IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                 ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale  da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i  regolamenti  (UE)  n.
1305/2013 sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),  (UE)  n.  1306/2013
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio  della  politica
agricola comune,  (UE)  n.  1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti
diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno  previsti
dalla  politica  agricola   comune,   (UE)   n.   1308/2013   recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti  agricoli  e  (UE)  n.
652/2014 che fissa  le  disposizioni  per  la  gestione  delle  spese
relative alla filiera alimentare, alla salute e  al  benessere  degli
animali, alla  sanita'  delle  piante  e  al  materiale  riproduttivo
vegetale; 
  Visto, in particolare, l'art. 36 del  citato  regolamento  (UE)  n.
1305/2013,  cosi'  come  modificato  dal  suddetto  regolamento  (UE)
2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno  finanziario  per  il
pagamento di premi di assicurazione del  raccolto,  degli  animali  e
delle piante a fronte del  rischio  di  perdite  economiche  per  gli
agricoltori  causate  da  avversita'  atmosferiche,  da  epizoozie  o
fitopatie,  da  infestazioni  parassitarie  o  dal   verificarsi   di
un'emergenza ambientale e  per  gli  importi  versati  dai  fondi  di
mutualizzazione per il pagamento di  compensazioni  finanziarie  agli
agricoltori in caso  di  perdite  economiche  causate  da  avversita'
atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie  o
da  infestazioni  parassitarie  o  dal  verificarsi  di  un'emergenza
ambientale; 
  Considerato il programma di  sviluppo  rurale  nazionale  approvato
dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre
2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9  ottobre
2018,  e  in  particolare  le  sottomisure  17.1  «Assicurazione  del
raccolto,  degli  animali  e  delle  piante»   e   17.2   «Fondi   di
mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le
fitopatie, per  le  infestazioni  parassitarie  e  per  le  emergenze
ambientali»; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004,  recante  le  modalita'  per  stabilire  i
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Considerato il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo  2015,  n.  59,  relativo  alla
semplificazione della  gestione  della  PAC  2014-2020  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ed  in  particolare  il  capo   III
riguardante la gestione del rischio; 
  Considerate le lettere  b)  ed  f),  dell'allegato  B,  del  citato
decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del  Piano
assicurativo  individuale  (PAI)  e  del  Piano  di   mutualizzazione
individuale, propedeutici alla  stipula  delle  polizze  assicurative
agricole  agevolate   e   ai   fini   dell'adesione   ai   fondi   di
mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1  e  17.2
del programma  nazionale  di  sviluppo  rurale  citato,  per  la  cui
elaborazione sono necessari, tra l'altro, i  prezzi  unitari  massimi
stabiliti dal presente decreto; 
  Vista  la  legge  9  agosto  2018,  n.  97,  di  conversione,   con
modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, ai sensi  del
quale il Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali
assume  la  denominazione:  «Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101,  di  modifica
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di
protezione dei dati personali»,  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) 2016/679; 
  Ritenuto  opportuno  che   per   la   determinazione   dei   valori
assicurabili   con   polizze   agevolate,   nel   caso    di    nuovi
prodotti/varieta' di cui non si  dispone  della  rilevazione  storica
triennale, cosi' come previsto all'art. 127, comma 3, della legge  23
dicembre 2000,  n.  388  e  all'art.  2,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla  rilevazione  dei  prezzi
prendendo in considerazione un numero inferiore di anni; 
  Visto il decreto  ministeriale  10  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2015, n.  140,  con  il  quale  sono
stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da
vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante
ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi»,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2015; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2016,  n.  86,  con  il  quale  sono
stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da
vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante
ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi»,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2016; 
  Visto il decreto  ministeriale  28  marzo  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2017, n.  111,  con  il  quale  sono
stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da
vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante
ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi»,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2017; 
  Visto il decreto  ministeriale  6  luglio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2018, n.  195,  con  il  quale  sono
stabiliti, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei prodotti «Uva da
vino  DOP  -  Colli  Cimini  bianco  e  rosso»  e  «Vivai  di  piante
ornamentali  sotto  serra  -  Camelia  e  Azalea  rododendro  simsi»,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione  nell'anno
2018; 
  Visto il decreto ministeriale 29  ottobre  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2018, n. 295, con  il  quale  sono
state  modificate  le  codifiche  di  talune  produzioni  zootecniche
applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al  mercato
agevolato e per l'adesione ai fondi  di  mutualizzazione  degli  anni
2016, 2017 e 2018; 
  Visto il decreto ministeriale 21  gennaio  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2019, n. 87, con il quale  e'  stato
approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019; 
  Preso atto dei prezzi medi di  mercato  delle  produzioni  agricole
rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2016 al 2018 ai sensi  dell'art.
127, comma 3, della legge n. 388/2000, trasmessi con  nota  n.  21338
dell'8 maggio 2019; 
  Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019,  n.  2775,  registrato
alla Corte dei conti in data 8 aprile 2019, reg. n.  245,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 2019, n. 97, con il quale sono
stabiliti i prezzi unitari massimi  di  alcune  produzioni  agricole,
delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento  delle  carcasse
animali, utilizzabili per la determinazione dei  valori  assicurabili
al mercato agevolato e per l'adesione  ai  fondi  di  mutualizzazione
nell'anno 2019; 
  Esaminata  la   comunicazione   dell'AIA   (Associazione   italiana
allevatori) del 19 aprile 2019, di  integrazione  dei  costi  per  lo
smaltimento delle carcasse scarti d'incubatoio degli  avicoli  (gusci
ed embrioni), derivanti dalle  nuove  convenzioni  stipulate  con  le
ditte autorizzate; 
  Ritenuto, per l'anno 2019, di parametrare gli importi massimi entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori delle produzioni agricole assicurabili  e  dei  valori  ai
fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, alla media dei prezzi
dei singoli prodotti trasmessi dall'ISMEA, per le produzioni vegetali
e zootecniche, e ai costi per lo smaltimento delle  carcasse  animali
comunicati dall'AIA, per gli scarti d'incubatoio degli avicoli (gusci
ed embrioni), ad eccezione dei costi validi per la  Regione  Piemonte
in quanto gia'  presenti  nel  precedente  elenco  approvato  con  il
succitato decreto ministeriale 12 marzo 2019; 
  Visto il  decreto  dell'Autorita'  di  gestione  del  PSRN  del  22
novembre 2017, n. 29966, con il quale e' stata definita la  procedura
di approvazione dei prezzi unitari massimi; 
  Preso atto, inoltre, delle rettifiche ai summenzionati  decreti  di
individuazione dei prezzi unitari massimi  relativi  alle  annualita'
2015, 2016, 2017 e 2018, comunicate dall'ISMEA  con  la  citata  nota
dell'8 maggio 2019; 
  Ritenuto, inoltre, di dover procedere alla rettifica e integrazione
dei decreti di individuazione dei prezzi unitari massimi relativi  ai
prodotti «Uva da vino DOP - Colli Cimini bianco e rosso» e «Vivai  di
piante ornamentali sotto serra - Camelia e Azalea  rododendro  simsi»
per le annualita' 2015, 2016, 2017 e 2018; 
  Visto l'esito positivo dei  controlli  effettuati  dal  funzionario
istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data
9 maggio 2019, prot. 20544; 
  Tenuto conto della necessita' di  incrementare  per  le  produzioni
biologiche il prezzo del  corrispondente  prodotto  ottenuto  con  le
tecniche  agronomiche  ordinarie,  a  conclusione  del   periodo   di
conversione,  tenendo  altresi'  conto  della  riduzione  delle  rese
benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale; 
  Ritenuto necessario approvare un secondo elenco di  prezzi  unitari
massimi  riguardante  ulteriori  produzioni  agricole  e   costi   di
smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione
dei valori assicurabili al mercato  agevolato  e  per  l'adesione  ai
fondi di mutualizzazione nell'anno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Rettifiche ai decreti relativi alle annualita' precedenti 
 
  1. I dati relativi alla codifica dei prodotti «Uva da  vino  DOP  -
Colli Cimini bianco e rosso» e  ai  prezzi  dei  prodotti  «Vivai  di
piante ornamentali sotto serra - Camelia e Azalea  rododendro  simsi»
di cui ai decreti 10 marzo 2015, 7 marzo 2016,  28  marzo  2017  e  6
luglio 2018 citati in premessa, sono rettificati cosi' come riportato
nell'allegato 1 al presente decreto.