IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio   2013,   n.   105,   relativo   al   «Regolamento   recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale
attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo  alla
«Attuazione della legge 7 marzo 2003, n.  38,  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, e recante
modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga   il
regolamento (CE) n. 1626/1994, nel quale si da' atto della necessita'
di creare un  contesto  efficace  di  gestione,  tramite  un'adeguata
ripartizione delle responsabilita'  tra  la  Comunita'  e  gli  Stati
membri; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26  gennaio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25  maggio  2012,  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio  1995,  n.  44  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 46  del  24  febbraio  1995,  concernente
l'affidamento della gestione sperimentale della pesca  dei  molluschi
bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei
molluschi bivalvi ai fini di un razionale prelievo della risorsa e di
un incremento della stessa; 
  Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999,  con  il  quale  si
adotta il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei  consorzi
di gestione dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1998 relativo  all'adozione
delle misure del piano vongole, in attuazione della legge  21  maggio
1998, n. 164; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   22   dicembre   2000,   recante
modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998  concernente  la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; 
  Visto il decreto ministeriale 7  febbraio  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 40 del  17  febbraio  2006,  recante  la  nuova
disciplina sull'affidamento dei Consorzi di  gestione  e  tutela  dei
molluschi bivalvi nelle aree in mare aperto; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  maggio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2012, recante il  rinnovo,
per ulteriori cinque  anni,  dell'affidamento  della  gestione  della
pesca dei molluschi bivalvi ai Consorzi di gestione gia' istituiti  e
riconosciuti ai sensi dei decreti numeri 44/1995 e 515/1998; 
  Visto il decreto ministeriale 29 dicembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2015 e recante  la  «conferma
del numero delle autorizzazioni alla pesca dei molluschi bivalvi  con
draga idraulica e rastrello da natante, fino al 31 dicembre 2019»; 
  Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante le disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013 - bis; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica  comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio ed, in particolare, in armonia  con  i  disposti  degli
articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di  conservazione,  i
principi e gli obiettivi dei Piani pluriennali nonche'  il  contenuto
dei medesimi; 
  Visto in particolare l'art. 15 del regolamento (UE)  n.  1380/2013,
che autorizza la Commissione ad adottare, ai sensi dell'art.  18  del
regolamento  (CE)  n.  1967/2006,  piani  di  scarto  mediante   atti
delegati, per un periodo non superiore a tre  anni,  nonche'  dispone
l'obbligo di sbarco per talune specie ittiche; 
  Visto in particolare l'art. 18 del regolamento  (UE)  n.  1380/2013
che prevede l'adozione di  Piani  pluriennali  contenenti  misure  di
conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di
sopra  di  livelli  in  grado  di  produrre  il  rendimento   massimo
sostenibile della specie molluschi bivalvi - Venus spp.  -  (Chamelea
gallina); 
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  luglio  2015  pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale  n.  187  del  13
agosto 2015, recante l'adozione del Piano di gestione  nazionale  per
le attivita' di pesca condotte con il  sistema  draghe  idrauliche  e
rastrelli da natante, cosi' come definito dall'art. 2,  paragrafo  1,
lettera b) del regolamento (CE) 1967/2006; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/812 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 20 maggio 2015  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
850/1998, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006,  (CE)  n.  1098/2007,
(CE)  n.  254/2002,  (CE)  n.  2347/2002  e  (CE)  n.  1224/2009  del
Consiglio, e i regolamenti (UE) n. 1379/2013 e (UE) n. 1380/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di
sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/1998 del Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2016/2376 della Commissione  del
13 ottobre 2016, che istituisce un Piano di rigetti per  i  molluschi
bivalvi Venus spp. nelle acque territoriali italiane; 
  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2017,  relativo  all'adozione
del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola
-  Venus  spp.  -  (Chamelea  gallina),  elaborato  in  seguito  alla
consultazione  con  il  Consiglio   consultivo   regionale   per   il
Mediterraneo (MEDAC); 
  Considerato che il suddetto Piano nazionale di  gestione  e'  stato
redatto ai sensi degli articoli 15  e  18  del  regolamento  (UE)  n.
1380/2013, relativo alla politica comune  della  pesca  ed  introduce
ulteriori e piu' dettagliate misure dirette a  garantire  un  livello
comparabile  di  conservazione  degli  stock  sulla  base  di  quanto
previsto dall'art. 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2017, registrato alla Corte dei conti in data 29  marzo  2017,  reg./
fl.n. 212, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione  dirigenziale  di
livello generale di direttore della Direzione  generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  143
del 17  luglio  2017,  recante  adeguamento  dell'organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,  a  norma
dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.
