IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2017,  con
la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche
verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto
2017 nel territorio della Regione Veneto; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  24  luglio  2018,
con la quale il predetto stato di emergenza  e'  stato  prorogato  di
ulteriori dodici mesi; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 515 del 27  marzo  2018,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione  civile  in  conseguenza  delle   eccezionali   avversita'
atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il  4,
5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  Acquisita l'intesa della Regione Veneto  con  nota  del  24  giugno
2019; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Veneto  e'   individuata   quale   Amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore della struttura
regionale «Direzione  gestione  post  emergenze  connesse  ad  eventi
calamitosi ed altre attivita'  commissariali»  della  Regione  Veneto
prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali  in  via  ordinaria
nel  coordinamento  degli   interventi,   conseguenti   agli   eventi
calamitosi in premessa indicati, pianificati e non  ancora  ultimati.
Egli e' autorizzato, entro sei mesi  dalla  data  di  adozione  della
presente ordinanza, a redigere  una  rimodulazione  del  piano  degli
interventi di cui all'art. 1, comma 4  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 515 del  27  marzo  2018,  da
sottoporre ad approvazione del Dipartimento della protezione  civile.
Egli provvede, entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
adozione della presente ordinanza e sulla base  della  documentazione
amministrativo-contabile inerente  la  gestione  commissariale,  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle  opere
realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il commissario  delegato  nominato
ai sensi dell'art. 1, comma 1 della citata  ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione  civile  n.  515/2018  provvede,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  della  presente  ordinanza
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il soggetto di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito,  per
l'espletamento  delle  iniziative  di  competenza  si  avvale   delle
strutture organizzative della regione  nonche'  della  collaborazione
degli enti territoriali e non territoriali  e  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il soggetto di cui al comma 2 e' autorizzato
a gestire, in qualita' di  autorita'  ordinariamente  competente,  la
contabilita' speciale n. 6089, aperta ai sensi dell'art. 3,  comma  2
della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 515/2018 ed al medesimo gia' intestata, fino al  20  giugno
2021. Il predetto soggetto e' tenuto a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
della struttura regionale «Direzione gestione post emergenze connesse
ad eventi calamitosi ed altre attivita' commissariali» della  Regione
Veneto puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori  interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale  piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
protezione civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto ovvero, ove
si tratti di altra  amministrazione,  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al comma 6. 
  8.  Non  e'  consentito   l'impiego   delle   risorse   finanziarie
disponibili sulla contabilita' speciale di cui  al  comma  5  per  la
realizzazione di interventi diversi da  quelli  contenuti  nel  piano
approvato dal Dipartimento della protezione civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  Fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il direttore della struttura regionale «Direzione gestione post
emergenze  connesse  ad  eventi   calamitosi   ed   altre   attivita'
commissariali» della Regione Veneto, a seguito della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 luglio 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli