IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la direttiva n.  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario  relativo
ai  medicinali  per  uso   umano   e   successive   modificazioni   e
integrazioni,  in  particolare  il  capo  IV  (Procedura   di   mutuo
riconoscimento e procedura decentrata); 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219  concernente
l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano nonche' della direttiva n. 2003/94/CE,  in  particolare
il capo V (Procedura di mutuo riconoscimento e procedura decentrata); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni  recante  «Nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Vista la determina recante «Rinegoziazione del medicinale  per  uso
umano «Roactemra», ai sensi dell'art. 8, comma  10,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del
17 giugno 2019, concernente la rinegoziazione del medicinale per  uso
umano ROACTEMRA, nella titolarita' della societa' Roche  Registration
GmbH; 
  Considerato che occorre rettificare il suddetto  provvedimento  per
errore  materiale  in  ordine  alle  indicazioni   terapeutiche   del
medicinale rimborsate dal Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                Rettifica della determina n. 927/2019 
                          del 4 giugno 2019 
 
  E' rettificata, nei  termini  che  seguono,  la  determina  recante
«Rinegoziazione del medicinale per uso umano  «Roactemra»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537»
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  140  del  17  giugno  2019,
concernente la rinegoziazione del medicinale per uso umano ROACTEMRA: 
  all'art. 1 (classificazione ai fini della rimborsabilita') dove  e'
scritto: 
    «Il  medicinale  ROACTEMRA  e'  rinegoziato  alle  condizioni  di
seguito indicate: 
      indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
        "Roactemra" sottocute in associazione con metotressato  (MTX)
e' indicato per: 
          il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) grave, attiva e
progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX. 
          il trattamento  dell'AR  attiva  da  moderata  a  grave  in
pazienti adulti  che  non  abbiano  risposto  adeguatamente  o  siano
intolleranti  a  precedente  terapia   con   uno   o   piu'   farmaci
antireumatici modificanti  la  malattia  (DMARD)  o  antagonisti  del
fattore di necrosi tumorale (TNF). 
  In  questi  pazienti  "Roactemra"  puo'  essere  somministrato   in
monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia  inappropriato
continuare un trattamento con MTX. 
  "Roactemra" ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione
del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare
le  funzioni  fisiche  quando  somministrato  in   associazione   con
metotressato»; 
  leggasi: 
    «Il  medicinale  ROACTEMRA  e'  rinegoziato  alle  condizioni  di
seguito indicate: 
      indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
        "Roactemra"  in  associazione  con  metotressato   (MTX)   e'
indicato per: 
          il trattamento dell'artrite reumatoide (AR) grave, attiva e
progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX; 
          il trattamento  dell'AR  attiva  da  moderata  a  grave  in
pazienti adulti  che  non  abbiano  risposto  adeguatamente  o  siano
intolleranti  a  precedente  terapia   con   uno   o   piu'   farmaci
antireumatici modificanti  la  malattia  (DMARD)  o  antagonisti  del
fattore di necrosi tumorale (TNF). 
  In questi pazienti "Roactemra" puo' essere dato in  monoterapia  in
caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato  continuare  un
trattamento con MTX. 
  "Roactemra" e' indicato per il trattamento dell'artrite  idiopatica
giovanile sistemica (AIGs)  attiva  in  pazienti  di  eta'  uguale  o
superiore  ai  2  anni  che  non  abbiano  risposto  adeguatamente  a
precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS)
e corticosteroidi sistemici. "Roactemra" puo' essere somministrato in
monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o  quando  il  trattamento
con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX. 
  "Roactemra" in combinazione con metotressato (MTX) e' indicato  per
il trattamento della poliartritre idiopatica giovanile (AIGp; fattore
reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti  di
3 eta' uguale  o  superiore  ai  2  anni  che  non  abbiano  risposto
adeguatamente a precedente terapia con MTX. "Roactemra"  puo'  essere
somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX  o  quando
sia inappropriato continuare un trattamento con MTX».