177; 
  Vista la legge 9  agosto  2018,  n.  97,  che  ha  convertito,  con
modificazioni, il  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole, alimentari e forestali e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e de mare, nonche' in  materia  di  famiglia  e
disabilita'», che trasferisce al Ministero delle politiche  agricole,
alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei  beni
e delle attivita' culturali e del turismo in materia di turismo; 
  Visto il  decreto  direttoriale  8  marzo  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2019,  recante  l'Adozione  del
Piano di gestione nazionale per le attivita' di pesca con il  sistema
draghe idrauliche e rastrelli  da  natante  cosi'  come  identificati
nella denominazione degli attrezzi  di  pesca  in  draghe  meccaniche
comprese le turbosoffianti (HMD) e draga meccanizzata (DRB); 
  Vista la nota ufficiale Ref.Ares (2019)2616506 del 15  aprile  2019
con cui la Commissione europea, formulando osservazioni,  ha  chiesto
di apportare talune  modifiche  ed  integrazioni  al  suddetto  Piano
nazionale di gestione alla luce  delle  conclusioni  formulate  dallo
STECF; 
  Tenuto conto che  le  modifiche  apportate  al  presente  Piano  di
gestione integrano e completano il  precedente  Piano  attraverso  la
completezza sui dati biologici con l'introduzione di ulteriori e piu'
dettagliate misure dirette a  garantire  un  livello  comparabile  di
conservazione degli stock sulla base di quanto previsto dall'art.  19
del regolamento (CE) n. 1967/2006 ed in armonia con  lo  sfruttamento
biologicamente sostenibile  nell'ambito  degli  obiettivi  MSY  delle
risorse in questione; 
  Tenuto conto della sollevata questione di una deroga dalla distanza
dalla  costa  per  la  pesca  del  cannolicchio,  nella  quale  viene
esplicitata nel presente Piano come la stessa sia  stata  autorizzata
in via sperimentale, per un limitato numero di imbarcazioni, solo  in
taluni Compartimenti; 
  Tenuto conto che per  la  cattura  della  risorsa  cannolicchio  e'
indispensabile la presentazione di un appropriato Piano  di  gestione
ai fini dell'eventuale deroga, in linea con gli articoli 13.5 e  13.9
del regolamento (CE) 1967/2006; 
  Vista la necessita' di procedere  all'aggiornamento  del  Piano  di
gestione nazionale per le attivita' di pesca con  il  sistema  draghe
idrauliche e rastrelli da natante; 
  Tenuto conto della vigenza del  Piano  nazionale  di  gestione  dei
rigetti degli stock della vongola Venus spp (Chamelea gallina) che ha
consentito di  essere  in  possesso  delle  valutazioni  scientifiche
adottate in virtu' dell'adozione del suddetto Piano di gestione; 
  Considerato che i dati e gli elementi di carattere  scientifico  in
possesso dell'amministrazione oltre che in ragione  delle  misure  di
conservazione ancor piu' restrittive poste in essere dai Consorzi  di
gestione appositamente istituiti, sono stati  tali,  allo  stato,  da
garantire l'invarianza della risorsa in questione; 
  Considerato che i dati  completi  relativi  alla  risorsa  vongola,
potranno essere disponibili solo al termine del  periodo  di  vigenza
del Piano di gestione dei rigetti previsto il 31 dicembre 2019; 
  Tenuto  conto  della  necessita'  di  conferire  continuita'   allo
strumento  necessario  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di   cui
all'art. 18 del regolamento (CE) n. 1967/2006; 
  Considerato l'impegno assunto  dall'Unione  europea  nell'applicare
una  strategia  precauzionale  nell'adozione  di   misure   volte   a
proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e  gli  ecosistemi
marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; 
  Valutato  che  attraverso  l'adozione  di  idonee  misure  atte  ad
assicurare l'equilibrio tra capacita'  di  prelievo  e  quantita'  di
risorse disponibili, la gestione della pesca  dei  molluschi  bivalvi
affidata ai Consorzi di gestione su base compartimentale, ha prodotto
sostanzialmente effettivi positivi sulla corretta  gestione  di  tale
risorsa; 
  Ritenuto che la  gestione  e  la  tutela  della  risorsa  molluschi
bivalvi e' finalizzata, in  particolare,  all'esercizio  responsabile
della pesca volto a raggiungere un equilibrio tra lo sforzo di  pesca
e le  reali  capacita'  produttive  del  mare  e,  pertanto,  rientra
nell'ambito della piu' ampia tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema
marino; 
  Ritenuto opportuno adottare il Piano di gestione nazionale  per  le
attivita' di pesca con il sistema draghe idrauliche  e  rastrelli  da
natante cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi di
pesca in "draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e  draga
meccanizzata (DRB), anche in armonia con i disposti degli articoli 7,
9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione,  i  principi  e
gli  obiettivi  dei  Piani  pluriennali  nonche'  il  contenuto   dei
medesimi; 
  Ritenuto opportuno sostituire il decreto direttoriale 8 marzo 2019,
recante l'Adozione del Piano di gestione nazionale per  le  attivita'
di pesca con il sistema draghe  idrauliche  e  rastrelli  da  natante
cosi' come identificati nella denominazione degli attrezzi  di  pesca
in  draghe  meccaniche  comprese  le  turbosoffianti  (HMD)  e  draga
meccanizzata (DRB); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' adottato il Piano di gestione nazionale per le  attivita'  di
pesca con il sistema draghe idrauliche e rastrelli da natante,  cosi'
come definito dall'art. 2, paragrafo 1, lettera  b)  del  regolamento
(CE) n. 1967/2006 allegato al presente decreto.