'
provveduto a modificare l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,  con
particolare riferimento alla percentuale spettante  nel  collocamento
supplementare dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  con  vita  residua
superiore ai dieci anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»),  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2019  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  23
maggio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 48.459 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 7 marzo, 24 maggio, 24 luglio  e  24
ottobre 2017, 20 febbraio, 23  aprile,  25  maggio  25  luglio  e  25
ottobre 2018, nonche' 24 gennaio e 25 marzo  2019,  con  i  quali  e'
stata disposta l'emissione delle prime ventuno tranche dei buoni  del
Tesoro poliennali 1,30% con godimento 15 novembre 2016 e scadenza  15
maggio  2028,  indicizzati,   nel   capitale   e   negli   interessi,
all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area
dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora
innanzi  indicato,  ai  fini  del  presente  decreto,  come   «Indice
Eurostat»; 
  Considerato che, in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta l'emissione della nona tranche dei buoni del
Tesoro  poliennali  0,10%  indicizzati   all'Indice   Eurostat,   con
godimento 28 marzo 2018 e scadenza 15 maggio 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione  di  una  ventiduesima
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,30% indicizzati all'«Indice
Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 novembre  2016  e  scadenza  15
maggio 2028. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i
con godimento 28 marzo 2018 e scadenza  15  maggio  2023  indicizzati
all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale
complessivo compreso fra un importo minimo di 750 milioni di  euro  e
un importo massimo di 1.250 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo  dell'1,30%,  pagabile  in
due semestralita' posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime cinque cedole dei buoni emessi con  il  presente  decreto,
essendo pervenuta scadenza, non verranno corrisposte. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo
agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.