LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito: MIFIR), e
in particolare l'art. 42; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione,  del
18 maggio 2016 che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  600/2014  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   per   quanto   riguarda   le
definizioni, la trasparenza, la compressione  del  portafoglio  e  le
misure di vigilanza in merito  all'intervento  sui  prodotti  e  alle
posizioni, e in particolare l'art. 21; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni  in  materia
di intermediazione finanziaria (di seguito:  TUF)  e  in  particolare
l'art. 7-bis; 
  Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma  6,  del
TUF, e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse; 
  Considerato quanto segue: 
1. Premessa. 
  Nel corso degli ultimi anni si  e'  registrato  un  rapido  aumento
dell'offerta in Italia di opzioni  binarie  (BO)  ad  investitori  al
dettaglio principalmente da  parte  di  intermediari  comunitari,  in
particolar modo in regime di  libera  prestazione  di  servizi.  Tali
prodotti sono intrinsecamente rischiosi, complessi  e  speculativi  e
possono comportare per l'investitore la perdita dell'intero  capitale
investito. 
  L'offerta di BO agli investitori al dettaglio  si  e'  sempre  piu'
caratterizzata per tecniche di vendita aggressive e dalla mancanza di
informazioni trasparenti;  cio'  non  consente  agli  investitori  al
dettaglio di comprendere i rischi dei prodotti in questione. 
  La Consob ha pubblicato, nel febbraio  2017,  un  avviso  a  tutela
degli investitori per evidenziare in particolar modo  la  circostanza
che  le  BO  -  ed  altri   prodotti   similari   -   sono   prodotti
intrinsecamente molto rischiosi e complessi cosi' come  espressamente
riconosciuto anche dall'ESMA ed in quanto tali non considerati adatti
alla maggior parte della clientela al dettaglio. 
  Cio' nonostante si e' registrato un costante aumento del numero  di
esposti da parte di investitori al dettaglio che hanno  lamentato  di
aver subito  perdite  di  denaro  anche  significative  in  relazione
all'attivita' di negoziazione su BO.  La  Consob,  pertanto,  ritiene
sussistano timori significativi per la protezione degli investitori. 
  Analoghi timori hanno indotto l'Autorita' europea  degli  strumenti
finanziari e dei mercati (di seguito: ESMA)  ad  adottare,  ai  sensi
dell'art. 40 MIFIR con la collaborazione della Consob e  delle  altre
autorita' nazionali competenti, il 22 maggio 2018 (1)  per  tre  mesi
con effetto dal 2  luglio  2018,  una  misura  d'intervento  volta  a
vietare l'offerta di BO agli investitori  al  dettaglio  nell'Unione.
L'ESMA, valutata la persistenza di un  timore  significativo  per  la
tutela degli investitori ha rinnovato il divieto  per  tre  volte.  I
rinnovi in parola da parte dell'ESMA si sono basati anche su indagini
condotte in collaborazione con le autorita' nazionali  competenti  al
fine di valutare l'impatto di detta misura d'intervento nonche' sulle
informazioni trasmesse  dalle  autorita'  nazionali  competenti.  Dal
complesso delle informazioni raccolte e' emersa, a  livello  europeo,
come  riportato  dall'ESMA  nei   provvedimenti   di   rinnovo,   una
sostanziale conformita' alla  misura  dell'Autorita'  europea  ed  e'
emerso  altresi'  che  dall'annuncio  della  stessa  non  sono  state
concesse nuove  autorizzazioni  alle  imprese  che  commercializzano,
distribuiscono o vendono opzioni binarie. 
  Nel rinnovare le  proprie  misure  (2)  l'ESMA  ha  ottenuto  nuove
informazioni secondo le quali le opzioni binarie caratterizzate da un
termine sufficientemente lungo (pari o  superiore  a  novanta  giorni
dalla data alla quale il prodotto viene per la  prima  volta  immesso
sul mercato), accompagnate da un prospetto  e  coperte  integralmente
dal rischio di mercato per tutta  la  loro  durata  integralmente  da
parte del fornitore o di un'altra entita' appartenente al gruppo  del
fornitore, non sono suscettibili di destare il  timore  significativo
in merito alla protezione degli investitori  di  cui  alla  decisione
(UE) 2018/795. Un esempio di questo tipo di  opzione  binaria  e'  la
cosiddetta  «inline  warrant»  che  soddisfa   cumulativamente   tali
condizioni.  Sebbene  il  livello  di  complessita'  di  questo  tipo
specifico di opzione binaria sia comparabile a quello  delle  opzioni
binarie in generale, secondo l'ESMA il requisito del  termine  minimo
riduce gli effetti negativi dovuti alla complessita'  e  all'opacita'
in  favore  degli  investitori.  Le  BO  aventi  cumulativamente   le
sopraddette  caratteristiche  sono  state,  pertanto,  escluse  dalla
decisione dell'ESMA a partire dal primo rinnovo. 
  Tenuto conto che le misure dell'ESMA hanno natura temporanea e  non
sono rinnovabili illimitatamente, ritenuto che al termine del periodo
di efficacia di dette misure le  opzioni  binarie  potrebbero  essere
offerte nuovamente  -  in  Italia  o  dall'Italia  -  ai  clienti  al
dettaglio e che, quindi, persisterebbero timori significativi per  la
protezione degli investitori al dettaglio derivanti dall'operativita'
sui prodotti in questione, la Consob ritiene  necessario,  attraverso
l'adozione di una propria misura d'intervento ai sensi  dell'art.  42
MIFIR,  vietare  in  via  permanente   la   commercializzazione,   la
distribuzione e la vendita  di  tali  prodotti  agli  investitori  al
dettaglio. 
2. Ambito di applicazione delle misure della Consob. 
  Un'opzione binaria e'  definita  come  un  qualsiasi  derivato  con
regolazione per  contanti  nel  quale  il  pagamento  di  un  importo
monetario prefissato dipende dall'avverarsi o  meno  di  uno  o  piu'
eventi specifici relativi al prezzo,  al  livello  o  al  valore  del
sottostante entro la data di scadenza del derivato (3)  (ad  esempio,
il  sottostante  ha  raggiunto  un  prezzo  specifico   («prezzo   di
esercizio» o «strike price») alla scadenza). 
  Le opzioni binarie consentono  a  un  investitore  di  puntare  sul
verificarsi di un evento specifico relativo al prezzo, al  livello  o
al valore di uno o  piu'  sottostanti  (per  esempio  un'azione,  una
valuta,  una  merce  o  un  indice).  Se  l'evento  non  si   avvera,
l'investitore perde il denaro investito (ossia l'opzione diventa «out
of the money»). Se, invece, l'evento si verifica,  l'opzione  produce
un guadagno o il contratto  di  opzione  rimane  in  essere,  con  la
possibilita' di  conseguire  un  guadagno  qualora  si  verifichi  un
ulteriore evento (l'opzione termina «in the money»). In questo senso,
le opzioni binarie possono essere considerate come «proposte del tipo
si o no». Spesso, la  «proposta  del  tipo  si'  o  no»  riguarda  la
possibilita' che, alla scadenza dell'opzione binaria, il  prezzo  del
sottostante sia superiore o inferiore  a  un  determinato  prezzo  di
riferimento (detto prezzo di esercizio o «strike price»).  In  alcuni
casi, il prezzo di esercizio corrisponde al  prezzo  di  mercato  del
sottostante al momento della sottoscrizione dell'opzione binaria o in
uno  specifico  momento  successivo.   Tuttavia,   gli   intermediari
fornitori di opzioni  binarie  offrono  una  serie  di  risultati  di
mercato possibili ai quali gli investitori possono puntare (4) . 
  Tutte le opzioni binarie,  anche  laddove  siano  commercializzate,
distribuite o vendute sotto  altro  nome,  rientrano  nell'ambito  di
applicazione della presente delibera. Esse includono, per esempio, le
forme note  come  «all  or  nothing»  (tutto/niente),  «up  or  down»
(su/giu'), le opzioni di tendenza, le opzioni digitali e quelle  «one
touch» (a tocco unico). 
  La presente misura d'intervento include anche  le  opzioni  binarie
che presentano varie differenti condizioni predeterminate, che devono
essere soddisfatte  (o  meno)  perche'  possa  essere  effettuato  il
pagamento. 
  Le BO caratterizzate da un termine sufficientemente lungo  (pari  o
superiore a novanta giorni dalla data alla quale  il  prodotto  viene
per la prima volta immesso sul mercato), accompagnate da un prospetto
e coperte integralmente dal rischio di  mercato  per  tutta  la  loro
durata integralmente da parte del fornitore  o  di  un'altra  entita'
appartenente al gruppo del fornitore,  sono  escluse  dalla  presente
delibera in quanto, come rilevato dall'ESMA (5) in  sede  di  riesame
della propria misura, non sono  suscettibili  di  destare  il  timore
significativo in merito alla protezione degli investitori di cui alla
decisione (UE) 2018/795. 
  Come richiamato dall'ESMA nella propria  decisione  (6)  ,  diverse
autorita' nazionali  competenti  hanno  espresso  il  timore  che  le
opzioni binarie  non  rispondano  ad  alcuna  effettiva  esigenza  di
investimento per i clienti al dettaglio (a differenza di  altri  tipi
di  opzioni,  che  possono  svolgere  un  ruolo  utile  di  copertura
dell'esposizione rispetto  a  specifiche  attivita').  Preoccupazioni
sono state espresse anche per i rischi associati alle caratteristiche
intrinseche delle opzioni binarie nonche' ai conflitti  di  interesse
propri  di  questi  strumenti  e  di  difficile  gestione,   relativi
all'offerta di questi prodotti ai clienti al dettaglio. Questi rischi
sono  spesso  amplificati  dalle  tecniche   di   commercializzazione
aggressive  utilizzate  dagli  intermediari  fornitori   di   opzioni
binarie.  Diverse  autorita'  nazionali  competenti   hanno   inoltre
segnalato che questo tipo di prodotti spesso induce  a  comportamenti
compulsivi tipici del gioco d'azzardo. 
  Come affermato dalla IOSCO (7) nella  relazione  sull'indagine  sui
prodotti a leva fuori listino (OTC) al dettaglio, questo settore  del
