IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  ed  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 (Note  AIFA  2004  -  «Revisione
delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento Ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera  c)  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del 27  settembre  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Vista la determina n. 341/2016 del 10 marzo 2016, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2016,
relativa al regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita  a  seguito
di nuove  indicazioni  terapeutiche  del  medicinale  per  uso  umano
«Roactemra»; 
  Vista la domanda presentata in data 21 novembre 2017, con la  quale
la   societa'   Roche   Registration   Limited   ha   richiesto    la
rimborsabilita' delle nuove indicazioni  terapeutiche  «Roactemra  e'
indicato per il trattamento dell'arterite a cellule giganti (ACG)  in
pazienti adulti» del medicinale «Roactemra»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 14-16 marzo 2018; 
  Visto il parere espresso  del  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 20 marzo 2019; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ROACTEMRA e' rinegoziato alle condizioni  di  seguito
indicate. 
Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
  «Roactemra sottocute in  associazione  con  metotressato  (MTX)  e'
indicato per: 
    il trattamento  dell'artrite  reumatoide  (AR)  grave,  attiva  e
progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX; 
    il trattamento dell'AR attiva da moderata  a  grave  in  pazienti
adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano intolleranti  a
precedente terapia con uno o piu' farmaci  antireumatici  modificanti
la malattia (DMARD) o antagonisti del  fattore  di  necrosi  tumorale
(TNF). 
  In  questi  pazienti  «Roactemra»  puo'  essere  somministrato   in
monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia  inappropriato
continuare un trattamento con MTX. 
  «Roactemra» ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione
del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare
le  funzioni  fisiche  quando  somministrato  in   associazione   con
metotressato». 
  Confezioni: 
    20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- flaconcino (vetro) 4 ml 1 flaconcino - A.I.C.  n.  038937013/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 142,18; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 234,65; 
    20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- flaconcino (vetro) 4 ml 4 flaconcini - A.I.C.  n.  038937025/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 568,72; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 938,62; 
    20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- flaconcino (vetro) 10 ml 1 flaconcino - A.I.C. n.  038937037/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 355,45; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 586,63; 
    20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- flaconcino (vetro) 10 ml 4 flaconcini - A.I.C. n.  038937049/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1.421,79; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.346,52; 
    20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- flaconcino (vetro) 20 ml 1 flaconcino - A.I.C. n.  038937052/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 710,90; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.173,26; 
    20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso
- flaconcino (vetro) 20 ml 4 flaconcini - A.I.C. n.  038937064/E  (in
base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 2.843,58; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.693,05. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle
strutture  sanitarie  pubbliche,  comprese  le  strutture   sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.