IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco,  a  norma  dell'art.  48,  comma  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo  30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista  la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso  umano   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,  in  particolare  il  capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219,  concernente
l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE, in  particolare  il
capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto l'art. 8 della legge 24 dicembre 1993,  n.  537,  concernente
«Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica»   che   prevede   la
classificazione  dei  medicinali  erogabili  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 12  del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,
recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.
326,  che  dispone  la  contrattazione  del  prezzo  per  i  prodotti
rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di
autorizzazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo
2001 recante «Individuazione dei criteri per  la  contrattazione  del
prezzo dei farmaci»; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto l'art. 11, comma 1 del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni, che dispone che  «entro  il
30 settembre 2015, l'AIFA conclude le procedure di rinegoziazione con
le aziende farmaceutiche volte alla riduzione del prezzo di  rimborso
dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale [...]»; 
  Visto  altresi'  l'art.  48,  comma  33-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere
lo sviluppo del Paese e per la correzione  dell'andamento  dei  conti
pubblici», convertito, con modificazioni,  nella  legge  24  novembre
2003, n. 326,  che  dispone  che  «alla  scadenza  del  brevetto  sul
principio  attivo  di  un  medicinale  biotecnologico  e  in  assenza
dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo
relativa   ad   un   medicinale   biosimilare   o    terapeuticamente
assimilabile, l'agenzia avvia una nuova procedura  di  contrattazione
del   prezzo,   ai   sensi   del   comma   33,   con   il    titolare
dell'autorizzazione   in   commercio    del    medesimo    medicinale
biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte  del
Servizio sanitario nazionale»; 
  Vista la  determina  25  settembre  2015,  n.  1252,  e  successive
integrazioni e  modificazioni,  concernente  la  «Rinegoziazione  del
prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  227  del  30  settembre  2015,  nonche'   la
successiva determina 12 ottobre 2015,  n.  1313,  recante  «Rettifica
della determina n. 1252/2015 del 25  settembre  2015,  relativa  alla
rinegoziazione del prezzo di rimborso dei medicinali biotecnologici»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015; 
  Vista  la  determina  6  ottobre  2015,  n.  1267,   e   successive
integrazioni e modificazioni, concernente «Rinegoziazione del  prezzi
di rimborso dei medicinali  per  uso  umano  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale,  nell'ambito  di  raggruppamenti  di  medicinali
terapeuticamente  assimilabili»  e,  in  particolare,  l'allegato   C
contenente l'elenco delle  specialita'  medicinali  per  le  quali  i
titolari di A.I.C. corrispondono un rimborso  alle  regioni,  con  le
modalita' gia' consentite del  pay-back,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2015; 
  Vista  la  determina  24  novembre  2015,  n.  1525,  e  successive
integrazioni e modificazioni, recante «Procedura  di  pay-back  (art.
9-ter, commi 10, lettera  b)  e  11  del  decreto-legge  n.  78/2015,
convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  125/2015)  -  anni
2015-2016-2017», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  282  del  3
dicembre 2015; 
  Visto l'accordo negoziale stipulato ai sensi dell'art. 11, comma  1
del decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  tra  l'AIFA  e  la
Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l., con cui e' stato  concordato  che
il risparmio di spesa per il Servizio  sanitario  nazionale  previsto
sarebbe  stato  conseguito  attraverso  la  corresponsione  da  parte
dell'azienda di un  rimborso  alle  regioni,  con  le  modalita'  del
pay-back, fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione,  secondo
gli importi ivi previsti; 
  Tenuto conto che, a seguito dell'accordo  negoziale  in  questione,
l'AIFA  ha  ritenuto  necessario  definire  le  condizioni  negoziali
applicabili ai medicinali  oggetto  dell'accordo  a  partire  dal  1°
gennaio 2018; 
  Visto il procedimento avviato d'ufficio nei confronti  della  ditta
Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. volto alla verifica della volonta'
della  stessa  di  confermare  le   condizioni   negoziali   previste
nell'accordo negoziale  stipulato  ai  sensi  dell'11,  comma  1  del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, oppure di  accedere  ad  una
rinegoziazione dello stesso ai sensi della delibera CIPE n. 3/2001; 
  Vista   la    disponibilita'    manifestata    dalla    Mundipharma
Pharmaceuticals S.r.l.  di  rinegoziare  con  AIFA  l'accordo  e,  in
particolare, la proposta negoziale pervenuta dalla stessa; 
  Vista il parere del Comitato prezzi e rimborso espresso  in  merito
alla suddetta proposta in data 20 febbraio 2019; 
  Visto l'esito della procedura  negoziale  in  cui  l'agenzia  e  la
Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. sono pervenute, in contraddittorio
tra  loro,  ad  un  accordo  in  ordine  alla  rinegoziazione   delle
condizioni  negoziali  con  riferimento  al  medicinale  «Flutiformo»
(A.I.C. n. 042294); 
  Vista la deliberazione n. 18 del 16 maggio 2019  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Rinegoziazione condizioni negoziali 
 
  Relativamente  alle   confezioni   sottoindicate   del   medicinale
FLUTIFORMO. 
  Confezioni: 
  «50   microgrammi/5   microgrammi   per   erogazione,   sospensione
pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni; 
  A.I.C. n. 042294013 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': A; 
  «125  microgrammi/5   microgrammi   per   erogazione,   sospensione
pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni; 
  A.I.C. n. 042294025 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': A; 
  «250  microgrammi/10  microgrammi   per   erogazione,   sospensione
pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni; 
  A.I.C. n. 042294037 (in base 10); 
  classe di rimborsabilita': A. 
  L'azienda dovra' provvedere al pagamento di un  pay-back,  pari  al
valore indicato alle distinte regioni come riportato nell'allegato 1,
come da condizioni negoziali. 
  E' fatta salva la necessita' di prevedere la conferma del  pay-back
annuo  per  i  periodi  successivi  a  quelli  oggetto  del  presente
provvedimento  in  caso  di  rinnovo  automatico   delle   condizioni
negoziali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.