IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'Unione europea
all'epoca  vigente,  nonche'  dei  relativi  fascicoli  tecnici,  ivi
compreso  il  disciplinare  consolidato  della  DOP  «Venezia»  e  il
relativo documento unico riepilogtivo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOP; 
  Vista la documentata domanda presentata dal Consorzio  tutela  vini
«Venezia», con sede in Portobuffole' (Treviso), per il tramite  della
Regione Veneto, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto
ministeriale 7 novembre 2012, intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini «Venezia»; 
  Visto il  parere  favorevole  della  Regione  Veneto  sulla  citata
proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10 e, in particolare: 
    e' stato acquisito il parere favorevole  del  Comitato  nazionale
vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12  dicembre  2016,  n.
238, espresso nella riunione del 20 settembre 2018; 
    e' stata pubblicata la  proposta  di  modifica  del  disciplinare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  242  del  17
ottobre 2018; 
    entro il termine previsto di sessanta giorni dalla predetta  data
di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti  osservazioni
sulla citata proposta di modifica, da parte di soggetti interessati; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche  «non  minori»  ai  sensi  della   preesistente   normativa
dell'Unione  europea  sono  da  considerare   in   parte   «modifiche
ordinarie» e in  parte  «modifiche  unionali»,  le  quali,  ai  sensi
dell'art. 15, paragrafo 3, del citato regolamento UE n. 33/2019, sono
da separare ai  fini  del  loro  distinto  seguito  procedurale,  che
comporta, in caso di esito positivo della valutazione, l'approvazione
delle   «modifiche   ordinarie»   con   provvedimento   nazionale   e
l'approvazione delle «modifiche unionali» con decisione comunitaria; 
  Ritenuto  che,  a  seguito  dell'esito  positivo   della   predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019
sussistono i requisiti per  approvare  con  il  presente  decreto  le
«modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica  del
disciplinare di produzione della DOP dei vini «Venezia» e il relativo
documento unico  consolidato  con  le  stesse  modifiche,  mentre  si
rimanda ad altro provvedimento ministeriale la definizione  dell'iter
procedurale nazionale  delle  «modifiche  unionali»  contenute  nella
stessa domanda, per l'ulteriore seguito presso la Commissione U.E.; 
  Ritenuto inoltre che, in relazione alle norme di etichettatura,  il
sinonimo Pinot delle varieta' Pinot  bianco,  Pinot  grigio  e  Pinot
nero, di cui agli articoli 1, 2, 4 e 6 della proposta di modifica del
disciplinare, e' stato riservato ai vini  spumanti,  ai  sensi  della
vigente  normativa  dell'Unione  europea  (regolamento  delegato   UE
2019/33) e nazionale (decreto ministeriale 13 agosto 2012); 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione  U.E.,  tramite  il  sistema  informativo
messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1,  lettera  a)
del regolamento (UE) n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti,  in
particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli  uffici
dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi  decreti  di
incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei  provvedimenti
relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione  della  DOP  dei  vini  «Venezia»,
cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e
da ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014
richiamati in premessa, sono approvate le  «modifiche  ordinarie»  di
cui  alla  proposta  pubblicata  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 242 del 17 ottobre 2018. 
  2. Il disciplinare di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Venezia»
consolidato con «modifiche ordinarie» di cui al precedente  comma  ed
il relativo documento  unico  consolidato,  figurano  rispettivamente
agli allegati A e B del presente decreto.