mercato e' stato oggetto di approfondito controllo  regolamentare  in
varie giurisdizioni non appartenenti all'Unione a causa della  natura
complessa e aleatoria, inter alia,  delle  opzioni  binarie  e  della
dimensione transfrontaliera di molti intermediari fornitori  di  tali
prodotti,  che  operano  prevalentemente  via  Internet.  Secondo  la
relazione della IOSCO, «recenti relazioni di ricerche  effettuate  in
diversi mercati nazionali hanno dimostrato che la grande  maggioranza
degli investitori in [opzioni binarie e altri  prodotti  a  carattere
speculativo] molto spesso va in perdita». 
3. L'esistenza di un timore significativo in merito  alla  protezione
  degli investitori (art. 42, paragrafo 2, lettera a) del MIFIR). 
  La condizione di cui all'art. 42,  paragrafo  2,  lettera  a),  del
MIFIR e' l'esistenza, inter  alia,  di  un  timore  significativo  in
merito alla protezione degli  investitori.  Al  fine  di  determinare
l'esistenza di tale timore, la Consob ha valutato la  pertinenza  dei
criteri  e  dei  fattori  di  cui  all'art.  21,  paragrafo  2,   del
regolamento delegato (UE) n. 2017/567 della  Commissione.  Dopo  aver
preso in considerazione i criteri e i fattori pertinenti,  la  Consob
ha concluso che tale timore significativo e' presente per i motivi di
seguito elencati. 
  3.1. Il grado  di  complessita'  e  la  trasparenza  delle  opzioni
binarie. 
  Le  opzioni  binarie  sono  strumenti  finanziari   complessi.   La
complessita' della struttura di determinazione del prezzo comporta il
rischio di significative asimmetrie informative tra gli  intermediari
fornitori delle opzioni e i clienti al dettaglio; ne deriva un timore
significativo in merito alla protezione degli  investitori.  Inoltre,
le opzioni binarie presentano varie caratteristiche  intrinseche  che
le rendono complesse e di difficile comprensione  per  i  clienti  al
dettaglio. 
  Gli  intermediari  fornitori  di   opzioni   binarie   generalmente
stabiliscono il prezzo delle stesse sulla  base  della  probabilita',
implicita  di  mercato  o  ottenuta  tramite   altro   modello,   del
verificarsi  di  uno  specifico  evento,  prima   di   applicare   un
differenziale o  un  altro  tipo  di  commissione  di  transazione  a
ciascuna opzione, tale da generare un rendimento atteso negativo  per
il cliente. 
  Di norma, le opzioni  binarie  offrono  un  rendimento  tanto  piu'
elevato quanto  meno  statisticamente  probabile  e'  il  verificarsi
dell'evento e viceversa. 
  Tale struttura di  fissazione  del  prezzo  delle  opzioni  binarie
presenta una serie di difficolta' per  i  clienti  al  dettaglio.  In
particolare, essa  richiede  ai  clienti  al  dettaglio  di  valutare
accuratamente il valore dell'opzione in relazione  alla  probabilita'
attesa che l'evento di  riferimento  si  verifichi.  Sebbene  possano
ricorrere a comuni strumenti  di  ricerca  e  di  determinazione  del
prezzo per fissare il prezzo delle opzioni binarie, quali la  formula
di Black-Scholes,  i  clienti  al  dettaglio  scontano  significative
asimmetrie informative rispetto ai fornitori di tali prodotti. Questi
ultimi infatti hanno a propria disposizione un ventaglio ben maggiore
di informazioni e di sistemi per l'adeguata fissazione del  prezzo  e
valutazione di  questi  prodotti.  In  particolare,  i  fornitori  di
opzioni binarie hanno accesso ai dati storici relativi ai prezzi - ad
esempio, informazioni sui  prezzi  fornite  da  una  borsa  o  da  un
fornitore di dati commerciali per un determinato  sottostante  -  che
non sono generalmente disponibili ai clienti al dettaglio. Essi hanno
inoltre  molta  piu'  esperienza  nella  fissazione  del  prezzo  dei
contratti rispetto alla maggior parte dei clienti al dettaglio, ed e'
piu' probabile che  abbiano  sviluppato  sofisticate  metodologie  di
formazione del prezzo. Inoltre, i clienti al  dettaglio  possono  non
comprendere che, se una negoziazione ha un termine molto breve, o  se
una  posizione  e'  chiusa  in  prossimita'  della  scadenza,  taluni
parametri utilizzati per  fissare  il  prezzo  dell'opzione  come  la
volatilita' storica del prezzo stesso avranno uno scarso impatto  sul
valore dell'opzione. I suddetti elementi limitano  la  capacita'  dei
clienti al  dettaglio  di  valutare  adeguatamente  l'opzione,  anche
qualora  utilizzino  gli  strumenti  di  determinazione  del   prezzo
disponibili. Inoltre, a causa dell'applicazione  di  differenziali  e
altre commissioni di transazione, i clienti al  dettaglio  dovrebbero
superare  il   rendimento   atteso   dell'investimento   in   maniera
significativa («fare meglio  della  probabilita'»)  regolarmente  per
realizzare utili dall'attivita' di negoziazione. Per tali ragioni  si
ritiene che sia difficile per i clienti al dettaglio  effettuare  una
valutazione  consapevole  del  profilo  di   rischio/rendimento   del
prodotto (8) . 
  L'effetto combinato della struttura  di  fissazione  del  prezzo  e
dell'applicazione di commissioni a ciascuna negoziazione  si  traduce
in una perdita complessiva per la grande maggioranza  dei  conti  dei
clienti al dettaglio (sebbene  possano  registrare  utili  nel  breve
periodo).  Gli  intermediari  fornitori,  che  sono  tipicamente   le
controparti dirette di negoziazione, ottengono utili dai clienti  nel
lungo periodo attraverso le perdite di negoziazione di questi  ultimi
e attraverso le commissioni di transazione. 
  Alcuni intermediari offrono il prezzo di acquisto e vendita su base
continuativa, consentendo  ai  clienti  di  entrare  e  uscire  dalla
negoziazione entro il  termine  di  validita'  dell'opzione  binaria.
Laddove si applica tale  modalita',  il  cliente  puo'  uscire  dalla
propria  posizione  prima   della   scadenza   dell'opzione   binaria
rivendendo la stessa al fornitore o comunque rinunciando al pagamento
condizionato alla scadenza. In tal  caso,  il  cliente  ricevera'  un
pagamento dal fornitore, determinato sulla base del  prezzo  continuo
offerto dallo stesso, che dipende  dalla  differenza  tra  il  prezzo
corrente di mercato e il prezzo fisso di esercizio del sottostante  e
dalla scadenza dell'opzione. 
  La disponibilita' di prezzi  di  acquisto  e  vendita  continui  e'
un'ulteriore   caratteristica   che   puo'   essere   offerta   dagli
intermediari fornitori  di  opzioni  binarie.  Questa  caratteristica
aggiunge un ulteriore livello di complessita',  che  rende  difficile
per i clienti  al  dettaglio  valutare  i  prodotti  accuratamente  o
ottenere un  rendimento  dall'investimento.  Infatti,  i  clienti  al
dettaglio dovrebbero monitorare continuamente il prezzo e stimare  il
risultato atteso. Inoltre, uscire da un'operazione ed entrare in  una
nuova  comporta  un  costo  aggiuntivo  per  il   cliente   a   causa
dell'applicazione di un differenziale  al  prezzo  di  offerta  o  di
commissioni di transazione. 
  Inoltre, i clienti al dettaglio tipicamente  investono  in  opzioni
binarie negoziate fuori listino (OTC),  con  la  conseguenza  che  la
fissazione del prezzo, il rendimento e il regolamento  delle  opzioni
binarie non sono standardizzati. Cio' rende difficile a tali  clienti
comprendere i termini contrattuali  del  prodotto.  Questo  ulteriore
elemento  va  ad  aggiungersi  alle  differenze  delle  tipologie  di
«proposte si/no» alla base delle opzioni binarie,  alla  complessita'
della struttura di fissazione del prezzo (che  puo'  anche  includere
prezzi di acquisto e vendita) e  all'esistenza  di  prodotti  persino
piu' complessi (per esempio, opzioni che costituiscono «pacchetti» di
varie opzioni binarie), aumentando la complessita' di questi prodotti
e minando ulteriormente la capacita'  dei  clienti  al  dettaglio  di
comprendere che le caratteristiche specifiche di un tipo  di  opzione
binaria non sono necessariamente presenti in un'altra. 
  Inoltre, gli intermediari fornitori di  opzioni  binarie  di  norma
agiscono da controparti nelle negoziazioni con i  propri  clienti  al
dettaglio; pertanto, e' il fornitore che determina il prezzo all'atto
dell'esecuzione  e  il  pagamento  alla  scadenza.  Per  giunta,  gli
intermediari spesso chiedono ai clienti di prendere  atto  del  fatto
che i  prezzi  utilizzati  per  determinare  il  valore  dell'opzione
binaria possono differire dal  prezzo  disponibile  nel  mercato  del
relativo sottostante. Di  conseguenza,  potrebbe  non  essere  sempre
possibile per i clienti al  dettaglio  verificare  l'accuratezza  dei
prezzi  ricevuti  dal   fornitore.   I   suddetti   fattori   rendono
estremamente  complesso  per  i   clienti   al   dettaglio   valutare
oggettivamente le opzioni binarie. L'alto livello di  complessita'  e
la scarsa  trasparenza  delle  opzioni  binarie  confermano  pertanto
l'esistenza di timori significativi in merito alla  protezione  degli
investitori. 
  Le proprieta' e  le  caratteristiche  delle  opzioni  binarie,  che
costituiscono la fonte principale degli svantaggi di tali opzioni per
i clienti al dettaglio, non cambiano  a  prescindere  dal  fatto  che
questi prodotti siano scambiati in una sede di negoziazione  o  siano
cartolarizzati. In altre parole, le opzioni binarie  offerte  in  una
sede di negoziazione presentano un rendimento atteso negativo per gli
investitori e la loro  struttura  di  payoff  le  rende  poco  adatte
all'uso ai fini di copertura  o  ad  altre  funzioni  economiche  che
potrebbero  apportare  un  beneficio  compensativo.  In  particolare,
queste proprieta' sono presenti in qualsiasi momento antecedente alla
scadenza dell'opzione. Pertanto, l'esistenza specifica di un  mercato
secondario non muta le  caratteristiche  fondamentali  delle  opzioni
binarie che danneggiano i clienti al dettaglio. 
  3.2.  Caratteristiche  o  componenti  particolari   delle   opzioni
