IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, del  17  giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  del  30  novembre  2007,  n.  279,  recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  21  giugno
2006, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 29 ottobre  2004  («Note  AIFA  2004  -
Revisione delle note CUF»), pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  del  4  novembre  2004,  n.  259  e   successive
modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale,  Serie  generale  del  7  luglio  2006,  n.  156,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 settembre  2006,  n.  227,
concernente  «Manovra  per  il  Governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 690/2016 del 17 maggio 2016,  pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del  3  giugno
2016, n. 128, con la quale la societa' DSM  Sinochem  Pharmaceuticals
Netherlands  BV  ha  ottenuto  l'autorizzazione   all'immissione   in
commercio del medicinale Amoxicillina  DSM  Sinochem  Pharmaceuticals
Netherlands B.V.  (NL/H/3340/002/DC)  per  la  confezione  A.I.C.  n.
044067015; 
  Vista la determina AIFA n. 31/2019 del 3 gennaio  2019,  pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 23 gennaio
2019, n. 19, con cui e' stata autorizzata all'immissione in commercio
la confezione recante codice A.I.C. n. 044067027 (NL//3340/1/IB/2); 
  Vista  la  domanda  con  la  quale   la   societa'   DSM   Sinochem
Pharmaceuticals Netherlands BV in data 19 dicembre 2018 ha chiesto la
riclassificazione ai fini della rimborsabilita' delle confezioni  con
A.I.C. n. 044067015, 044067027; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  184/2019  del  26  febbraio   2019,
pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del
14 marzo 2019, n. 62, con cui e' stato approvato il trasferimento  di
titolarita'  del   medicinale   da   DSM   Sinochem   Pharmaceuticals
Netherlands  BV  a  Mylan  S.p.a.  (MC1/2018/873),  con   contestuale
variazione della denominazione del medicinale in «Amoxicillina  Mylan
Pharma» (C1B/2018/2863); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
nella seduta del 5 marzo 2019; 
  Visto altresi' il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso  nella
seduta del 20 marzo 2019; 
  Vista la deliberazione del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA
del 16 maggio  2019,  n.  18,  adottata  su  proposta  del  direttore
generale concernente l'approvazione delle specialita'  medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale AMOXICILLINA  MYLAN  PHARMA  nelle  confezioni  sotto
indicate e' classificato come segue: 
  confezioni: 
    «1000  mg  compresse  dispersibili»  12  compresse   in   blister
pvc/pvdc/al - A.I.C. n. 044067015 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita' «A»; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,93; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,62; 
      «1000  mg  compresse  dispersibili»  12  compresse  in  blister
pvc/te/pvdc/al - A.I.C. n. 044067027 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1,93; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,62. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, nella legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Amoxicillina Mylan  Pharma»  e'  classificato,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni ed integrazioni, denominata classe C (nn).