IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la direttiva direttoriale 2019 della direzione  generale  per
la promozione della qualita' agroalimentare e  dell'ippica  n.  19899
del 19 marzo 2019, in particolare l'art. 1, comma 4, con la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2018,
n. 97 ed in particolare l'art. 1, comma 4, il quale  prevede  che  la
denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole   alimentari,
forestali e del turismo»  sostituisca  ad  ogni  effetto  ed  ovunque
presente  la  denominazione  «Ministero  delle   politiche   agricole
alimentarie e forestali»; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12  maggio  2010  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  settembre  2015,  n.   63639,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 239  del  14  ottobre  2015,  con  il  quale  e'  stato
riconosciuto il Consorzio tutela vini DOC Friuli Grave ed  attribuito
per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico  a  svolgere
le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,  informazione  del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Friuli
Grave»; 
  Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010  n.
7422 che individua le modalita' per la verifica della sussistenza del
requisito della rappresentativita', effettuata con cadenza triennale,
dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  forestali  e  del
turismo; 
  Considerato che lo statuto del Consorzio  tutela  vini  DOC  Friuli
Grave, approvato da questa amministrazione,  deve  essere  sottoposto
alla verifica  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  citato  decreto
dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio  tutela  vini  DOC
Friuli Grave, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n.
238 del 2016 ed al decreto ministeriale 18 luglio 2018; 
  Considerato altresi' che il Consorzio tutela vini DOC Friuli  Grave
puo' adeguare il proprio statuto entro il termine  indicato  all'art.
3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422; 
  Considerato che nel citato statuto il  Consorzio  tutela  vini  DOC
Friuli Grave richiede il conferimento  dell'incarico  a  svolgere  le
funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e  4  della  legge  12  dicembre
2016, n. 238 per la DOC «Friuli Grave»; 
  Considerato che il  Consorzio  tutela  vini  DOC  Friuli  Grave  ha
dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e 3  dell'art.  41
della legge n. 238 del 2016 per la DOC «Friuli Grave». Tale  verifica
e'  stata  eseguita  sulla   base   delle   attestazioni   rilasciate
dall'organismo di controllo, il CEVIQ S.r.l.,  con  la  nota  del  27
marzo 2019, autorizzato a svolgere  l'attivita'  di  controllo  sulla
citata denominazione; 
  Considerata la mail del 10 maggio 2019 del  Consorzio  tutela  vini
DOC Friuli Grave con  la  quale  sono  stati  forniti  i  chiarimenti
richiesti dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali
e del turismo con la nota prot. n. 31122 del 2 maggio 2019; 
  Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma  dell'incarico
al Consorzio tutela vini DOC Friuli Grave a svolgere le  funzioni  di
promozione,  valorizzazione,  vigilanza,  tutela,  informazione   del
consumatore e cura generale degli  interessi,  di  cui  all'art.  41,
comma 1 e 3, della legge  n.  238  del  2016,  per  la  denominazione
«Friuli Grave»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. E' confermato  per  un  triennio,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto,  l'incarico  concesso  con  il
decreto ministeriale 24 settembre 2015, n. 63639, al Consorzio tutela
vini DOC Friuli Grave, con sede legale in  San  Vito  al  Tagliamento
(PN), via A. Altan, n. 83/3, a svolgere le  funzioni  di  promozione,
valorizzazione, vigilanza, tutela,  informazione  del  consumatore  e
cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 3, della
legge n. 238 del 2016, per la DOC «Friuli Grave». 
  2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle  prescrizioni
previste nel decreto 24 settembre 2015, n. 63639, puo' essere sospeso
con provvedimento motivato ovvero revocato in  caso  di  perdita  dei
requisiti previsti  dalla  legge  n.  238  del  2016  e  dal  decreto
ministeriale 18 luglio 2018. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione. 
 
    Roma, 6 giugno 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi