LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari
e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito: MIFIR), e
in particolare l'art. 42;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/567 della Commissione,
del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le
misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle
posizioni, e in particolare l'art. 21;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria (di seguito: TUF) e in particolare
l'art. 7-bis;
Sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 7-bis, comma 6, del
TUF, e preso atto delle valutazioni dalla stessa espresse;
Considerato quanto segue:
1. Premessa.
Nel corso degli ultimi anni si e' registrato un crescente aumento
dell'offerta in Italia di contratti per differenza (CFD) ad
investitori al dettaglio principalmente da parte di intermediari
comunitari, in particolar modo in regime di libera prestazione di
servizi. Tali prodotti sono intrinsecamente rischiosi, complessi e
speculativi e possono comportare per l'investitore perdite anche
superiori all'intero capitale investito.
Si e' osservato che l'offerta di CFD agli investitori al dettaglio
e' sempre piu' caratterizzata da tecniche di vendita aggressive e
dalla mancanza di informazioni trasparenti; cio' non consente agli
investitori al dettaglio di comprendere i rischi dei prodotti in
questione.
La Consob ha pubblicato, nel febbraio 2017, un avviso a tutela
degli investitori per evidenziare in particolar modo la circostanza
che i CFD - ed altri prodotti similari - sono, cosi' come
espressamente riconosciuto anche dall'ESMA, prodotti intrinsecamente
molto rischiosi e complessi e, in quanto tali, non considerati adatti
alla maggior parte della clientela al dettaglio.
Cio' nonostante si e' registrato un costante aumento del numero di
esposti da parte di investitori al dettaglio che hanno lamentato di
aver subito perdite di denaro anche significative in relazione
all'attivita' di negoziazione su CFD. La Consob, pertanto, ritiene
sussistano timori significativi per la protezione degli investitori.
Analoghi timori hanno indotto l'Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (di seguito anche solo: ESMA) ad adottare,
ai sensi dell'art. 40 MIFIR con la collaborazione della Consob e
delle altre autorita' nazionali competenti, il 22 maggio 2018 (1)
per tre mesi con effetto dal 1° agosto 2018, una misura d'intervento
volta a limitare l'offerta di CFD agli investitori al dettaglio
nell'Unione. L'ESMA, valutata la persistenza di un timore
significativo per la tutela degli investitori, ha rinnovato detta
misura trevolte (2) . I rinnovi in parola da parte dell'ESMA si sono
basati anche sui risultati di indagini dalla stessa condotte in
collaborazione con le autorita' nazionali competenti, al fine di
valutare l'impatto di detta misura d'intervento. Dalle indagini in
questione, e' emersa, a livello europeo, una riduzione del numero dei
conti dei clienti al dettaglio, del volume di negoziazioni e del
capitale totale investito dai clienti al dettaglio conseguenti
all'entrata in vigore delle limitazioni dell'ESMA.
Analoghe evidenze sono emerse dall'analisi effettuata dalla Consob
sulla base dei dati alla stessa forniti dalle autorita' nazionali
competenti del paese di origine delle imprese comunitarie
maggiormente operative in Italia tra cui, particolarmente, quelle
cipriote e inglesi. Al riguardo e' risultata, infatti, una riduzione
dell'operativita' in CFD da parte dei clienti italiani al dettaglio
delle imprese in parola in termini di volumi negoziati, del numero di
operazioni e dell'ammontare delle perdite e dei profitti realizzati.
Tenuto conto che le misure d'intervento dell'ESMA hanno natura
temporanea (massimo tre mesi) e non sono rinnovabili illimitatamente,
ritenuto che in caso di mancato ulteriore rinnovo da parte dell'ESMA
della propria misura adottata il 22 maggio 2018 i CFD potrebbero
essere offerti nuovamente (in Italia) ai clienti al dettaglio senza
l'applicazione di misure adeguate per la loro protezione dai rischi
connessi ai prodotti in questione e che, quindi, persisterebbero
timori significativi per la protezione degli investitori al dettaglio
derivanti dall'operativita' su CFD, la Consob ritiene necessario,
attraverso l'adozione di una propria misura d'intervento ai sensi
dell'art. 42 MIFIR, limitare in via permanente la
commercializzazione, la distribuzione e la vendita - in Italia o
dall'Italia - di tali prodotti agli investitori al dettaglio.
2. Ambito di applicazione delle misure della Consob.
La presente delibera ha ad oggetto i CFD che sono contratti
derivati con liquidazione per contanti il cui scopo e' di attribuire
al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del
prezzo, del livello o del valore di un sottostante. I CFD includono,
tra l'altro, prodotti rolling spot forex e scommesse finanziarie
sulla variazione del differenziale (spread bets). La presente
delibera non riguarda i contratti finanziari a termine standardizzati
(«future»), «swap» e contratti a termine sui tassi d'interesse.
Parimenti la presente delibera non riguarda i warrant ed i
certificati turbo.
L'eventuale presenza della cartolarizzazione e la negoziabilita' in
una sede di negoziazione non cambiano le caratteristiche chiave di un
CFD. Qualora prodotti di questo tipo siano emessi rientrano
nell'ambito di applicazione della presente delibera.
3. L'esistenza di un timore significativo in merito alla protezione
degli investitori (art. 42, paragrafo 2, lettera a) del MIFIR).
La condizione di cui all'art. 42, paragrafo 2, lettera a), del
MIFIR e' l'esistenza, inter alia, di un timore significativo in
merito alla protezione degli investitori. Al fine di determinare
l'esistenza di tale timore, la Consob ha valutato la pertinenza dei
criteri e dei fattori di cui all'art. 21, paragrafo 2, del
regolamento delegato (UE) n. 2017/567 della Commissione. Dopo aver
preso in considerazione i criteri e i fattori pertinenti, la Consob
ha concluso che tale timore significativo e' presente per i motivi di
seguito elencati.
3.1 Il grado di complessita' e la trasparenza dei CFD.
I CFD sono prodotti complessi (3) , tipicamente non scambiati in
una sede di negoziazione. La fissazione del prezzo, i termini
commerciali e la liquidazione di tali prodotti non sono
standardizzati; cio' rende difficile ai clienti al dettaglio
comprendere i termini del prodotto. Inoltre, gli intermediari
fornitori di CFD spesso chiedono ai clienti di accettare
espressamente il fatto che i prezzi di riferimento utilizzati per
determinare il valore del CFD possono differire dal prezzo
disponibile sul mercato nel quale il relativo sottostante e'
negoziato; tali clausole rendono difficile per i clienti al dettaglio
valutare e verificare l'accuratezza dei prezzi praticati dal
fornitore.
Le strutture dei costi e degli oneri applicabili alla negoziazione
in CFD sono complesse e poco trasparenti per i clienti al dettaglio.
In particolare, di norma i clienti al dettaglio hanno difficolta' a
comprendere e a valutare il rendimento atteso di un CFD anche a causa
della complessita' relativa all'impatto delle spese di transazione
sullo stesso. Le spese di transazione nei CFD sono normalmente
applicate all'intero valore nozionale dell'operazione; di
conseguenza, gli investitori sostengono spese tanto piu' elevate
rispetto ai fondi investiti quanto piu' alto e' il livello di leva
finanziaria. Le spese di transazione sono solitamente detratte dal
margine iniziale depositato dal cliente; pertanto, in una situazione
di leva finanziaria elevata, al momento dell'apertura di una
posizione in un CFD il cliente puo' sostenere una perdita
significativa nel proprio conto di negoziazione causata
dall'applicazione di spese elevate. Poiche' le spese di transazione
con una leva finanziaria piu' elevata erodono maggiormente il margine
iniziale del cliente, questi deve conseguire un utile superiore
dall'operazione stessa al fine di realizzare un profitto. Cio' riduce
la possibilita' che il cliente possa realizzare un utile al netto
delle suddette spese e aumenta il rischio che subisca una perdita.
Oltre alle spese di transazione possono essere applicati anche
differenziali e diversi altri costi e oneri finanziari comprese le
commissioni (una commissione generale o una commissione per ciascuna
negoziazione, o per l'apertura e la chiusura di un conto CFD) e/o
spese di gestione del conto. Inoltre, spesso sono applicate spese di
finanziamento per il mero mantenimento di un CFD, ad esempio oneri
quotidiani o «overnight» (ovvero per il mantenimento della posizione
aperta durante la notte) ai quali si puo' aggiungere una
maggiorazione. Il numero e la complessita' dei vari costi e oneri e
l'impatto degli stessi sul rendimento per i clienti dell'attivita' di
negoziazione riducono la trasparenza dei CFD e di conseguenza la
capacita' dei clienti al dettaglio di prendere una decisione
informata in materia di investimento.
Un'altra fonte di complessita' deriva dall'utilizzo di ordini del
tipo stop-loss, vale a dire con limitazione delle perdite. Tale
caratteristica del prodotto puo' ingenerare nei clienti al dettaglio
l'impressione errata che un ordine stop-loss garantisca l'esecuzione
al prezzo che hanno stabilito (il livello appunto di stop-loss).
Tuttavia, gli ordini stop-loss non garantiscono un livello di
protezione ma l'attivazione di un «ordine di mercato» quando il
prezzo dei CFD raggiunge il prezzo fissato dal cliente.
Conseguentemente, il prezzo ricevuto dal cliente (prezzo di
esecuzione) puo' essere differente dal prezzo al quale e' stato
fissato lo stop-loss (4) . Sebbene gli stop-loss non siano esclusivi
dei CFD, la leva finanziaria di questi strumenti aumenta la
sensibilita' del margine dell'investitore alle variazioni di prezzo
del sottostante, aumentando il rischio di perdite improvvise e fa si'
che i controlli tradizionali sulle negoziazioni, come ad esempio gli
stop-loss, siano insufficienti a far fronte ai timori in merito alla
protezione degli investitori.
Un'altra complessita' rilevante associata ai CFD puo' essere
causata dal relativo mercato sottostante. Ad esempio, con la
negoziazione di valute (forex), i clienti speculano sull'evoluzione
dei tassi di cambio tra due valute. Se nessuna delle due valute e'
quella utilizzata dal cliente per aprire una posizione in CFD, il
conseguimento di un guadagno da parte dello stesso dipendera' dalle
misure da questi adottate per valutare le variazioni tra le tre
valute. Ne consegue che e' necessario un elevato livello di
conoscenza di tutte le valute interessate per destreggiarsi con
successo nelle complessita' di tale tipologia di negoziazione di
valute; di norma, i clienti al dettaglio non posseggono al riguardo
un grado adeguato di conoscenza.
I CFD con criptovalute come sottostante destano altri significativi
timori. Le criptovalute sono una classe di attivita' relativamente
immatura che comporta forti rischi per gli investitori. Le autorita'
di regolamentazione, tra cui l'ESMA, hanno emesso numerose avvertenze
in merito ai rischi associati all'investimento in criptovalute; molti
di questi timori sono validi anche per i CFD su criptovalute.
Infatti, i clienti al dettaglio generalmente non comprendono i rischi
correlati alla speculazione su una classe di attivita' estremamente
volatile e relativamente immatura, rischi accentuati
dall'investimento con marginazione, che richiede una reazione molto
rapida da parte dei clienti.
L'alto livello di complessita', la scarsa trasparenza, la natura
dei rischi e la tipologia di sottostante confermano pertanto
l'esistenza di timori significativi in merito alla protezione degli
investitori rispetto ai CFD.
3.2 Le caratteristiche o componenti particolari dei CFD.
La caratteristica principale dei CFD e' la loro capacita' di
utilizzare la leva finanziaria. In generale, sebbene possa aumentare
il possibile profitto per i clienti, la leva finanziaria puo' anche
aumentare le possibili perdite. Per quanto riguarda i clienti al
dettaglio l'applicazione della leva finanziaria puo' aumentare la
probabilita' di una perdita piu' ingente in misura maggiore rispetto
alla probabilita' di un guadagno superiore per i motivi illustrati di
seguito.
La leva incide sul rendimento di un investimento aumentando
l'impatto delle spese di transazione sostenute dai clienti al
dettaglio.
Un altro rischio correlato alla negoziazione di prodotti a leva e'
relativo all'interazione tra la leva finanziaria elevata e la prassi
della chiusura automatica al raggiungimento del margine. In base ai
termini contrattuali comunemente applicati, gli intermediari
fornitori di CFD possono a propria discrezione chiudere il conto di
un cliente una volta che il patrimonio netto dello stesso raggiunga
una percentuale specifica del margine iniziale che il cliente e'
tenuto a versare per aprire una o piu' posizioni in CFD.
L'interazione tra leva finanziaria elevata e chiusura automatica al
raggiungimento del margine ha l'effetto di aumentare la probabilita'
che la posizione del cliente venga chiusa automaticamente dal
fornitore di CFD in un breve arco di tempo, a meno che il cliente
versi un margine aggiuntivo nella speranza di capovolgere una
posizione di svantaggio. Una leva finanziaria elevata aumenta la
possibilita' che il margine del cliente sia insufficiente a
consentire di mantenere aperte le proprie posizioni in CFD in quanto
rende tali posizioni sensibili a lievi variazioni di prezzo del
sottostante a svantaggio dello stesso cliente.
Nella prassi di mercato, la chiusura automatica al raggiungimento
del margine sembra essere stata introdotta dagli intermediari
fornitori di CFD principalmente per permettere loro di gestire piu'
facilmente le esposizioni del cliente e il loro rischio di credito,
chiudendo la posizione del cliente prima che i fondi di quest'ultimo
diventino insufficienti a coprire la sua esposizione corrente. La
chiusura automatica al raggiungimento del margine fornisce anche un
certo grado di tutela ai clienti giacche' riduce, ma non elimina, il
rischio che il cliente (in particolare a elevati livelli di leva
finanziaria) perda l'intero margine iniziale o anche una somma
superiore.
Un ulteriore effetto della leva finanziaria e' che espone i clienti
al rischio di subire perdite superiori alle somme investite. Si
tratta di un rischio fondamentale che i clienti al dettaglio possono
non comprendere nonostante gli avvertimenti scritti. Il margine
costituito da un cliente viene stabilito come garanzia reale a
sostegno della posizione del cliente stesso. Se, per esempio, il
prezzo del sottostante varia a sfavore della posizione del cliente in
misura superiore al margine iniziale stabilito, il cliente puo'
incorrere in perdite superiori all'ammontare dei fondi presenti nel
suo conto di negoziazione in CFD anche successivamente alla chiusura
di tutte le altre sue posizioni aperte in CFD.
Negoziare a livelli di leva finanziaria elevati aumenta anche
l'impatto del «gapping» nelle fasi di forte volatilita' dei mercati
(come avvenuto con il crollo improvviso della sterlina e con
l'abbandono del cambio fisso del franco svizzero rispetto all'euro).
Si intende per «gapping» una variazione improvvisa del prezzo del
sottostante. Il gapping non riguarda esclusivamente i CFD, ma i
rischi connessi a tale evento sono esacerbati dalla presenza di una
leva finanziaria elevata. Se si verifica il gapping, il cliente in
perdita puo' non riuscire a chiudere una posizione in CFD al prezzo
desiderato; cio' puo' comportare perdite significative per il cliente
qualora negozi a livelli di leva finanziaria elevati.
I frequenti elevati livelli di leva finanziaria offerti ai clienti
al dettaglio, la volatilita' di alcune attivita' sottostanti insieme
all'applicazione di spese di transazione che incidono sul rendimento
dell'investimento possono modificare rapidamente la posizione
dell'investimento di un cliente. Di conseguenza, il cliente deve
intervenire prontamente per gestire la propria esposizione al rischio
inserendo un margine aggiuntivo per evitare la chiusura automatica
della posizione. In questi casi una leva finanziaria elevata puo'
causare molto rapidamente perdite ingenti per i clienti al dettaglio
e aggravare il rischio che dette perdite siano superiori alle somme
spese per operare in CFD.
I suddetti fattori confermano l'esistenza di timori significativi
in merito alla protezione degli investitori rispetto ai CFD.
3.3 L'entita' delle potenziali conseguenze negative e il grado di
disparita' tra il rendimento o il profitto previsto per gli
investitori e il rischio di perdita.
Il numero dei clienti attivi che sottoscrive CFD e' altamente
variabile, a causa della durata utile relativamente breve dei conti
dei clienti in tali prodotti e della natura transfrontaliera delle
attivita'. Sulla base dei dati raccolti da numerose autorita'
nazionali competenti, l'ESMA ha stimato che il numero dei conti di
negoziazione di clienti al dettaglio presso gli intermediari
fornitori di CFD e opzioni binarie con sede nel SEE, pari a circa 1,5
milioni nel 2015, e' aumentato a circa 2,2 milioni nel 2017 (5) .
L'offerta in Italia di CFD a clienti al dettaglio proviene in
misura prevalente da imprese di investimento e banche autorizzate in
altri Stati UE che operano cross-border (specialmente in regime di
libera prestazione di servizi) e soltanto in via residuale da imprese
e banche di diritto italiano.
La Consob ha ricevuto nel corso degli ultimi anni numerosi esposti
di clienti al dettaglio in relazione all'operativita' degli stessi in
CFD con intermediari comunitari che operano in Italia in via
transfrontaliera in particolare in regime di libera prestazione di
servizi. Il numero degli esposti aventi ad oggetto i prodotti in
questione e' stato pari a n. 349 tra il 2015 ed il 2016, a n. 95 nel
2017 e a n. 89 nel 2018. In generale i clienti lamentano di aver
subito perdite rilevanti di denaro. Una verifica svolta nel 2016
dalla Consob nei confronti di un intermediario comunitario con
succursale in Italia ha evidenziato che, nel periodo 2014-2015, il
78% dei clienti al dettaglio italiani di tale intermediario ha subito
perdite dall'investimento in CFD; parimenti ha subito perdite il 75%
dei clienti che hanno investito nel medesimo periodo in rolling spot
forex (registrando una perdita media di 2.800,00 euro). E' stata
inoltre rilevata una correlazione positiva tra il numero di
negoziazioni effettuate dai clienti al dettaglio e l'importo delle
perdite subite. Una successiva indagine svolta dalla Consob nel marzo
2017 su cinque succursali italiane di imprese d'investimento
autorizzate in altri Stati membri attive in CFD ha evidenziato che,
nel 2016, i clienti al dettaglio che hanno realizzato perdite erano
pari all'83% con una perdita media per cliente di circa 7.000,00
euro. La persistenza dei livelli delle perdite per i clienti al
dettaglio in CFD indica una caratteristica strutturale del profilo di
rendimento che contrasta con rendimenti storici positivi degli
investimenti in altri prodotti finanziari a lungo termine.
Dopo l'adozione delle proprie misure l'ESMA ha ricevuto
segnalazioni da parte delle autorita' nazionali competenti che
evidenziano una globale riduzione complessiva del numero dei conti
dei clienti al dettaglio in CFD, del volume di negoziazioni e del
patrimonio netto dei clienti nel corso dei tre mesi che vanno da
agosto ad ottobre 2018 rispetto al medesimo periodo del 2017 (6) . La
quota dei conti dei clienti al dettaglio redditizi, leggermente
diminuita nel mese di agosto 2018 rispetto al 2017, e' rimasta in
linea di massima stabile. Le autorita' nazionali competenti hanno
inoltre segnalato che i costi medi sostenuti dai clienti per la
negoziazione di CFD, che sembrano essere meno dipendenti dalle
condizioni di mercato rispetto ai risultati complessivi dei clienti,
sono stati significativamente inferiori nel trimestre relativo al
2018 rispetto a quello relativo al 2017. I costi medi relativi ai
conti al dettaglio attivi che contengono CFD su criptovalute sono
diminuiti in maniera sproporzionata rispetto ad altri conti, sebbene
tali conti abbiano continuato a comportare costi piu' elevati
rispetto ai conti non esposti alle criptovalute. Infine, le autorita'
nazionali competenti hanno segnalato una costante riduzione del
numero di chiusure automatiche delle posizioni, del numero di volte
in cui i conti hanno registrato un patrimonio netto negativo e
dell'ammontare del patrimonio negativo.
La Consob ha rilevato, dopo l'adozione delle proprie misure da
parte dell'ESMA, una diminuzione del numero degli esposti dei clienti
al dettaglio che, come sopra evidenziato, sono passati da n. 349 nel
2015/2016 a n. 89 nel 2018, di cui n. 40 pervenuti dopo l'adozione
delle citate misure; dall'inizio del 2019 al 16 aprile gli esposti
pervenuti sono n. 26. Parimenti, dal confronto dei dati
sull'operativita' in CFD dei clienti al dettaglio delle imprese
maggiormente operative in Italia relativi ai periodi agosto-ottobre
2017 ed agosto-ottobre 2018, la Consob ha osservato una riduzione non
solo dei volumi negoziati (circa -68%) e del numero delle operazioni
(circa -40%), ma anche e soprattutto dell'ammontare delle perdite
(circa -46%).
Dall'adozione della decisione ESMA (UE) 2018/796, non sono emersi
elementi di prova in contraddizione con quanto precedentemente
rilevato riguardo a un timore significativo in merito alla protezione
degli investitori.
3.4 Tipologia di clienti coinvolti.
I CFD sono commercializzati, distribuiti o venduti sia ai clienti
al dettaglio sia agli investitori professionali. Tuttavia, i clienti
al dettaglio (diversamente dagli investitori professionali)
generalmente non sono in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e
delle competenze necessarie per adottare decisioni di investimento
che tengano in debita considerazione i rischi posti dai CFD.
Date le comprovate e persistenti perdite subite dai clienti al
dettaglio e' evidente la sussistenza di un timore significativo in
merito alla protezione degli investitori relativamente alla
commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita priva di
restrizioni di CFD a clienti al dettaglio.
3.5 Attivita' di commercializzazione e distribuzione relative ai CFD.
Nonostante la loro complessita', i CFD sono offerti ai clienti al
dettaglio, per la maggior parte, attraverso piattaforme di
negoziazione elettronica non accompagnate da servizi di consulenza
all'investimento o di gestione del portafoglio. In tali circostanze
e' richiesta una valutazione di appropriatezza a norma dell'art. 25,
paragrafo 3, della MIFID II. Tuttavia, tale valutazione non impedisce
che gli intermediari fornitori di CFD o i loro clienti o potenziali
clienti procedano all'esecuzione dell'operazione, previo semplice
avviso al cliente. Cio' consente ai clienti al dettaglio di avere
accesso a prodotti, quali i CFD, che, a causa delle loro
caratteristiche, non dovrebbero essere loro distribuiti.
Sono state altresi' osservate modalita' commerciali aggressive e
prassi di comunicazioni commerciali ingannevoli da parte di alcuni
intermediari fornitori di CFD. Il fatto che la vita media del conto
di un cliente e' spesso relativamente breve comporta l'esigenza per
gli intermediari fornitori di CFD di mantenere un afflusso continuo
di nuovi clienti; cio' a sua volta puo' spingere tali operatori ad
adottare tecniche di commercializzazione e vendita aggressive che non
rispondono agli interessi dei clienti al dettaglio.
Una caratteristica comune delle tecniche di commercializzazione e
vendita adottate dal settore dei CFD e' l'offerta di vantaggi
(monetari e non) di negoziazione, quali bonus per attirare e
incoraggiare i clienti al dettaglio a investire in CFD, l'offerta di
regali (per esempio vacanze, macchine, apparecchi elettronici), di
corsi di trading o di riduzione dei costi (per esempio del
differenziale o delle commissioni).
I bonus ed altri vantaggi di negoziazione possono servire a
distrarre l'investitore dall'elevata rischiosita' del prodotto.
Tipicamente sono mirati ad attrarre i clienti al dettaglio e a
incentivare la negoziazione. I clienti al dettaglio possono
considerare queste promozioni come una caratteristica centrale del
prodotto tanto da non valutare adeguatamente il livello di rischio
associato allo stesso.
Inoltre, per poter beneficiare di tali vantaggi di negoziazione
legati all'apertura di conti di negoziazione in CFD, spesso i clienti
sono tenuti a versare fondi all'intermediario fornitore e ad
effettuare un certo numero di negoziazioni entro uno specifico lasso
di tempo. Poiche' i dati di fatto dimostrano che la maggior parte dei
clienti al dettaglio subisce perdite a causa della negoziazione in
CFD, cio' spesso comporta che i clienti subiscono perdite monetarie
dalla negoziazione piu' ingenti e piu' frequenti rispetto a quelle
che avrebbero sostenuto in assenza dell'offerta di un bonus.
Dal tenore degli esposti ricevuti dalla Consob ad opera di clienti
italiani operativi in CFD e' emerso che i termini e le condizioni
applicati alle offerte promozionali sono sovente ingannevoli e che
numerosi clienti si sono dichiarati non a conoscenza delle condizioni
di accesso ai benefici/bonus offerti. Diversi clienti hanno lamentato
di aver avuto difficolta' a prelevare i fondi una volta accettato di
utilizzare tali bonus offerti dall'intermediario.
I modelli di distribuzione osservati in questo settore di mercato
comportano specifici conflitti di interesse la cui probabilita' e'
aumentata dall'esigenza specialmente di attrarre continuamente nuovi
clienti. I conflitti di interesse nascono, o possono nascere, dal
fatto che alcuni intermediari fornitori di CFD agiscono da
controparti delle negoziazioni dei propri clienti senza coprire la
propria esposizione; cio' pone il loro interesse in diretta
contrapposizione con quello dei loro clienti. Questa circostanza
aumenta il rischio e l'incentivo per questi intermediari di
manipolare o utilizzare prezzi di riferimento meno trasparenti, o di
adottare altre pratiche scorrette come ad esempio l'annullamento di
negoziazioni vantaggiose con falsi pretesti. Sussiste inoltre il
rischio che gli operatori possano tentare di sfruttare lo «slippage»
(slittamento di prezzo) asimmetrico (per esempio trasferire eventuali
perdite conseguenti allo slittamento di prezzo al cliente, tenendo
invece per se' eventuali profitti prodotti dallo stesso fenomeno).
Gli stessi operatori possono volutamente ritardare il tempo che
decorre tra le quotazioni e l'esecuzione delle negoziazioni in CFD al
fine di sfruttare ulteriormente questa prassi.
Le prassi di commercializzazione e distribuzione associate ai CFD,
sopra descritte, confermano l'esistenza di un serio timore in merito
alla protezione degli investitori rispetto ai CFD.
4. I requisiti normativi applicabili conformemente al diritto
dell'Unione non sono atti a far fronte al timore significativo in
merito alla protezione degli investitori di cui trattasi (art. 42,
paragrafo 2, lettera b), del MIFIR).
Come previsto dall'art. 42, paragrafo 2, lettera b), del MIFIR, la
Consob ha valutato se i requisiti normativi applicabili conformemente
al diritto dell'Unione allo strumento finanziario o all'attivita' in
questione siano atti a far fronte alla minaccia. La Consob ha
ravvisato che i requisiti normativi vigenti applicabili sono quelli
contenuti nella MIFID II e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 (PRIIPs)
(7) . In particolare, essi includono: (i) il requisito di fornire ai
clienti informazioni adeguate di cui all'art. 24, paragrafi 3 e 4,
MIFID II; (ii) i requisiti di adeguatezza o appropriatezza di cui
all'art. 25, paragrafi 2 e 3, MIFID II; (iii) i requisiti di
esecuzione alle condizioni migliori di cui all'art. 27 MIFID II; (iv)
gli obblighi di governance dei prodotti di cui all'art. 16, paragrafo
3, e all'art. 24, paragrafo 2, MIFID II e (v) gli obblighi di
comunicazione di cui agli articoli da 5 a 14 del regolamento PRIIPs.
Al riguardo, si osserva che la portata e il contenuto di vari
requisiti normativi applicabili ai sensi della MIFID II e del
regolamento MIFIR sono simili a quelli gia' fissati nella direttiva
2004/39/CE (MIFID I). Sebbene l'adozione della MIFID II e del
regolamento MIFIR miri a migliorare diversi aspetti rilevanti dei
servizi e delle attivita' di investimento per rafforzare la
protezione degli investitori (anche mediante poteri di intervento sui
prodotti), i miglioramenti di diverse disposizioni pertinenti non
fanno fronte ai timori specifici descritti nella presente delibera.
Gli obblighi di fornire informazioni appropriate ai clienti sono
stati specificati in maggior dettaglio nella direttiva 2014/65/UE,
che ha rafforzato sensibilmente i requisiti di comunicazione dei
costi e degli oneri, imponendo alle imprese di investimento di
fornire informazioni aggregate su tutti i costi e gli oneri connessi
ai servizi d'investimento e agli strumenti finanziari. Tuttavia, le
norme relative alla comunicazione di informazioni, da sole - ivi
incluso il miglioramento delle informazioni sui costi - sono
chiaramente insufficienti a far fronte al rischio complesso derivante
dalla commercializzazione, dalla distribuzione o dalla vendita di CFD
ai clienti al dettaglio.
In particolare, l'art. 24, paragrafo 3, della direttiva MIFID II
dispone, tra l'altro, che tutte le informazioni, comprese le
comunicazioni di marketing, indirizzate dalle imprese di investimento
a clienti o potenziali clienti siano corrette, chiare e non
fuorvianti. L'art. 24, paragrafo 4, della direttiva MIFID II dispone
inoltre che ai clienti o potenziali clienti siano fornite
tempestivamente informazioni appropriate sull'impresa di investimento
e i relativi servizi, gli strumenti finanziari e le strategie
proposte, le sedi di esecuzione e tutti i costi e oneri relativi, ivi
inclusi, in particolare, orientamenti e avvertenze sui rischi
associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari, e
l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla
clientela al dettaglio o alla clientela professionale.
Il regolamento PRIIPs fissa regole uniformi sul formato e sul
contenuto del documento contenente le informazioni chiave che devono
essere fornite dai produttori di prodotti d'investimento al dettaglio
e assicurativi preassemblati («i PRIIP») agli investitori al
dettaglio, al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le
caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIP. In particolare, l'art. 5
del regolamento PRIIPs, come ulteriormente attuato dal regolamento
delegato (UE) n. 2017/653 della Commissione, definisce, tra l'altro,
la metodologia di presentazione dell'indicatore sintetico di rischio
e delle relative spiegazioni, ivi compreso se l'investitore al
dettaglio puo' perdere tutto il capitale investito o se puo'
sostenere impegni finanziari aggiuntivi. Tuttavia, questo tipo di
comunicazione non attira sufficientemente l'attenzione dei clienti al
dettaglio sulle conseguenze specifiche dell'investimento in CFD. Ad
esempio, il coefficiente di rendimento si riferisce solo al singolo
prodotto CFD e pertanto non fornisce al cliente la percentuale
complessiva dei conti dei clienti al dettaglio che subiscono perdite
monetarie quando negoziano CFD. Inoltre, l'indicatore sintetico di
rischio non include informazioni dirette sui risultati del prodotto
in passato e tali informazioni potrebbero non essere fornite nelle
spiegazioni testuali di accompagnamento, giacche' il produttore di
PRIIPS ha una certa discrezionalita' rispetto all'entita' delle
spiegazioni da fornire. Le avvertenze sui rischi introdotte dalla
presente delibera fornirebbero ai clienti al dettaglio informazioni
importanti, in particolare sulla percentuale di conti al dettaglio
che subiscono perdite monetarie dalla negoziazione in CFD con
ciascuna specifica impresa.
Anche i requisiti di adeguatezza sono stati rafforzati nella
direttiva 2014/65/UE, la quale ridefinisce la valutazione
dell'adeguatezza prevedendo che al cliente sia fornita una specifica
relazione. In particolare, a norma dell'art. 25, paragrafo 2, della
direttiva 2014/65/UE, i fornitori di CFD sono tenuti a ottenere le
informazioni necessarie in merito alle conoscenze o esperienze del
cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo, tra
l'altro, al tipo specifico di prodotto, alla situazione finanziaria
del cliente o potenziale tale inclusa la sua capacita' di sostenere
perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua
tolleranza al rischio, affinche' tali fornitori di CFD siano in grado
di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari
che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano
adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua
capacita' di sostenere perdite. Tuttavia, i requisiti di adeguatezza
sono applicabili soltanto alla prestazione di consulenza in materia
di investimenti e di gestione di portafoglio e pertanto sono di norma
non pertinenti in relazione alla negoziazione in CFD, che avviene
principalmente su piattaforme elettroniche, senza la prestazione di
servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di
portafoglio.
Inoltre, gli obiettivi della valutazione dell'adeguatezza (cioe'
dell'esame dei prodotti a fronte dell'esperienza, delle conoscenze,
della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento dei
clienti) sono sostanzialmente rimasti immutati rispetto al regime di
cui alla direttiva 2004/39/CE (MIFID I) e, come evidenziato nella
presente delibera, non sono stati sufficienti per evitare il danno
agli investitori.
Analogamente, la valutazione di appropriatezza e' stata rafforzata
dalla MIFID II principalmente attraverso la limitazione dell'elenco
dei prodotti non complessi che ha comportato la riduzione della
portata dei prodotti per servizi di mera esecuzione. L'art. 25,
paragrafo 3, della MIFID II dispone che gli intermediari fornitori di
CFD debbano chiedere al cliente o potenziale cliente di fornire
informazioni in merito alle sue conoscenze ed esperienze in materia
di investimenti riguardo, tra l'altro, al tipo specifico di prodotto
o servizio proposto o chiesto, al fine di permettere al fornitore di
determinare se il prodotto e' appropriato per il cliente o potenziale
cliente. Qualora ritenga che il prodotto non sia appropriato per il
cliente o potenziale cliente, l'intermediario lo avverte di tale
situazione. I CFD vanno classificati come prodotti finanziari
complessi e pertanto sono soggetti alla verifica di appropriatezza di
cui all'art. 25, paragrafo 3, della MIFID II.
Tuttavia, tale verifica era gia' prevista dalla MIFID I che
disponeva sostanzialmente la medesima verifica di appropriatezza
disposta dalla MIFID II. Come evidenziato nella presente delibera e
come risulta dalla esperienza di vigilanza la verifica di
appropriatezza non e' stata sufficiente a far fronte al timore in
merito alla protezione degli investitori operativi in CFD. Pertanto,
e' improbabile che le verifiche di adeguatezza e appropriatezza in
parola effettuate ai sensi della normativa vigente siano sufficienti
ad assicurare che le modalita' di negoziazione in CFD dei clienti al
dettaglio siano tali da fare fronte ai timori significativi in merito
alla protezione degli investitori.
Per quanto concerne l'esecuzione alle condizioni migliori, la
maggior parte delle norme in materia erano gia' presenti nella MIFID
I e sono state rafforzate dalla MIFID II. In particolare, l'art. 27
della MIFID II prescrive alle imprese di investimento di adottare
«misure sufficienti» (e non piu' «tutte le misure ragionevoli») per
ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti allorche'
eseguono ordini. Inoltre, i partecipanti al mercato devono pubblicare
informazioni integrative; in particolare, le imprese di investimento
devono divulgare le prime cinque sedi di esecuzione in cui hanno
eseguito ordini di clienti e i risultati raggiunti nell'esecuzione
degli stessi. Le norme sull'esecuzione alle condizioni migliori non
fanno fronte di per se' ai rischi inerenti alle caratteristiche del
prodotto diverse dall'esecuzione, ne' a quelli collegati all'ampia
commercializzazione, distribuzione o vendita dei CFD ai clienti al
dettaglio.
In relazione ai suddetti requisiti normativi vigenti
sostanzialmente analoghi, l'ESMA ha ripetutamente osservato i rischi
sopra descritti nelle proprie «Questions and Answers (Q&As)» e nel
parere sulle «MiFID practices for firms selling complex products»
[Pratiche ai sensi della MiFID che le imprese di investimento devono
osservare nella vendita agli investitori di prodotti finanziari
complessi]. La Consob ritiene che, nonostante gli strumenti non
vincolanti a disposizione per assicurare un'applicazione uniforme ed
efficace dei requisiti normativi vigenti, i timori in merito alla
protezione degli investitori persistano. In particolare, si evidenzia
che i suddetti requisiti non fanno fronte ai timori esistenti per le
motivazioni descritte nella presente sezione.
Le norme di governance dei prodotti di cui all'art. 16, paragrafo
3, e all'art. 24, paragrafo 2, della MIFID II impongono che gli
operatori che realizzano strumenti finanziari (ivi inclusi pertanto i
CFD) da offrire in vendita alla clientela assicurino che tali
prodotti siano concepiti per soddisfare le esigenze di un determinato
mercato di riferimento di clienti finali individuato all'interno
della pertinente categoria di clienti; che la strategia di
distribuzione dei prodotti sia compatibile con il target; che gli
operatori adottino misure ragionevoli per garantire che il prodotto
finanziario sia distribuito all'interno del mercato di riferimento
individuato e che riesaminino regolarmente l'iden-tificazione del
mercato di riferimento dei prodotti che offrono e il loro rendimento.
Gli intermediari devono conoscere gli strumenti finanziari offerti o
raccomandati, valutarne la compatibilita' con le esigenze della
clientela cui forniscono servizi di investimento, tenendo conto anche
del mercato di riferimento di clienti finali, e fare in modo che gli
strumenti finanziari siano offerti o raccomandati solo quando cio'
sia nell'interesse del cliente. Inoltre, gli intermediari che
intendano distribuire uno strumento finanziario non realizzato da
loro devono disporre di meccanismi adeguati per ottenere e
comprendere le pertinenti informazioni relative al processo di
approvazione del prodotto, compreso il mercato di riferimento
identificato e le caratteristiche del prodotto. Anche gli
intermediari che distribuiscono strumenti finanziari realizzati da
operatori non soggetti agli obblighi di governance dei prodotti di
cui alla MIFID II o da operatori di paesi terzi devono disporre di
meccanismi adeguati per ottenere informazioni sufficienti sugli
strumenti finanziari in questione.
Sebbene i requisiti di governance dei prodotti di cui alla MIFID II
possano restringere il tipo di clientela (il mercato di riferimento o
target market) per il quale i CFD sarebbero appropriati e al quale
dovrebbero essere pertanto distribuiti, gli stessi non fanno fronte
ai rischi principali descritti in precedenza in relazione alle
caratteristiche del prodotto (ad esempio l'elevata leva finanziaria)
o a prassi associate (ad esempio, la possibilita' di imporre obblighi
di pagamento supplementari o l'offerta di bonus).
Inoltre detti requisiti non limitano specificamente la
distribuzione sul mercato di massa di prodotti con le caratteristiche
di cui sopra. Al contrario, il danno subito dai clienti dimostra che
la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di CFD non sono
appropriate per il mercato al dettaglio di massa, a meno che non
siano accompagnate da talune limitazioni che non sono fissate in
dettaglio negli obblighi di governance dei prodotti.
Nonostante l'esistenza dei suddetti requisiti normativi, i dati di
fatto dimostrano che i clienti al dettaglio hanno subito perdite
monetarie nell'operare in CFD in assenza di specifiche limitazioni.
Pertanto, la presente misura e' necessaria per far fronte alla
minaccia esistente.
5. La misura della Consob fronteggia un timore significativo in
merito alla protezione degli investitori identificato (art. 42,
paragrafo 2, lettera a) del MIFIR)
Alla luce della dimensione e della natura del timore significativo
individuato in merito alla protezione degli investitori, la Consob
ritiene necessario e proporzionato imporre specifiche misure in via
permanente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla
vendita in Italia o dall'Italia di CFD ai clienti al dettaglio
laddove siano soddisfatte determinate condizioni.
Tali misure fronteggiano adeguatamente il timore significativo
identificato in merito alla protezione degli investitori, garantendo
un livello appropriato e uniforme di protezione minima ai clienti al
dettaglio che negoziano in CFD.
I principali benefici collegati alle misure e limitazioni in parola
sono i seguenti:
i. la riduzione del rischio di vendita abusiva di CFD e delle
relative conseguenze finanziarie. Cio' costituisce un importante
beneficio per i clienti al dettaglio e per i mercati finanziari nel
complesso;
ii. il ripristino della fiducia degli investitori nei mercati
finanziari anche nei confronti degli intermediari attivi in questo
settore che possono aver subito un danno di reputazione a causa di
problemi con gli investitori.
La Consob ritiene che le possibili conseguenze finanziarie e i
possibili costi a cui gli operatori dovranno far fronte
nell'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente
delibera siano gia' emersi in conseguenza dell'attuazione delle
misure restrittive temporanee adottate dall'ESMA sui CFD.
5.1 Protezione tramite margine iniziale.
La Consob ritiene necessario imporre una limitazione alla
commercializzazione, alla distribuzione e alla vendita di CFD in
Italia o dall'Italia ai clienti al dettaglio applicando alcuni
determinati limiti di leva finanziaria a seconda della natura del
sottostante.
L'introduzione di tali limiti di leva finanziaria proteggera' i
clienti imponendo loro di versare un margine iniziale minimo al fine
di aprire una posizione in un CFD. Questo requisito e' detto
«protezione tramite margine iniziale». Tale margine iniziale
limitera' l'esposizione nozionale di investimento del cliente in
relazione alla somma investita. Poiche' i costi che un cliente
affronta aumentano in termini di esposizione nozionale di
investimento, la protezione tramite margine iniziale ridurra' la
probabilita' che i clienti subiscano perdite rispetto alle
probabilita' attese qualora negoziassero a un indice di leva
finanziaria piu' elevato.
L'imposizione di un margine iniziale minimo e' idonea a far fronte
ad alcuni dei rischi di distribuzione relativi ai CFD facendo si' che
soltanto i clienti al dettaglio capaci di versare un margine
sufficientemente alto possano operare in questi prodotti.
Sempre a questo riguardo, ci si attende che la protezione tramite
margine iniziale diminuisca la probabilita' che gli intermediari
fornitori di CFD puntino a clienti al dettaglio di massa mediante
conti di dimensioni piu' limitate, dotati di un indice di leva
finanziaria maggiore. La protezione tramite margine iniziale proposta
contribuira' a garantire che gli intermediari agiscano nel miglior
interesse dei loro clienti piuttosto che cercare di attrarre nuovi
clienti o di espandere la propria quota di mercato mediante livelli
piu' alti di leva finanziaria.
La protezione tramite margine iniziale contribuira' inoltre ad
affrontare il rischio di potenziali conflitti di interesse, in
particolare ove gli intermediari non forniscano copertura delle
negoziazioni in CFD dei loro clienti e pertanto beneficino
direttamente delle perdite di questi ultimi, riducendo il rischio che
le imprese traggano profitto dalle negoziazioni in perdita dei
clienti e dagli utili attesi dall'attivita' di negoziazione.
5.2 Protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine.
Ulteriore misura di tutela dei clienti al dettaglio e' la chiusura
automatica al raggiungimento del margine. Questa misura integra
l'introduzione della protezione tramite margine iniziale e attenua il
rischio per i clienti al dettaglio di perdere somme significative,
superiori a quelle che avrebbero investito in un CFD in circostanze
di mercato normali.
L'introduzione della chiusura automatica al raggiungimento del
margine e l'armonizzazione della percentuale alla quale i fornitori
di CFD sono tenuti a chiudere il CFD aperto del cliente (al 50% del
margine iniziale richiesto) sono finalizzate anche a fronteggiare
l'applicazione non uniforme delle prassi di chiusura automatica al
raggiungimento del margine da parte dei fornitori di CFD.
Al riguardo, anche alla luce delle analisi svolte dall'ESMA, si
ritiene che una norma standardizzata di chiusura automatica al
raggiungimento del margine in base al conto, fissata al 50% della
protezione tramite margine iniziale totale, quale singola misura da
adottare insieme alle altre misure descritte nella presente delibera,
costituisca la protezione minima piu' proporzionale. In particolare,
detta norma dovrebbe prevedere la chiusura di uno o piu' CFD nei
termini piu' favorevoli per il cliente al dettaglio, onde assicurare
che il valore del suo conto non scenda al di sotto del 50% della
protezione complessiva tramite margine iniziale versata per entrare
in qualsiasi momento in tutti i CFD attualmente aperti. Il valore del
conto a tal fine dovrebbe essere determinato dai fondi presenti in
detto conto insieme a eventuali utili netti non realizzati su CFD
aperti connessi a quel conto.
La protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine
non impedisce che un intermediario applichi un criterio di chiusura
in base alla posizione al 50% del margine iniziale richiesto dalla
specifica posizione piuttosto che un criterio di chiusura in base al
conto; infatti, tale scelta puo' ridurre la complessita' per i
clienti al dettaglio. Inoltre, applicando un criterio di chiusura in
base alla posizione al 50%, l'intermediario fornitore ottempera
intrinsecamente al requisito di chiusura in base al conto poiche'
tutte le singole posizioni saranno chiuse conformemente al criterio
di chiusura al 50%.
L'introduzione della chiusura automatica al raggiungimento del 50%
del margine iniziale richiesto attenua il rischio di perdita
sostanziale da parte dei clienti al dettaglio ed e' proporzionata.
5.3 Protezione da saldo negativo.
La protezione da saldo negativo mira a proteggere i clienti al
dettaglio in circostanze eccezionali in cui si verifichi una
variazione del prezzo del sottostante sufficientemente ampia e
improvvisa da impedire al fornitore di CFD di chiudere la posizione
come richiesto della protezione di chiusura automatica al
raggiungimento del margine, portando cosi' il conto del cliente ad
avere un saldo negativo. In altre parole, importanti eventi di
mercato possono causare il gapping annullando l'efficacia della
protezione di chiusura automatica al raggiungimento del margine.
Lo scopo della protezione da saldo negativo e' di assicurare che le
perdite massime di un investitore dalla negoziazione in CFD, compresi
tutti i relativi costi, siano limitate al totale dei fondi relativi
alla negoziazione in CFD presenti nel conto di negoziazione in CFD
dell'investitore. Quanto sopra dovrebbe includere eventuali somme
ancora da versare in tale conto a titolo di utili netti della
chiusura di CFD aperti collegati con il conto in questione. Un
investitore non dovrebbe essere soggetto ad alcuna ulteriore
passivita' connessa con la negoziazione in CFD. Altri conti non
dovrebbero far parte del capitale a rischio dell'investitore. Nel
caso in cui un conto di negoziazione comprenda anche altri strumenti
finanziari (per esempio UCITS o azioni), saranno a rischio solamente
i fondi dedicati alla negoziazione in CFD, e non quelli dedicati ad
altri strumenti finanziari.
Lo scopo della protezione da saldo negativo e' anche di fornire un
meccanismo di sostegno nel caso di condizioni di mercato estreme.
Infatti, un rischio importante di forte danno che insorge in assenza
di protezione da saldo negativo e' la possibilita' che un investitore
si ritrovi in debito nei confronti di un'impresa a causa di
condizioni di mercato estreme. Tale situazione e' particolarmente
svantaggiosa per gli investitori sprovvisti di un consistente
patrimonio liquido. Pertanto, in linea con le misure dell'ESMA, si
ritiene opportuno adottare la protezione da saldo negativo per i
conti di negoziazione in CFD come modalita' per ovviare a tale fonte
di possibile forte danno che comporta minimi costi per le imprese e
gli investitori.
Considerati gli effetti sugli intermediari che offrono CFD della
fornitura di protezione da saldo negativo cosi' come il sostanziale
danno nel quale i clienti al dettaglio potrebbero incorrere in
assenza di tale protezione, si ritiene che, in definitiva, la
protezione da saldo negativo sulla base del conto e' conforme alle
preoccupazioni individuate sulla protezione dell'investitore ed e'
proporzionata.
5.4 Avvertenze sui rischi.
Un'altra misura per affrontare i rischi per i clienti al dettaglio
in relazione ai CFD consiste nell'imporre alle imprese di fornire
avvertenze sui rischi standardizzate e specifiche per ciascuna
impresa, ivi incluse informazioni sulla percentuale di perdite
registrate sui conti dei rispettivi clienti al dettaglio. La Consob
ritiene necessario innalzare la qualita' delle avvertenze sui rischi
affinche' il cliente comprenda la natura altamente rischiosa e
complessa dei prodotti. In particolare, e' importante che venga
illustrato chiaramente al cliente la possibilita' di rapide perdite
che potrebbero essere superiori al capitale investito.
Tali avvertenze specifiche sui rischi sono volte a fornire ai
clienti al dettaglio informazioni essenziali in merito ai CFD, in
particolare sulla percentuale di conti al dettaglio aperti presso
l'impresa che subiscono perdite dalla negoziazione in tali prodotti.
Il requisito per gli intermediari fornitori di CFD di dichiarare la
percentuale di clienti al dettaglio che risultano in perdita e'
finalizzato a compensare la tendenza degli stessi intermediari ad
evidenziare maggiormente i profitti potenziali rispetto alle perdite.
Inoltre, le avvertenze in parola dovrebbero aiutare i clienti al
dettaglio a prendere una decisione informata sull'opportunita' di
investire in un prodotto ad alto rischio che ha piu' probabilita' di
produrre una perdita piuttosto che un guadagno.
Ciascun intermediario fornitore deve pertanto informare i propri
clienti della percentuale dei propri conti di negoziazione in CFD
detenuti da clienti al dettaglio che ha perso denaro nel corso
dell'ultimo periodo di 12 mesi. Per assicurare che il dato sia
costantemente aggiornato, tale calcolo deve essere rifatto su base
trimestrale. La percentuale riportata deve essere presentata in modo
semplice e chiaro all'interno di un'avvertenza sul rischio in ogni
comunicazione dell'intermediario fornitore.
Al fine di determinare se un conto e' in perdita deve tenersi conto
sia degli utili e delle perdite realizzati che di quelli non
realizzati. Gli utili e le perdite realizzati sono quelli relativi
alle posizioni in CFD che sono state chiuse durante il periodo di
calcolo. Gli utili e le perdite non realizzati sono quelli relativi
al valore delle posizioni aperte alla fine del periodo di calcolo. Al
fine di avere una rappresentazione completa della percentuale di
conti che hanno registrato un utile o una perdita, il calcolo deve
includere tutti i costi relativi alla negoziazione in CFD.
Gli intermediari fornitori di CFD che abbiano intrapreso tale
attivita' di recente e per quelli che non hanno aperto alcuna
posizione negli ultimi 12 mesi non e' possibile calcolare tale
percentuale relativamente al suddetto periodo. Tali intermediari
devono fornire un'avvertenza standardizzata sui rischi che citi le
percentuali riportate nell'Allegato 2 della presente delibera.
La Consob ritiene opportuno consentire di adattare l'avvertenza sui
rischi al tipo di canale di comunicazione utilizzato attraverso
un'avvertenza sui rischi abbreviata per le comunicazioni attraverso
un supporto non durevole quali le applicazioni per dispositivi mobili
o i post sui social media.
Al fine di superare le possibili difficolta' tecniche nell'uso
dell'avvertenza sui rischi abbreviata per le comunicazioni diverse da
quelle effettuate attraverso un supporto durevole o una pagina web a
causa dei limiti dei caratteri imposti dai fornitori di terzi, la
Consob consente un'avvertenza sui rischi con un numero di caratteri
ridotto che non e' destinata a sostituire l'avvertenza sui rischi
abbreviata.
L'utilizzo della avvertenza con un numero di caratteri ridotto e'
previsto solo nei casi in cui terzi abbiano fatto ricorso ad un
intermediario che per commercializzare i CFD impone un limite di
caratteri non compatibile con il numero dei caratteri compresi nelle
avvertenze sui rischi.
Le avvertenze sui rischi con un numero di caratteri ridotto
forniscono comunque ai clienti al dettaglio informazioni sulla
percentuale di conti al dettaglio in CFD che subiscono perdite
monetarie. Tuttavia, al fine di attirare l'attenzione dei clienti sul
fatto che possano sostenere il rischio significativo di perdere
denaro investendo in CFD, e' necessario che ogni comunicazione che
contenga un'avvertenza sui rischi con un numero di caratteri ridotto
debba anche includere un link diretto alla pagina web
dell'intermediario fornitore di CFD in cui sia visibile l'avvertenza
richiesta per supporti durevoli o pagine web.
5.5 La proibizione di benefici monetari e non.
Un'ulteriore misura per affrontare i rischi relativi alla
distribuzione di CFD ai clienti al dettaglio e' il divieto di
benefici monetari (per esempio i cosiddetti «bonus sulla
negoziazione») e di alcuni tipi di benefici non monetari. Le
promozioni attraverso cui vengono offerti bonus o altri incentivi ad
effettuare operazioni di investimento in CFD spesso distraggono i
clienti al dettaglio dalla natura altamente rischiosa di questi
prodotti, attirando quelli che, in assenza dei suddetti incentivi,
potrebbero non scegliere di effettuare tali operazioni di
investimento. I benefici proposti sono spesso subordinati alla
necessita' che i clienti effettuino depositi sul conto o eseguano un
certo volume di operazioni.
Tale divieto non riguarda tuttavia gli strumenti di informazione e
ricerca forniti ai clienti al dettaglio e relativi ai CFD in quanto
tali strumenti supportano il processo decisionale dei clienti.
6. Le misure e le limitazioni della Consob sono proporzionate in
rapporto alla natura dei rischi identificati, al livello di
sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato
interessati e al suo probabile impatto sugli investitori e i
partecipanti al mercato che potrebbero detenere, utilizzare o
trarre beneficio dai CFD (art. 42, paragrafo 2, lettera c) del
MIFIR).
Nonostante i requisiti di governance dei prodotti e gli ulteriori
requisiti normativi richiamati in precedenza, negli ultimi anni si e'
assistito all'estendersi dei danni associati alla
commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD ai
clienti al dettaglio.
Alla luce della dimensione e della natura del timore significativo
individuato in merito alla protezione degli investitori, la Consob
ritiene necessario e proporzionato imporre in via permanente
limitazioni alla commercializzazione, alla distribuzione o alla
vendita in Italia o dall'Italia di CFD ai clienti al dettaglio
laddove siano soddisfatte determinate condizioni.
Tali misure e limitazioni sono necessarie e proporzionate a
fronteggiare il significativo timore individuato in merito alla
protezione degli investitori. In generale, si ritiene che esse
riducano le perdite anomale e significative subite dai clienti al
dettaglio sui CFD e aumentino al contempo la consapevolezza dei
clienti al dettaglio circa i rischi connessi a tali prodotti. I
benefici ottenuti dall'affrontare le preoccupazioni relative alla
protezione degli investitori nei modi individuati sono superiori alle
potenziali conseguenze per gli intermediari fornitori di CFD, fra cui
l'eventuale riduzione delle entrate per gli stessi intermediari (a
causa dei minori volumi delle negoziazioni, delle minori spese di
transazione complessive pagate dai clienti e delle minori perdite da
parte dei clienti).
Inoltre, le misure e le limitazioni della Consob si applicano a
decorrere dal giorno successivo a quello di cessazione di efficacia
delle analoghe misure temporanee ESMA in materia. Cio' consente che
gli effetti benefici delle misure dell'ESMA in termini di protezione
degli investitori al dettaglio proseguano senza soluzione di
continuita' e senza ulteriori costi di implementazione a carico degli
intermediari.
7. Le misure e le limitazioni della Consob non hanno effetto
discriminatorio sui servizi o sulle attivita' fornite a partire da
un altro Stato membro (art. 42, paragrafo 2, lettera e) del MIFIR).
Le misure di cui alla presente delibera si applicano agli
intermediari fornitori di CFD con sede legale in Italia ed agli
intermediari fornitori con sede legale in un altro Stato Membro. Le
imprese d'investimento con sede legale in un altro Stato Membro che
offrono servizi d'investimento in Italia rientrano nell'ambito di
applicazione delle misure oggetto della presente delibera cosi' come
quelle aventi sede in Italia. Non si ritiene quindi che le misure
abbiano effetto discriminatorio sui servizi o sulle attivita' fornite
a partire da un altro Stato membro in quanto le stesse si applicano
alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di CFD a
prescindere dallo Stato membro da cui tali servizi o attivita' sono
svolti.
8. Consultazioni e comunicazioni (art. 42, paragrafo 2, lettere d) ed
f) del MIFIR e art. 42, par. 3).
La Consob ha consultato, ai sensi dell'art. 42, par. 2, let. d) del
MIFIR, le Autorita' nazionali competenti degli altri Stati
dell'Unione, in quanto potenzialmente interessate dalle misure
oggetto della presente delibera. Non sono pervenute obiezioni da
parte di tali Autorita'.
La Consob ha altresi' consultato, ai sensi dell'art. 42, par. 2,
let. f) del MIFIR, il Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo, che non ha sollevato obiezioni sulle misure
oggetto della presente delibera.
La Consob ha effettuato, ai sensi dell'art. 42, par. 3, del MIFIR,
la comunicazione all'ESMA e alle Autorita' nazionali competenti degli
altri Stati dell'Unione. L'ESMA ha rilasciato il proprio parere, ai
sensi dell'art. 43, par. 2, del MIFIR, ritenendo le misure oggetto
della presente delibera giustificate e proporzionate; il parere e'
stato pubblicato nel sito internet dell'ESMA.
Delibera:
Art. 1
Definizioni
Ai fini della presente delibera si applicano le definizioni
seguenti:
(a) «contratto differenziale» o «CFD» significa un derivato
diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario a termine
standardizzato («future»), «swap» o contratto a termine sui tassi
d'interesse, il cui scopo e' di attribuire al detentore
un'esposizione lunga o corta alle variazioni del prezzo, del livello
o del valore di un sottostante, indipendentemente dal fatto che la
negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, e la cui
esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in
contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle
parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che
determini la risoluzione del contratto);
(b) «benefici non monetari esclusi» significa qualsiasi beneficio
non monetario diverso da strumenti di informazione e di ricerca
riferiti ai CFD;
(c) «margine iniziale» significa qualsiasi pagamento effettuato
al fine di concludere un CFD, a esclusione delle commissioni, delle
spese di transazione e di ogni altro costo connesso;
(d) «protezione tramite margine iniziale» significa il margine
iniziale cosi' come definito nell'allegato I;
(e) «protezione di chiusura al raggiungimento del margine»
significa la chiusura di uno o piu' CFD aperti di clienti al
dettaglio ai termini piu' favorevoli per il cliente ai sensi degli
articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi
presenti nel conto di negoziazione in CFD e degli utili netti non
realizzati di tutti i CFD aperti collegati a tale conto scende a meno
della meta' del totale della protezione tramite margine iniziale per
tutti i predetti CFD aperti;
(f) «protezione da saldo negativo» significa il limite delle
passivita' totali di un cliente al dettaglio per tutti i CFD
collegati a un conto di negoziazione in CFD con un intermediario
fornitore di tali strumenti, relative ai fondi presenti in detto
conto di negoziazione.
(1) Decisione ESMA (UE) 2018/796 dell'Autorita' europea degli
strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di
limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione
europea conformemente all'art. 40 del regolamento (UE) n.
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 1°
giugnio 2018, pag. 50).
(2) Cfr., da ultimo, Decisione ESMA (UE) 2019/679 del 17 aprile 2019.
(3) I CFD non soddisfano i criteri per poter essere considerati
strumenti finanziari non complessi a norma del combinato disposto
dell'art. 25, paragrafo 4, della direttiva MIFID 2 e dall'art. 57
del regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione, del
25 aprile 2016, che integra la direttiva MIFID 2 per quanto
riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio
dell'attivita' delle imprese di investimento e le definizioni di
taluni termini ai fini di detta direttiva, (GU L 87 del 31 marzo
2017, pag. 1).
(4) Cfr. anche art. 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento
delegato (UE) n. 2017/567 della Commissione e, in particolare, il
penultimo sotto fattore ivi elencato, ossia l'utilizzo, tra
l'altro, di terminologia fuorviante in quanto implica livelli
maggiori di sicurezza rispetto a quelli possibili o probabili.
(5) Cfr. decisione ESMA (UE) 2018/796 paragrafo 2.3.
(6) Cfr. Decisione ESMA (UE) n. 2019/155 paragrafo 6.
(7) Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio
e assicurativi preassemblati, GU L 352 del 9 dicembre 2014, pag.
1.