Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della
specialita'  medicinale   «Ozempic» -   autorizzata   con   procedura
centralizzata europea dalla  Commissione  europea  con  la  decisione
dell'8  febbraio  2018  ed  inserita  nel  registro  comunitario  dei
medicinali con i numeri: 
      EU/1/17/1251/002:  0,25  mg -   soluzione   iniettabile -   uso
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita da 1,5 ml (1,34
mg/ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi; 
      EU/1/17/1251/003:  0,5  mg -  soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in penna preriempita  1,5  ml  (1,34
mg/ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi; 
      EU/1/17/1251/005:  1   mg -   soluzione   iniettabile   -   uso
sottocutaneo - cartuccia (vetro) in  penna  preriempita  3  ml  (1,34
mg/ml) - 1 penna preriempita + 4 aghi; 
    Titolare A.I.C.: «Novo Nordisk A/S». 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito  l'Agenzia
italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20  settembre  2004  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011 n. 123, dall'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata alla  Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda presentata in data 26 luglio 2018 con la quale  la
societa' Novo Nordisk A/S ha  chiesto  la  classificazione,  ai  fini
della rimborsabilita', del medicinale «Ozempic»; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta dell'11-13 dicembre 2018; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 20 marzo 2019; 
  Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della
distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un
numero di identificazione nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                     Descrizione del medicinale 
                      e attribuzione n. A.I.C. 
 
  Alla  specialita'  medicinale  OZEMPIC  nelle  confezioni  indicate
vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale: 
  Confezioni: 
    0,25 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  -  cartuccia
(vetro)  in  penna  preriempita  1,5  ml  (1,34  mg/ml)  -  1   penna
preriempita + 4 aghi; A.I.C. n. 046128029/E (in base 10); 
    0,5 mg - soluzione iniettabile -  uso  sottocutaneo  -  cartuccia
(vetro)  in  penna  preriempita  1,5  ml  (1,34  mg/ml)  -  1   penna
preriempita + 4 aghi; A.I.C. n. 046128031/E (in base 10); 
    1 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  cartuccia
(vetro) in penna preriempita 3 ml (1,34 mg/ml) - 1 penna  preriempita
+ 4 aghi; A.I.C. n. 046128056/E (in base 10). 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Ozempic» e' indicato per il trattamento  di  adulti  affetti  da
diabete mellito tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla
dieta e all'esercizio fisico: 
      come monoterapia quando  l'uso  di  metformina  e'  considerato
inappropriato a causa di intolleranza o controindicazioni; 
      in aggiunta ad altri medicinali per il trattamento del diabete. 
  Per i risultati degli studi  clinici  rispetto  alle  combinazioni,
agli effetti sul controllo glicemico e agli eventi cardiovascolari  e
alle popolazioni studiate, vedere i paragrafi  4.4,  4.5  e  5.1  del
riassunto delle caratteristiche del prodotto.