IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50; 
  Visti il regolamento delegato (UE) n.  2016/1149  e  di  esecuzione
(UE) n. 2016/1150 della Commissione,  del  15  aprile  2016,  recanti
rispettivamente  integrazioni  e  modalita'   di   applicazione   del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato  vitivinicolo,  in
ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i  Paesi  terzi,  al
potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2017/256   della
Commissione, del 14 febbraio 2017  che  modifica  il  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 citato, che stabilisce, tra l'altro,  le
modalita'  di  presentazione  del  programma  nazionale  di  sostegno
quinquennale dal 2019 al 2023 per  garantire  la  continuita'  tra  i
programmi di sostegno; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428,  concernente  disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il  1990),  e  in
particolare l'art. 4, comma  3,  con  il  quale  si  dispone  che  il
Ministro delle politiche agricole e  forestali,  nell'ambito  di  sua
competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
provvede con decreto all'applicazione nel  territorio  nazionale  dei
regolamenti emanati dalla Comunita' europea; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni»  e  in  particolare   l'art.   4,   riguardante   la
ripartizione tra  funzione  di  indirizzo  politico-amministrativo  e
funzione  di  gestione  e  concreto   svolgimento   delle   attivita'
amministrative; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto   2018,   n.   97,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'» e, in particolare, gli articoli 1 e 4-bis; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105, recante  organizzazione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio  2017,  n.  911  relativo
alle «disposizioni nazionali di attuazione del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Consiglio e del  Parlamento  europeo,  dei  regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE)  n.  2016/1150  della
Commissione per quanto riguarda  l'applicazione  della  misura  degli
investimenti»; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo  2017,  n.  1411,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  118  del  23  maggio  2017,   recante
«Disposizioni  nazionali  di  attuazione  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013 del Consiglio e del  Parlamento  europeo,  dei  regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE)  n.  2016/1150  della
Commissione per quanto riguarda  l'applicazione  della  misura  della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti»; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto  ministeriale
14 febbraio 2017, n. 911 il quale stabilisce che le domande di  aiuto
sono presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, del decreto  ministeriale
3 marzo 2017, n. 1411 il quale stabilisce che la domanda di aiuto  e'
presentata entro il 30 giugno di ogni anno; 
  Visto  il  programma  nazionale  di   sostegno   per   il   settore
vitivinicolo relativo alla  programmazione  2019/2023,  inviato  alla
Commissione UE il 1° marzo 2018 ed approvato dalla stessa in  data  8
ottobre 2018 con nota Ares(2018)5160270; 
  Considerata la necessita' di anticipare, a decorrere dalla campagna
2019/2020 i termini per  la  presentazione  delle  domande  di  aiuto
nonche' di stabilire i termini entro cui  definire  l'istruttoria  di
ammissibilita'  delle  stesse  in  modo  da  rendere  possibile   una
efficacie ed efficiente programmazione della spesa; 
  Tenuto  conto  che  il  Piano  nazionale  di  sostegno  di  cui  al
regolamento (UE) n. 1308/2013 rientra nelle  disponibilita'  definite
dal  quadro  finanziario  pluriennale  2014/2020   che   prevede   il
finanziamento della Politica agricola comune fino al 2020; 
  Considerato che il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2017/256
all'art.  1,  lettera  b)  comma  1-bis  stabilisce  che  qualora  le
dotazioni nazionali previste dall'esercizio finanziario 2021  in  poi
siano modificate dopo tale data, gli  Stati  membri  le  adeguano  di
conseguenza; 
  Ritenuto, pertanto, necessario prevedere una disposizione nazionale
che dia applicazione a quanto disposto dal predetto art.  1,  lettera
b) comma 1-bis con riguardo alla disponibilita' dei fondi  a  partire
dall'esercizio finanziario 2021; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
espressa nella seduta del 28 marzo 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 14 febbraio 2017
n. 911 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  A  decorrere  dalla  campagna  2019/2020  il  termine  per  la
presentazione della domanda di aiuto e' fissato  al  15  novembre  di
ciascun anno e, per la prima volta, al 15 novembre 2019.  La  domanda
di aiuto e' presentata all'OP secondo  modalita'  stabilite  da  Agea
d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire,  altresi',
l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto  alla
citata data del 15 novembre per consentire una adeguata presentazione
delle domande. 
  Il termine per la definizione della graduatoria  di  ammissibilita'
delle domande di aiuto e' fissato al 15 febbraio di ogni anno e,  per
la prima volta, al 15 febbraio 2020». 
  2. L'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale del 3 marzo 2017, n.
1411 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  A  decorrere  dalla  campagna  2019/2020  il  termine  per  la
presentazione della domanda di aiuto  e'  fissato  al  31  maggio  di
ciascun anno e, per la prima volta, al 31 maggio 2019. La domanda  di
aiuto e'  presentata  all'OP  secondo  modalita'  stabilite  da  Agea
d'intesa con le regioni; dette modalita' devono garantire,  altresi',
l'apertura del sistema informatico in congruo anticipo rispetto  alla
citata data del 31 maggio per consentire una  adeguata  presentazione
delle domande. 
  Il termine per la definizione della graduatoria  di  ammissibilita'
delle domande di aiuto e' fissato al 30 novembre di ogni anno e,  per
la prima volta, al 30 novembre 2019».