IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modificazioni ed integrazioni, con il  quale  e'
stato approvato il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo
unico») ed in particolare l'art. 3, ove si prevede  che  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato,   in   ogni   anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra  l'altro,
al Tesoro di  effettuare  operazioni  di  indebitamento  sul  mercato
interno o estero nelle forme di prodotti  e  strumenti  finanziari  a
breve, medio e lungo termine, indicandone  l'ammontare  nominale,  il
tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la  durata,
l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed  ogni
altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera
continuativa le caratteristiche  e  le  modalita'  di  emissione  dei
titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; 
  Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e'
provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli
articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018, che ha modificato tra
l'altro  l'art.  12  del  «decreto  di  massima»,   con   particolare
riferimento alla percentuale spettante nel collocamento supplementare
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci
anni; 
  Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in
attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico,  (di  seguito   «decreto
cornice»)  ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019   gli
obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario  2019  ed  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  10
giugno 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati a 48.573 milioni di  euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti i propri decreti in data 12 marzo, 10 aprile, 13  maggio  del
2019, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,00% con godimento 15  marzo
2019 e scadenza 15 luglio 2022; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una settima tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 1,00%, avente godimento 15 marzo 2019
e scadenza 15 luglio 2022. L'emissione della predetta  tranche  viene
disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo  di
2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.750 milioni di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,00%, pagabile in due
semestralita' posticipate, 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di
durata del prestito. Il  tasso  d'interesse  da  corrispondere  sulla
prima cedola, di scadenza 15 luglio 2019, sara' pari  allo  0,337017%
lordo, corrispondente ad un periodo di  centoventidue  giorni  su  un
semestre di centottantuno. 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto.