IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  nonche'  il
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n.
133, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone, tra
l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  il
quale dispone che, a decorrere dal 2012, le assunzioni dei  segretari
comunali e provinciali sono  autorizzate  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 66, comma 10, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  per
un numero di unita' non superiore all'80 per cento di quelle  cessate
dal servizio nel corso dell'anno precedente; 
  Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del  2001,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
autorizzati  l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e  le   relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie  e  degli  enti  pubblici  non
economici; 
  Visto l'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
stabilisce l'obbligatorieta', per ogni comune ed ogni  provincia,  di
avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per  la
gestione dell'albo dei segretari  comunali  e  provinciali,  iscritto
all'apposito albo  previsto  dal  successivo  art.  98  dello  stesso
decreto; 
  Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo  dei
segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  stabilisce  che  il  Ministero
dell'interno succede a titolo universale alla predetta Agenzia  e  le
risorse strumentali e di personale ivi in servizio,  comprensive  del
fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo; 
  Visto l'art. 55 del  CCNL  dei  segretari  comunali  e  provinciali
sottoscritto il 16 maggio 2001, secondo cui  «Il  segretario  il  cui
rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di  dimissioni  puo'
richiedere all'Agenzia nazionale, entro cinque anni dalla data  delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In  caso
di accoglimento della richiesta, il segretario e'  ricollocato  nella
medesima fascia professionale posseduta al momento delle  dimissioni.
[...] la ricostituzione del rapporto di lavoro  e'  subordinata  alla
disponibilita' del corrispondente posto nel numero complessivo  degli
iscritti all'albo»; 
  Visto il decreto prefettizio del 17 gennaio 2019, n. 743, trasmesso
con nota in pari data, n. 759, con cui il Ministero dell'interno - ex
AGES ha chiesto l'autorizzazione alla ricostituzione del rapporto  di
lavoro di un segretario comunale  e  provinciale,  dott.ssa  Annalisa
Iannella, nata a Benevento il 27 giugno 1977 e  cancellata  dall'Albo
nazionale dei segretari comunali e provinciali in data 1° marzo 2017; 
  Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 17  gennaio
2019, n. 743, il Ministero dell'interno - ex AGES ha  comunicato  che
alla  data  del  9  gennaio  2019  risultano  in  servizio  n.  2.963
segretari,  di  cui  n.  2.702  titolari   di   sede,   n.   149   in
disponibilita',  n.  73  in  comando  o  in  utilizzo  presso   altra
amministrazione, n. 4 in utilizzo presso l'Albo nazionale, n.  32  in
aspettativa, due in distacco sindacale  e  uno  fuori  ruolo  e  che,
pertanto,  la  situazione  aggiornata  e'  la   seguente:   sedi   di
segreteria, sia singole che convenzionate, n. 4.540; sedi vacanti  n.
1.838; fabbisogno di segretari comunali e provinciali n. 1.577; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24
aprile 2018, registrato alla Corte  dei  conti  il  17  maggio  2018,
Reg.ne Succ. n. 1066, con il quale il  Ministero  dell'interno  -  ex
Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e
provinciali  (AGES)  e'  stato  autorizzato  ad   avviare   procedure
concorsuali, relative al corso-concorso  COA6,  e  a  procedere  alle
relative assunzioni, per  n.  224  unita'  di  segretari  comunali  e
provinciali, a valere sul residuo delle cessazioni relative  all'anno
2015 e all'80% delle cessazioni verificatesi nel biennio 2016-2017; 
  Considerato che  sulle  facolta'  di  assunzione  conseguenti  alle
cessazioni verificatesi nel triennio 2015-2017 residuano n. 69 unita'
autorizzabili; 
  Considerato che la somma del numero dei segretari in servizio e del
numero dei segretari per i  quali  e'  autorizzata  con  il  presente
provvedimento l'assunzione e' inferiore alle sedi disponibili  e  che
la  riammissione  in  servizio  richiesta  risulta  coerente  con  il
fabbisogno; 
  Considerato  che,  in  forza  della   specificita'   dello   status
giuridico, il segretario e' titolare di un rapporto di lavoro con  il
Ministero  dell'interno  -  ex  Agenzia  autonoma  per  la   gestione
dell'albo  dei  segretari  comunali  e  provinciali  (AGES),  che  si
instaura con la prima nomina  e  la  conseguente  presa  di  servizio
presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto  di
dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresi',
l'obbligo di erogazione del trattamento economico; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
giugno 2018 con cui al Ministro senza portafoglio, sen.  avv.  Giulia
Bongiorno, e' conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni  al  Ministro  per  la
pubblica amministrazione sen. avv. Giulia Bongiorno; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'interno - ex Agenzia autonoma per la  gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES) e'  autorizzato
a ricostituire il rapporto  di  lavoro,  nella  fascia  professionale
posseduta al momento della cessazione dal servizio, di un  segretario
comunale e provinciale, come da richiesta richiamata nelle  premesse,
nel  limite  delle  unita'  assumibili  conseguenti  alle  cessazioni
verificatesi nel biennio 2016-2017. 
  2. Gli oneri connessi alla ricostituzione del rapporto di lavoro di
cui al comma 1 sono posti a carico del  bilancio  degli  enti  locali
presso i quali il  segretario  prestera'  servizio,  in  qualita'  di
titolare. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 5 giugno 2019 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                         Bongiorno                    
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
           Tria           
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2019 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1354