binarie. 
  Le opzioni binarie sono  tipicamente  degli  investimenti  a  breve
termine, che possono scadere anche solo pochi minuti dopo l'acquisto;
cio' le rende prodotti di natura estremamente speculativa. 
  In quanto  strumenti  a  risultato  binario,  queste  opzioni  sono
utilizzate prevalentemente a fini speculativi. Il  pagamento  di  una
somma di denaro fissa ovvero pari  a  zero  limita  il  valore  delle
opzioni binarie come strumento di  copertura  rispetto  alle  opzioni
tradizionali, che permettono al cliente di gestire il proprio rischio
attraverso l'impostazione di un «massimale» o di un «minimo» per  una
specifica attivita'  in  cui  essi  abbiano  un'esposizione  diretta.
Questo limite e' acuito  dalla  breve  durata  tipica  delle  opzioni
binarie. 
  Inoltre, il prezzo delle opzioni binarie e' determinato sulla  base
della probabilita' di accadimento di un evento, rispetto alla quale i
payoff sono quotati in maniera analoga a  quella  delle  tradizionali
scommesse  a  quota  fissa  (ad  esempio  scommesse  sportive  o  sui
risultati elettorali). Le negoziazioni sono per la maggior  parte  di
brevissima durata e gli investitori hanno due possibilita':  ottenere
un elevato rendimento o, al contrario, perdere l'intero investimento.
Queste caratteristiche fondamentali sono proprie anche  dei  prodotti
del gioco d'azzardo, che sono associati a comportamenti di dipendenza
dal gioco e a risultati negativi per i consumatori. 
  Gli intermediari fornitori di opzioni binarie di solito agiscono in
qualita'  di  controparte  diretta  della  negoziazione  del  cliente
registrato  nel  proprio  libro  ordini  (book).  Questo  modello  di
business pone gli interessi dell'intermediario fornitore in conflitto
diretto con quelli dei suoi clienti; cio' aumenta il rischio  che  il
fornitore possa manipolare il prezzo del  sottostante  alla  scadenza
dell'opzione binaria o allungare  la  durata  dell'opzione  di  pochi
secondi o persino di frazioni di secondo per non dover  corrispondere
un utile ai clienti sul contratto di opzione. Il rischio di conflitto
di interesse e' particolarmente acuto per le opzioni binarie, poiche'
la struttura di pagamento dipende dal fatto che il sottostante  abbia
raggiunto o meno alla scadenza il  prezzo  strike  specificato.  Sono
state osservate pratiche tramite le quali gli intermediari  fornitori
di  opzioni  binarie  applicano  una  maggiorazione   asimmetrica   o
incoerente  ai  differenziali  principali  sul  sottostante  con   la
conseguenza che alla scadenza l'opzione sara' in perdita («out of the
money») laddove invece sarebbe state  in  attivo  («in  the  money»).
Inoltre, i modelli di distribuzione osservati in  questo  settore  di
mercato comportano specifici conflitti di interesse, alcuni dei quali
strutturali,  la  cui  probabilita'  e'  aumentata  dall'esigenza  di
attrarre continuamente nuovi clienti. 
  Visto che  le  opzioni  binarie  strutturalmente  hanno  rendimenti
attesi negativi, quanto maggiore e' il numero  di  posizioni  che  un
investitore  assume,  tanto   maggiore   e'   la   probabilita'   che
cumulativamente subisca una perdita (9) . 
  L'elevato rischio che le opzioni binarie siano negoziate in maniera
speculativa nonche' il conflitto di interessi  tra  gli  intermediari
fornitori di tali opzioni e i loro clienti  conferma  l'esistenza  di
timori significativi in merito alla protezione degli investitori. 
  3.3. Entita' delle  potenziali  conseguenze  negative  e  grado  di
disparita' tra i rendimenti per  gli  investitori  e  il  rischio  di
perdita. 
  Il numero dei clienti che sottoscrive questi prodotti e'  altamente
variabile, a causa della relativamente breve durata utile  dei  conti
dei clienti in opzioni binarie e della natura transfrontaliera  delle
attivita'. 
  Sulla base  dei  dati  raccolti  da  numerose  autorita'  nazionali
competenti, l'ESMA ha stimato che il numero dei conti di negoziazione
di clienti al dettaglio presso intermediari fornitori di CFD e BO con
sede nel SEE, pari a circa 1,5 milioni nel 2015, e' aumentato a circa
2,2 milioni nel 2017 (10) . 
  Secondo  la  IOSCO  le  lamentele  piu'  frequenti  in   tutte   le
giurisdizioni  relative  agli  operatori  autorizzati  riguardano  il
rendimento  dei  prodotti  (vale  a  dire  le  perdite  subite  dagli
investitori), la mancata comprensione del prodotto o servizio (e  dei
relativi rischi) da parte dei clienti, la difficolta' di  ritiro  dei
fondi, le tattiche di commercializzazione aggressive e/o fuorvianti e
la manipolazione dei prezzi o delle negoziazioni (11) . 
  L'ESMA ha rilevato che il rendimento atteso negativo e'  una  delle
caratteristiche fondamentali delle BO (12)  unitamente  agli  elevati
rischi connessi a questi prodotti. 
  L'offerta in Italia di BO  a  clienti  al  dettaglio  e'  risultata
proveniente in misura prevalente  da  imprese  comunitarie  e  banche
autorizzate in  altri  Stati  membri  che  operano  cross-border  (in
particolar modo  in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi)  e
soltanto in via residuale da imprese e banche di diritto italiano. 
  In particolare la Consob ha rilevato che il numero  di  clienti  al
dettaglio  italiani  che  hanno  negoziato  in  opzioni  binarie   e'
aumentato nel 2016 del 2,4%. La Consob ha inoltre rilevato  che  fino
al 74% dei clienti al  dettaglio  italiani  che  hanno  investito  in
opzioni binarie nel 2016 hanno subito perdite significative, con  una
perdita media di circa 590 euro. 
  3.4. Tipologia di clienti coinvolti. 
  Le opzioni binarie sono ampiamente commercializzate, distribuite  o
vendute nel mercato di vendita al dettaglio di  massa.  Tuttavia,  la
loro  complessita',  illustrata  nella   presente   delibera,   rende
difficile per la maggioranza dei clienti al dettaglio  (a  differenza
degli operatori professionali) comprendere e valutare  debitamente  i
rischi effettivi che incorrono nell'investire in questi  prodotti.  I
dati sulle perdite in possesso della Consob nei conti dei clienti  al
dettaglio  illustrati  nella  presente  delibera  dimostrano  che  le
opzioni binarie non sono adatte a tali clienti. 
  3.5. Attivita' di commercializzazione e distribuzione relative alle
opzioni binarie. 
  Nonostante la loro complessita', le opzioni binarie sono offerte ai
clienti al dettaglio per la maggior parte attraverso  piattaforme  di
negoziazione elettronica, non accompagnate da servizi  di  consulenza
all'investimento o di gestione del portafoglio. In  tali  circostanze
e' richiesta una valutazione di appropriatezza a norma dell'art.  25,
paragrafo  3,  della  MIFID  II.  Tuttavia,  detta  valutazione   non
impedisce che i fornitori di opzioni binarie o  i  propri  clienti  o
potenziali clienti procedano all'esecuzione  dell'operazione,  previo
semplice avviso al cliente. Cio' consente ai clienti al dettaglio  di
avere accesso a prodotti, quali le  opzioni  binarie,  che,  a  causa
delle loro caratteristiche, non dovrebbero essere loro distribuiti. 
  Inoltre, e' stato rilevato in questo settore di mercato l'esistenza
di pratiche aggressive e di messaggi commerciali ingannevoli.  Alcuni
esempi includono il ricorso a  sponsorizzazioni  o  affiliazioni  con
importanti squadre sportive che ingenerano  l'impressione  fuorviante
che prodotti complessi e speculativi come le  opzioni  binarie  siano
idonei per il mercato di vendita al dettaglio di massa,  grazie  alla
diffusione della notorieta' del marchio. 
  Il fatto che la vita media  del  conto  di  un  cliente  e'  spesso
relativamente  breve  comporta  l'esigenza   per   gli   intermediari
fornitori di mantenere un afflusso continuo di nuovi clienti; cio'  a
sua volta puo'  spingere  tali  operatori  ad  adottare  tecniche  di
commercializzazione e vendita aggressive  che  non  rispondono  certo
agli interessi dei clienti al dettaglio. 
  Una caratteristica comune delle tecniche di  commercializzazione  e
vendita adottate dal settore delle opzioni binarie  e'  l'offerta  di
vantaggi (monetari e non) di negoziazione, quali bonus per attirare e
incoraggiare i clienti al dettaglio a investire in  opzioni  binarie,
l'offerta  di  regali  (ad  esempio  vacanze,  macchine,   apparecchi
elettronici), di corsi di  trading  o  di  riduzione  dei  costi  (ad
esempio del differenziale o delle commissioni). 
  I  bonus  e  altri  vantaggi  di  negoziazione  possono  servire  a
distrarre  l'investitore  dall'elevata   rischiosita'   inerente   al
prodotto. Tipicamente sono mirati ad attrarre i clienti al  dettaglio
e a incentivare la  negoziazione.  I  clienti  al  dettaglio  possono
considerare queste promozioni come una  caratteristica  centrale  del
prodotto, tanto da non valutare adeguatamente il livello  di  rischio
associato allo stesso. 
  La pratica  dei  sistemi  di  bonus  si  ispira  al  settore  delle
scommesse online. Alcuni intermediari fornitori che  commercializzano
i prodotti in questione offrono «bonus di benvenuto» (a ogni apertura
di conto) nonche'  bonus  basati  sull'importo  investito  (bonus  di
quantita'), ad esempio,  o  sotto  forma  di  importo  aggiuntivo  di
«contanti virtuali» a determinate condizioni. 
  Le condizioni generali applicate  alle  offerte  promozionali  sono
sovente ingannevoli e molti clienti hanno segnalato  difficolta'  nel
prelevare i fondi quando cercano di utilizzare tali bonus o non  sono
a conoscenza  del  fatto  che  l'accesso  al  bonus  o  ai  fondi  e'
subordinato a un volume specifico  di  negoziazioni.  Alla  luce  del
rendimento atteso negativo associato  alla  negoziazione  in  opzioni
binarie, cio'  spesso  comporta  che  i  clienti  subiscono  maggiori
perdite monetarie dalla negoziazione e piu' frequentemente rispetto a
quanto sarebbe avvenuto in assenza dell'offerta di un bonus. 
  Inoltre, la Consob ha timori in merito al rispetto da  parte  degli
intermediari fornitori di opzioni binarie dell'obbligo di fornire  ai
clienti informazioni corrette, chiare e non  fuorvianti  o  di  agire
nell'interesse dei clienti. Preoccupazioni sussistono anche in merito
alla qualita' delle informazioni fornite ai clienti al dettaglio  (ad
esempio sui siti web degli intermediari fornitori) sul  funzionamento
delle opzioni binarie  e,  in  particolare,  sui  rischi  che  questi
strumenti comportano. Alcuni esempi di non  ottemperanza  all'obbligo
di  fornire  informazioni  corrette,  chiare  e  non   fuorvianti   e
dell'utilizzo di tecniche volte ad attirare l'attenzione dei  clienti
ma che non riflettono necessariamente  l'adeguatezza  o  la  qualita'
complessiva dello  strumento  o  della  pratica  finanziaria  sono  i
seguenti: 
    i. la fornitura di contenuti o informazioni su siti  web  in  una
lingua diversa da quella dello Stato membro nel quale vengono forniti
i servizi, o nella lingua ufficiale ma  con  traduzioni  di  qualita'
insufficiente, atte a pregiudicare la comprensione delle informazioni
stesse; 
    ii.  la  fornitura  di  informazioni  che  esaltano  i  possibili
benefici associati all'investimento in opzioni binarie senza  fornire
di converso un'indicazione corretta ed evidente dei relativi  rischi,
dando a intendere che questi  prodotti  speculativi  siano  idonei  e
appropriati per tutti gli investitori o che sia facile conseguire  un
utile. Per esempio: «Negoziare in opzioni binarie  e'  semplice  come
dire 1-2-3»; «il trading non e' mai stato cosi' semplice», «inizia la
tua carriera di trader adesso», «ottieni fino all'85%  di  rendimento
ogni 60 secondi», «95% di rendimento in pochi minuti», e  «cosa  puoi
fare in 60 secondi? Negozia in opzioni binarie  e  raddoppia  il  tuo
denaro». 
  Le pratiche di commercializzazione e distribuzione  associate  alle
opzioni binarie, sopra descritte, confermano l'esistenza di un  serio
timore in merito alla protezione degli investitori. 
  3.6. Misura in cui  lo  strumento  finanziario  in  questione  puo'
minare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario. 
  La combinazione del grado  di  complessita'  e  della  mancanza  di
trasparenza delle opzioni binarie, il rendimento atteso negativo  del
prodotto  per  gli  investitori,  la   mancanza   di   obiettivi   di
investimento ragionevoli, la natura fuorviante e aggressiva di  varie
attivita' di commercializzazione  e  distribuzione,  i  conflitti  di
interesse  degli  intermediari  fornitori  nonche'  l'entita'   delle
potenziali conseguenze negative sono tutti fattori che contribuiscono
a  intaccare  la  fiducia  dei  clienti  al  dettaglio  nel   sistema
finanziario. 
  Alla luce dell'elevata probabilita' che i clienti subiscano perdite
come evidenziato nella presente delibera, gli  investitori  privi  di
esperienze precedenti di investimento in strumenti finanziari  e  che
sono stati attratti dalle strategie di commercializzazione aggressive
adottate dagli intermediari  fornitori  di  opzioni  binarie  possono
concludere che questi prodotti siano  rappresentativi  di  tutti  gli
strumenti  finanziari.  Questa  preoccupazione   e'   particolarmente
significativa alla luce del numero elevato di  clienti  al  dettaglio
degli intermediari fornitori di opzioni binarie e del numero  elevato
di lamentele relativi a questi prodotti. 
4. I  requisiti  normativi  applicabili  conformemente   al   diritto
  dell'Unione non sono atti a far fronte al timore  significativo  in
  merito alla protezione degli investitori di cui trattasi (art.  42,
  paragrafo 2, lettera b), del MIFIR). 
  Come disposto dall'art. 42, paragrafo 2, lettera b), del MIFIR,  la
Consob ha valutato se i requisiti normativi applicabili conformemente
al diritto dell'Unione allo strumento finanziario o all'attivita'  in
questione  siano  atti  a  far  fronte  alla  minaccia.  I  requisiti
normativi vigenti applicabili sono quelli contenuti  nella  direttiva
2014/65/UE (MIFID II), nel MIFIR e nel regolamento (UE) n.  1286/2014
(PRIIPs). In particolare, essi includono: 
    (i) il requisito di fornire ai clienti informazioni  adeguate  di
cui all'art. 24, paragrafi 3 e 4, MIFID II; 
    (ii) i requisiti di adeguatezza o appropriatezza di cui  all'art.
25, paragrafi 2 e 3, MIFID II; 
    (iii) i requisiti di esecuzione alle condizioni migliori  di  cui
all'art. 27 MIFID II; 
    (iv) gli obblighi di governance dei prodotti di cui all'art.  16,
paragrafo 3, e all'art. 24, paragrafo 2, MIFID II; e 
    (v) gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 5 a  14
del regolamento PRIIPs. 
  Al riguardo, si osserva che la  portata  e  il  contenuto  di  vari
requisiti normativi  applicabili  ai  sensi  della  MIFID  II  e  del
regolamento MIFIR sono simili a quelli gia' fissati  nella  direttiva
2004/39/CE (di seguito anche MIFID I). Sebbene l'adozione della MIFID
II  e  del  regolamento  MIFIR  miri  a  migliorare  diversi  aspetti
rilevanti  dei  servizi  e  delle  attivita'  di   investimento   per
rafforzare la protezione degli investitori (anche mediante poteri  di
intervento sui prodotti), i  miglioramenti  di  diverse  disposizioni
pertinenti non fanno  fronte  ai  timori  specifici  descritti  nella
presente delibera. 
  Gli obblighi di fornire informazioni appropriate  ai  clienti  sono
stati specificati  in  maggior  dettaglio  nella  MIFID  II,  che  ha
rafforzato sensibilmente i requisiti di  comunicazione  dei  costi  e
degli oneri,  imponendo  alle  imprese  di  investimento  di  fornire
informazioni aggregate su tutti i  costi  e  gli  oneri  connessi  ai
servizi d'investimento e  agli  strumenti  finanziari.  Tuttavia,  le
norme relative alla comunicazione di  informazioni,  da  sole  -  ivi
incluso  il  miglioramento  delle  informazioni  sui  costi  -   sono
chiaramente insufficienti a far fronte al rischio complesso derivante
dalla commercializzazione, dalla distribuzione  o  dalla  vendita  di
opzioni binarie ai clienti al dettaglio. 
  In particolare, l'art. 24, paragrafo 3, della MIFID II dispone, tra
l'altro, che tutte le  informazioni,  comprese  le  comunicazioni  di
marketing, indirizzate dalle imprese  di  investimento  a  clienti  o
potenziali clienti siano corrette, chiare e  non  fuorvianti.  L'art.
24, paragrafo 4, della MIFID II dispone  inoltre  che  ai  clienti  o
potenziali  clienti  siano   fornite   tempestivamente   informazioni
appropriate sull'impresa di investimento e i  relativi  servizi,  gli
strumenti finanziari e le strategie proposte, le sedi di esecuzione e
tutti  i  costi  e  oneri  relativi,  ivi  inclusi,  in  particolare,
orientamenti e avvertenze  sui  rischi  associati  agli  investimenti
relativi  a  tali  strumenti  finanziari,  e  l'indicazione  se   gli
strumenti finanziari siano destinati alla clientela  al  dettaglio  o
alla clientela professionale. Alla luce della descrizione dei  timori
in merito alla protezione degli investitori in relazione alle opzioni
binarie (in particolare, per quanto concerne  la  loro  complessita',
rischiosita' e rendimento atteso negativo), la Consob ritiene che  il
rischio di danno agli investitori non puo' essere controllato in modo
pieno e adeguato mediante la mera applicazione delle suddette  norme.
Infatti, le comunicazioni  anzidette  non  attirano  sufficientemente
l'attenzione  dei  clienti  sulle  conseguenze  concrete  (rendimento
atteso negativo) dell'investimento in questi  prodotti  e  non  fanno
fronte ai timori in merito alle caratteristiche proprie del prodotto. 
  Il regolamento PRIIPs fissa  regole  uniformi  sul  formato  e  sul
contenuto del documento contenente le informazioni chiave che  devono
essere fornite dai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio
e  assicurativi  preassemblati  («i  PRIIP»)  agli   investitori   al
dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le
caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. In particolare, l'art. 5
del regolamento PRIIPs, come ulteriormente  attuato  dal  regolamento
delegato (UE) 2017/653 della Commissione, definisce, tra l'altro,  la
metodologia di presentazione dell'indicatore sintetico di  rischio  e
delle  relative  spiegazioni,  ivi  compreso  se   l'investitore   al
dettaglio  puo'  perdere  tutto  il  capitale  investito  o  se  puo'
sostenere impegni finanziari aggiuntivi.  Tuttavia,  questo  tipo  di
comunicazione non attira sufficientemente l'attenzione dei clienti al
dettaglio sulle conseguenze specifiche dell'investimento  in  opzioni
binarie. Ad esempio, il coefficiente di rendimento si riferisce  solo
alla singola opzione binaria e non fornisce al cliente la percentuale
complessiva dei conti dei clienti al dettaglio che subiscono  perdite
monetarie. 
  Piu' in generale, una soluzione normativa basata sulle  informative
ai clienti e' inadeguata per questi prodotti, che  sono  di  per  se'
inadatti ai clienti al dettaglio. 
  Anche la valutazione  di  adeguatezza  e'  stata  rafforzata  nella
direttiva MIFID II la quale ridefinisce tale  valutazione  prevedendo
che al cliente sia fornita una specifica relazione. In particolare, a
norma dell'art. 25, paragrafo  2,  MIFID  II  gli  intermediari  sono
tenuti  a  ottenere  le  informazioni  necessarie  in   merito   alle
conoscenze o esperienze del cliente o potenziale cliente  in  materia
di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di prodotto,
alla situazione finanziaria del cliente o potenziale cliente  inclusa
la sua  capacita'  di  sostenere  perdite,  e  i  suoi  obiettivi  di
investimento, inclusa la sua tolleranza al  rischio,  affinche'  tali
