IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa'  coperativa
edilizia a r.l.», con sede in  Roma,  codice  fiscale  n.  9700500058
conclusa in data in data 16 giugno 2018 con la proposta  di  adozione
del   provvedimento   di   gestione   commissariale   cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di trenta  giorni
le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento risultavano ancora in essere le seguenti  irregolarita':
1. la cooperativa, avendo  volontariamente  soppresso  dallo  statuto
sociale le clausole mutualistiche, non ha  adempiuto  all'obbligo  di
devoluzione   del   patrimonio   sociale   previsto   nel    bilancio
straordinario approvato in data 7 maggio  2014;  2.  la  cooperativa,
avendo superato i limiti dettati dall'art.  2519  del codice  civile,
non ha nominato l'organo preposto alla  revisione  legale  dei  conti
cosi' come previsto dall'art.  2409-bis  del  codice  civile;  3.  la
cooperativa non ha  provveduto  al  cambio  di  sezione,  passando  a
mutualita' diversa da quella prevalente, presso l'albo delle societa'
cooperative. 
  Considerato che alla cooperativa e' stato inoltre contestato che, a
seguito  di  precedente  provvedimento  di   gestione   commissariale
disposto con d.d. del 5 agosto 2015 e concluso in data 28 marzo  2017
con la ricostituzione degli organi sociali, non avesse avviato quelle
procedure richieste da questo ufficio con la nota ministeriale del 19
aprile 2017, n. 151200, necessarie alla regolarizzazione del suddetto
mancato adempimento in merito alla devoluzione del patrimonio sociale
ai fondi mutualistici. 
  Vista la nota  n.  386621  del  9  novembre  2018  con  cui  questa
Autorita' di vigilanza comunicava a mezzo Pec, ai sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  di   cui
all'art.    2545-sexiesdecies,    quarto    comma,     del     codice
civile contestando il permanere delle predette gravi irregolarita'; 
  Visto il d.d. n. 3 SGC/2019 del 25 gennaio 2019 con  cui  e'  stata
disposta  la  gestione  commissariale  dell'ente  con  nomina  di  un
commissario per  specifici  adempimenti  ex  art.  2545-sexiesdecies,
quarto comma del codice civile nella persona del sig. Massimo Caucci,
Presidente del consiglio  di  amministrazione  della  cooperativa  in
argomento; 
  Preso atto  dell'inadempimento  del  Presidente  del  consiglio  di
amministrazione  dell'ente  al  predetto  decreto   direttoriale   n.
3/SGC/2019  del  25  gennaio  2019,  anche  considerando  la  tardiva
accettazione dell'incarico, avvenuta solo in data  5  aprile  2019  a
seguito  di  sollecito  di  questa  Autorita'  di  vigilanza  del  18
febbraio, inadempimento tuttora sussistente a fronte delle successive
diffide ad adempiere di questa Autorita' di vigilanza del  30  aprile
2019 e da ultimo del 4 giugno 2019, rimaste senza riscontro alcuno; 
  Vista la nota ministeriale n. 163469, regolarmente consegnata  alla
casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in  data  25
giugno 2019, ai sensi dell'art.7 della legge n.  241/1990,  e'  stata
disposta nei  confronti  dell'ente  la  comunicazione  di  avvio  del
procedimento   per   l'adozione   del   provvedimento   di   gestione
commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso  atto,  altresi',  che  entro  il   termine   di dieci giorni
stabilito nella citata comunicazione di avvio del  procedimento,  non
sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole espresso dal comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 17 aprile 2019; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Giuseppe Leone; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«I.B.I.S. - societa' coperativa edilizia a r.l.», con sede  in  Roma,
codice fiscale n. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941 e'
revocato.