intermediari  siano  in  grado  di  raccomandare  quei   servizi   di
investimento e strumenti finanziari che siano adeguati al  cliente  o
al potenziale cliente e compatibili con la sua tolleranza al  rischio
e la sua capacita' di sostenere perdite. Tuttavia, la valutazione  di
adeguatezza e' applicabile soltanto alla prestazione di consulenza in
materia di investimenti e di gestione di portafoglio e pertanto  sono
di norma non pertinenti in relazione alla  commercializzazione,  alla
distribuzione  o  alla  vendita  di  opzioni  binarie,  che   avviene
principalmente su piattaforme elettroniche, senza la  prestazione  di
servizi di consulenza in materia di investimenti  o  di  gestione  di
portafoglio. 
  Inoltre, gli obiettivi della  valutazione  dell'adeguatezza  (cioe'
dell'esame dei prodotti a fronte dell'esperienza,  delle  conoscenze,
della situazione finanziaria e degli obiettivi  di  investimento  dei
clienti) sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto al regime  di
cui alla  direttiva  MIFID  I  e,  come  evidenziato  nella  presente
delibera, non sono  stati  sufficienti  per  evitare  il  danno  agli
investitori individuato. 
  Analogamente, i requisiti di appropriatezza sono  stati  rafforzati
dalla MIFID II principalmente attraverso la  limitazione  dell'elenco
dei prodotti non complessi  che  ha  comportato  la  riduzione  della
portata dei prodotti per  servizi  di  sola  esecuzione.  L'art.  25,
paragrafo 3, MIFID II dispone che gli intermediari  debbano  chiedere
al cliente o potenziale cliente di  fornire  informazioni  in  merito
alle  sue  conoscenze  ed  esperienze  in  materia  di   investimenti
riguardo, tra l'altro, al  tipo  specifico  di  prodotto  o  servizio
proposto o  chiesto,  al  fine  di  permettere  all'intermediario  di
determinare se il prodotto e' appropriato per il cliente o potenziale
cliente. Qualora ritenga che il prodotto non sia appropriato  per  il
cliente o potenziale cliente,  l'intermediario  lo  avverte  di  tale
situazione. Le  opzioni  binarie  vanno  classificate  come  prodotti
finanziari complessi  e  pertanto  sono  soggette  alla  verifica  di
appropriatezza del menzionato art. 25, paragrafo 3, MIFID II. 
  Tuttavia,  tale  requisito  era  gia'  previsto   dalla   direttiva
2004/39/CE, che disponeva sostanzialmente  la  medesima  verifica  di
appropriatezza  disposta  dalla  MIFID  II.  Come  evidenziato  nella
presente delibera e come risulta dalla  esperienza  di  vigilanza  la
verifica di appropriatezza non e' stata sufficiente a far  fronte  ai
timori in merito alla protezione degli investitori. 
  Pertanto, e' improbabile che  le  verifiche  di  adeguatezza  e  di
appropriatezza  ai  sensi  dei  requisiti  normativi  vigenti   siano
sufficienti ad assicurare che le modalita' di negoziazione in opzioni
binarie dei clienti al dettaglio siano tali da rispondere  ai  timori
significativi in merito alla protezione degli investitori. 
  Per quanto  concerne  l'esecuzione  alle  condizioni  migliori,  la
maggior parte delle  norme  in  materia  erano  gia'  presenti  nella
direttiva 2004/39/CE; tuttavia,  esse  sono  state  rafforzate  dalla
MIFID II.  In  particolare,  l'art.  27  prescrive  alle  imprese  di
investimento di adottare «misure sufficienti» (e non piu'  «tutte  le
misure ragionevoli») per ottenere il miglior risultato possibile  per
i loro clienti allorche' eseguono ordini. Inoltre, i partecipanti  al
mercato devono pubblicare informazioni integrative;  in  particolare,
le imprese di investimento devono divulgare le prime cinque  sedi  di
esecuzione in cui hanno eseguito ordini  di  clienti  e  i  risultati
raggiunti nell'esecuzione degli stessi. Le norme sull'esecuzione alle
condizioni migliori non fanno fronte di per se'  ai  rischi  inerenti
alle caratteristiche del  prodotto  diverse  dall'esecuzione,  ne'  a
quelli  collegati  all'ampia  commercializzazione,  distribuzione   o
vendita delle opzioni binarie ai clienti al dettaglio. 
  In   relazione   ai   suddetti    requisiti    normativi    vigenti
sostanzialmente analoghi, l'ESMA ha ripetutamente osservato i  rischi
sopra descritti nelle proprie «Questions and Answers  (Q&As)»  e  nel
parere sulle «MiFID practices for  firms  selling  complex  products»
[Pratiche ai sensi della MiFID che le imprese di investimento  devono
osservare nella  vendita  agli  investitori  di  prodotti  finanziari
complessi]. La Consob  ritiene  che,  nonostante  gli  strumenti  non
vincolanti a disposizione per assicurare un'applicazione uniforme  ed
efficace dei requisiti normativi vigenti, i  timori  in  merito  alla
protezione degli investitori persistano. In particolare, si evidenzia
che i suddetti requisiti non fanno fronte ai timori esistenti per  le
motivazioni descritte nella presente sezione. 
  Le norme di governance dei prodotti di cui all'art.  16,  paragrafo
3, e all'art. 24, paragrafo 2,  della  MIFID  II  impongono  che  gli
intermediari  che  realizzano  strumenti  finanziari   (ivi   incluse
pertanto le opzioni binarie) da offrire  in  vendita  alla  clientela
assicurino che  tali  prodotti  siano  concepiti  per  soddisfare  le
esigenze di un determinato mercato di riferimento di  clienti  finali
individuato all'interno della pertinente categoria di clienti; che la
strategia di  distribuzione  dei  prodotti  sia  compatibile  con  il
target; e', inoltre, previsto che gli  intermediari  adottino  misure
ragionevoli per garantire che il prodotto finanziario sia distribuito
all'interno del mercato  di  riferimento  individuato  e  riesaminino
regolarmente l'individuazione del mercato di riferimento dei prodotti
che offrono e il loro rendimento. Gli intermediari  devono  conoscere
gli  strumenti  finanziari  offerti  o  raccomandati,  valutarne   la
compatibilita' con le esigenze della clientela cui forniscono servizi
di investimento, tenendo conto anche del mercato  di  riferimento  di
clienti finali, e fare in modo che  gli  strumenti  finanziari  siano
offerti o  raccomandati  solo  quando  cio'  sia  nell'interesse  del
cliente. Inoltre, gli  intermediari  che  intendano  distribuire  uno
strumento finanziario non  realizzato  da  loro  devono  disporre  di
meccanismi  adeguati  per  ottenere  e  comprendere   le   pertinenti
informazioni relative  al  processo  di  approvazione  del  prodotto,
compreso il mercato di riferimento individuato e  le  caratteristiche
del prodotto. Anche gli  intermediari  che  distribuiscono  strumenti
finanziari realizzati da fornitori  non  soggetti  agli  obblighi  di
governance dei prodotti di cui alla MIFID II o da fornitori di  paesi
terzi  devono  disporre   di   meccanismi   adeguati   per   ottenere
informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari in questione. 
  Gli obblighi di governance dei prodotti sono stati  introdotti  per
la prima  volta  nel  diritto  dell'Unione  dalla  MIFID  II  e  sono
accompagnati dagli «Orientamenti sugli  obblighi  di  governance  dei
prodotti ai sensi della MIFID II» dell'ESMA. 
  Lo  scopo  degli  obblighi  di  governance  dei  prodotti   e'   di
restringere il tipo di clientela (ossia, il mercato  di  riferimento)
per il quale gli strumenti  finanziari  sarebbero  appropriati  e  al
quale  dovrebbero  pertanto  essere  distribuiti.  Alla  luce   delle
caratteristiche  delle  opzioni  binarie  (alto  tasso  di   perdite,
rendimento atteso negativo, contratti a breve  termine,  complessita'
delle strutture di fissazione del prezzo e, in generale, la  mancanza
di obiettivi di investimento ragionevoli),  la  Consob,  al  pari  di
quanto ritenuto dall'ESMA nei sopra citati provvedimenti di  divieto,
ritiene che non possa essere individuato un mercato di riferimento al
dettaglio per tali strumenti. Numerose  imprese  hanno  continuato  a
commercializzare opzioni binarie sul  mercato  di  massa  anche  dopo
l'attuazione della MIFID  II  e  degli  obblighi  di  governance  dei
prodotti. 
  Nonostante l'esistenza dei suddetti requisiti normativi, i dati  di
fatto hanno dimostrato che i clienti al dettaglio hanno continuato  a
subire perdite finanziarie nel negoziare opzioni  binarie.  Pertanto,
la presente misura d'intervento e' necessaria  per  far  fronte  alla
minaccia esistente. 
5. La  misura  d'intervento  della  Consob   fronteggia   un   timore
  significativo  in  merito   alla   protezione   degli   investitori
  identificato ed e' proporzionata in rapporto alla natura dei rischi
  identificati, al livello di sofisticazione degli investitori o  dei
  partecipanti al mercato interessati  e  al  suo  probabile  impatto
  (art. 42, paragrafo 2, lettera a) e lettera c) MIFIR). 
  Alla luce della dimensione e della natura del timore  significativo
identificato in merito alla protezione degli investitori,  la  Consob
ritiene necessario e proporzionato imporre un divieto  permanente  di
commercializzazione, distribuzione o vendita in Italia o  dall'Italia
di opzioni binarie ai clienti al dettaglio. Tale divieto affronta  il
timore garantendo un livello appropriato e uniforme di protezione  ai
clienti al dettaglio che negoziano in  opzioni  binarie  senza  avere
effetti   negativi   sproporzionati   sull'efficienza   dei   mercati
finanziari o sugli investitori rispetto ai benefici. 
  Al  fine  di  valutare  le  modalita'  e  il   grado   di   rischio
rappresentato  dalle  opzioni  binarie  per   la   protezione   degli
investitori,  la  Consob  ha  tenuto  conto  delle  analisi  e  delle
considerazioni dell'ESMA sulla  distribuzione  dei  rendimenti  degli
investitori (13) . Dette analisi, come noto, hanno  identificato  due
caratteristiche importanti: 
    i) l'alto livello di rischio associato alle opzioni  binarie  per
cui l'investitore rischia di perdere l'intera somma investita; 
    ii) il rendimento atteso negativo del prodotto che costituisce un
importante pregiudizio in questo contesto e si  applica  a  tutte  le
opzioni binarie. 
  La  seconda  caratteristica,  il  rendimento  atteso  negativo  del
prodotto, costituisce un importante pregiudizio in questo contesto  e
si  applica  a  tutte  le  opzioni  binarie.   A   differenza   degli
investimenti finanziari in senso stretto, i prodotti in  parola  sono
tipicamente di durata molto breve e non  offrono  una  partecipazione
alla crescita di valore del sottostante. Inoltre, a differenza  delle
opzioni tradizionali, spesso  utilizzate  a  fini  di  copertura,  le
opzioni binarie  offrono  un  payoff  fisso  al  verificarsi  di  uno
specifico evento. Per contro,  il  payoff  di  un'opzione  tipica  e'
subordinato alla variazione del prezzo del sottostante una volta  che
l'opzione sia in attivo (in altre parole, il  payoff  e'  variabile).
Questa caratteristica intrinseca dei prodotti in questione ne  limita
il valore come strumento di copertura, mentre altri tipi  di  opzione
vengono utilizzati per livellare o limitare il prezzo di un'attivita'
alla  quale  un'impresa  o  un  investitore  abbiano   un'esposizione
diretta. 
  Inoltre, la durata tipicamente breve delle opzioni binarie permette
all'investitore  di  effettuare  numerose  negoziazioni  in   maniera
sequenziale. Cio', unitamente al rendimento atteso negativo  porta  a
un aumento della probabilita' per l'investitore di perdere,  su  base
complessiva, la maggior parte delle negoziazioni  effettuate.  Questa
e'  una  proprieta'  statistica  della   negoziazione   ripetuta   in
situazioni di rendimento atteso negativo. 
  Circostanza ancora piu' importante e' che il rendimento  atteso  e'
solitamente parte integrante del modello d'impresa dell'intermediario
fornitore, poiche' generalmente  rappresenta  la  fonte  di  profitti
attesi.  L'opzione  binaria  obbliga  l'intermediario   fornitore   a
corrispondere all'investitore un importo fisso nell'eventualita'  che
si verifichi un evento specifico; pertanto,  perche'  l'intermediario
consegua il profitto atteso, l'investitore deve  subire  una  perdita
attesa. Inoltre, gli intermediari  fornitori  possono  imporre  oneri
aggiuntivi. 
  In particolare, per le opzioni binarie offerte tramite  il  sistema
di  determinazione  del  prezzo  di  acquisto  e  vendita   su   base
continuativa, poiche' l'intermediario  fornitore  dovra'  offrire  un
prezzo che gli permetta di generare il profitto atteso, la quotazione
dello  stesso  non  puo'  migliorare   il   rendimento   atteso   per
l'investitore. Infatti, nella misura in cui gli investitori rivendano
le posizioni acquistate prima  della  scadenza,  il  loro  rendimento
atteso  sara'  inferiore  rispetto  al  caso  in  cui  mantengano  la
posizione fino alla scadenza.  L'entita'  di  questa  perdita  attesa
incrementale variera' da fornitore a fornitore e caso per caso, ma il
valore atteso per l'investitore implicito nell'offerta di  prezzo  di
acquisto e vendita dovra' di norma essere negativo, proprio  come  il
prezzo iniziale del prodotto implica un  rendimento  negativo  atteso
per l'investitore. 
  Tale effetto combinato  illustra  una  caratteristica  fondamentale
delle opzioni binarie, dovuta al loro rendimento atteso negativo:  se
il cliente al dettaglio effettua un gran numero di investimenti, o se
molti investitori diversi effettuano  un  investimento  ciascuno,  la
probabilita' complessiva di conseguire un profitto e' molto bassa. 
  Le analisi sulla distribuzione del rendimento delle opzioni binarie
svolte dall'ESMA evidenziano l'alto grado di rischio per i clienti al
dettaglio di perdere una porzione sostanziale (spesso  la  totalita')
del proprio investimento e di ottenere un rendimento atteso negativo.
Queste  caratteristiche  sono  inoltre  combinate  con  una  generale
complessita' e mancanza di trasparenza legati alle caratteristiche di
prodotto,  alle   pratiche   scorrette   di   commercializzazione   e
distribuzione e ai conflitti di interesse intrinsechi. Tali  elementi
negativi non sono controbilanciati da alcun vantaggio corrispondente.
Nel loro insieme, queste caratteristiche arrecano considerevoli danni
ai clienti al dettaglio esistenti e potenziali. 
  La commercializzazione, la distribuzione o la vendita  di  prodotti
di investimento presuppongono che un  dato  prodotto  sia  in  grado,
almeno potenzialmente, di soddisfare interessi e obiettivi generali e
che non metta a repentaglio in misura sproporzionata la necessita' di
assicurare un livello minimo di protezione degli investitori. 
  La  Consob  ritiene  esaurita  l'efficacia  degli   strumenti   non
vincolanti  disponibili  relativamente  alle  opzioni   binarie.   In
particolare, si fa riferimento ai principi elaborati dalle  autorita'
europee di vigilanza in materia di governance dei prodotti ovvero:  i
principi di alto livello applicabili ai processi di  controllo  e  di
governance degli strumenti finanziari del  Comitato  congiunto  delle
ESAs del novembre 2013 (14) , l'opinione dell'ESMA del febbraio  2014
sulle pratiche MiFID per le imprese che vendono  prodotti  finanziari
complessi (15) e l'opinione dell'ESMA del marzo 2014 sui «Prodotti al
dettaglio strutturati: buone prassi per dispositivi di governance dei
prodotti» (16) . Si fa altresi' riferimento alla comunicazione  della
Consob  del  22  dicembre  2014  sulla  «Distribuzione  di   prodotti
finanziari complessi ai clienti retail»  che  fa  propri  i  principi
enunciati dall'ESMA. 
  Nonostante i suddetti  principi  di  vigilanza  e  i  requisiti  di
regolamentazione richiamati nella  presente  delibera,  negli  ultimi
anni  si  e'  assistito  all'estendersi  dei  danni  associati   alla
commercializzazione, alla distribuzione o  alla  vendita  di  opzioni
binarie ai clienti al dettaglio. 
  La Consob ritiene pertanto che misure di intervento  che  impongano
il divieto di commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti
al dettaglio di tutti i tipi di opzioni binarie (che siano  scambiate
in una sede di  negoziazione  o  meno)  siano  il  modo  adeguato  di
fronteggiare i rischi per la protezione degli investitori. 
  La  Consob  e'  consapevole  del  fatto  che  la  presente   misura
comportera' delle possibili  conseguenze  finanziarie  in  capo  agli
intermediari fornitori e aumento dei costi degli stessi  dovuto  alla
necessita' di reindirizzare la propria attivita'  e  di  orientare  i
propri clienti verso altri strumenti e prodotti finanziari. 
  Tuttavia la Consob ritiene che i seguenti  vantaggi  del  fatto  di
affrontare il timore significativo emerso in merito  alla  protezione
degli investitori siano prevalenti  rispetto  al  potenziale  impatto
negativo delle misure: 
    i. la riduzione del rischio di vendita abusiva e  delle  relative
conseguenze finanziarie, che costituisce uno  dei  maggiori  vantaggi
per i clienti al dettaglio e per i mercati finanziari nel complesso; 
    ii. il ripristino della fiducia  dei  clienti  al  dettaglio  nei
mercati finanziari. 
  La presente delibera della Consob si applica a decorrere dal giorno
successivo  alla  cessazione  dell'efficacia  delle  analoghe  misure
temporanee dell'ESMA  in  materia.  Cio'  consente  che  gli  effetti
benefici delle  misure  dell'ESMA  in  termini  di  protezione  degli
investitori al dettaglio proseguano senza soluzione di continuita'. 
6. Le  misure  e  le  limitazioni  della  Consob  non  hanno  effetto
  discriminatorio sui servizi o sulle attivita' fornite a partire  da
  un altro Stato membro (art. 42, paragrafo 2, lettera e) del MIFIR). 
  Le  misure  di  cui  alla  presente  delibera  si  applicano   agli
intermediari fornitori di opzioni binarie con sede legale  in  Italia
ed agli intermediari fornitori con sede  legale  in  un  altro  Stato
membro. Le imprese d'investimento con sede legale in un  altro  Stato
membro  che  offrono  servizi  d'investimento  in  Italia   rientrano
nell'ambito di  applicazione  delle  misure  oggetto  della  presente
delibera cosi' come quelle aventi sede  in  Italia.  Non  si  ritiene
quindi che le misure abbiano effetto discriminatorio  sui  servizi  o
sulle attivita' fornite a partire da un altro Stato membro in  quanto
le stesse si applicano alla commercializzazione, alla distribuzione o
alla vendita di opzioni binarie a prescindere dallo Stato  membro  da
cui tali servizi o attivita' sono svolti. 
7. Consultazioni e comunicazioni (art. 42, paragrafo 2, lettere d) ed
  f) del MIFIR e art. 42, paragrafo 3). 
  La Consob ha  consultato,  ai  sensi  dell'art.  42,  paragrafo  2,
lettera d) del MIFIR, le autorita' nazionali competenti  degli  altri
Stati dell'Unione, in quanto potenzialmente interessate dalle  misure
oggetto della presente delibera.  Non  sono  pervenute  obiezioni  da
parte di tali autorita'. 
  La Consob ha altresi' consultato, ai sensi dell'art. 42,  paragrafo
2, lettera f) del  MIFIR,  il  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari, forestali e del turismo, che non ha  sollevato  obiezioni
sulle misure oggetto della presente delibera. 
  La Consob ha effettuato, ai sensi dell'art. 42,  paragrafo  3,  del
MIFIR,  la  comunicazione  all'ESMA  e   alle   autorita'   nazionali
competenti degli altri Stati dell'Unione.  L'ESMA  ha  rilasciato  il
proprio parere, ai  sensi  dell'art.  43,  paragrafo  2,  del  MIFIR,
ritenendo le misure oggetto della presente  delibera  giustificate  e
proporzionate; il  parere  e'  stato  pubblicato  nel  sito  internet
dell'ESMA; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Divieto delle opzioni binarie 
                in relazione ai clienti al dettaglio 
 
  1. Sono vietate  la  commercializzazione,  la  distribuzione  o  la
vendita in Italia o dall'Italia di  opzioni  binarie  ai  clienti  al
dettaglio. 
  2. Ai fini del paragrafo 1,  indipendentemente  dal  fatto  che  la
negoziazione avvenga o meno in una sede di  negoziazione,  un'opzione
binaria  e'  uno  strumento  derivato  che   soddisfa   le   seguenti
condizioni: 
    (a)  l'esecuzione  deve  avvenire  attraverso  il  pagamento   di
differenziali in contanti o puo' avvenire in tal modo  a  discrezione
di una delle parti (per motivi diversi  dall'inadempimento  o  da  un
altro evento che determini la risoluzione); 
    (b) prevede il pagamento solo alla chiusura o alla scadenza; 
    (c) il pagamento dello strumento e' limitato a: 
      (i) un importo fisso predeterminato o zero  se  il  sottostante
del derivato soddisfa una o piu' condizioni predeterminate; 
      (ii) un importo fisso predeterminato o zero se  il  sottostante
del derivato non soddisfa una o piu' condizioni predeterminate. 
  3. Il divieto previsto al paragrafo 1 non si applica a: 
    a) un'opzione binaria per la quale l'importo piu' basso tra i due
fissi prestabiliti e' almeno pari al pagamento totale  effettuato  da
un cliente al dettaglio per l'opzione binaria, compresi  commissioni,
onorari delle operazioni e altre spese correlate; 
    b) un'opzione binaria che soddisfa le seguenti condizioni: 
      i)  un  termine  di  almeno  novanta   giorni   di   calendario
intercorrente tra l'emissione e la scadenza; 
      ii) una pubblicazione di un prospetto redatto  e  approvato  in
osservanza della direttiva 2003/71/CE (ovvero,  in  prospettiva,  del
regolamento UE 2017/1129); 
      iii) non espone il fornitore al rischio di mercato  durante  il
suo termine e il fornitore o una qualsiasi entita' del suo gruppo non
ottengono  profitti  ne'  subiscono  perdite  derivanti  dall'opzione
binaria in questione, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari
delle operazioni e altre spese correlate comunicati in precedenza. 

(1) Decisione (UE) 2018/795 dell'Autorita'  europea  degli  strumenti
    finanziari e dei mercati, del  22  maggio  2018,  di  limitazione
    temporanea   delle   opzioni    binarie    nell'Unione    europea
    conformemente all'art. 40 del regolamento (UE)  n.  600/2014  del
    Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale L 136  del
    1° giugno 2018, pag. 50). 

(2) Cfr. Decisione (UE) 2018/1466. 

(3) Solitamente, ma non necessariamente, il piu' basso dei due payoff
    monetari e' zero. Le opzioni  binarie  si  distinguono  da  altri
    prodotti speculativi venduti a  clienti  al  dettaglio,  come  ad
    esempio i CFD, per il fatto che il pagamento  e'  di  un  importo
    monetario predeterminato, non direttamente connesso  all'ampiezza
    della variazione  del  prezzo,  del  livello  o  del  valore  del
    sottostante. 

(4) Per esempio, gli investitori possono scommettere  che  il  prezzo
    del sottostante rientra all'interno di uno specifico intervallo o
    che raggiunge uno specifico livello  nel  corso  del  periodo  di
    validita' dell'opzione binaria. 

(5) Cfr. decisione (UE) n. 2018/1466 del 21 settembre 2018. 

(6) Cfr. decisione (UE) n. 2018/795 paragrafo 2. 

(7) Report on the IOSCO Survey  on  Retail  OTC  Leveraged  Products,
    dicembre 2016. 

(8) Cfr. decisione (UE) 2018/795 paragrafo 2.1. 

(9) Cfr.  il  documento  dell'ESMA  Product  Intervention   Analysis:
    Measure on Binary Options, 2018. 

(10) Cfr. decisione ESMA (UE) 2018/795 paragrafo 2.3. 

(11) Report on the IOSCO Survey on  Retail  OTC  Leveraged  Products,
     dicembre 2016, pag. 46. 

(12) Cfr. ESMA Product  Intervention  Analysis:  Measures  on  Binary
     Options, 2018. 

(13) Cfr. nota 10. 

(14) ESAs Joint Position on  «Manufacturers'  Product  Oversight  and
     Governance Processes» (JC-2013-77). 

(15) «Opinion on MiFID practices for firms selling complex  products»
     del 7 febbraio 2014 (ESMA/2014/146). 

(16) «Opinion on Structured Retail  Products  -  Good  practices  for
     product   governance   arrangements»   del   27    marzo    2014
     (ESMA/2014/332).