Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante
la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238
del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto
sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n.
238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della
commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della
commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e
del Consiglio n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001  con  il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita  dei  vini  «Soave  Superiore»  ed  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOP dei vini «Soave Superiore»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito del Ministero, con il quale e' stato aggiornato il  disciplinare
di produzione della predetta DOCG; 
    Visto il decreto ministeriale 4 gennaio  2017  con  il  quale  e'
stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione  della  DOCG
dei vini «Soave Superiore», relativamente all'uso dei contenitori  ed
ai relativi sistemi di tappatura; 
    Esaminata la documentata domanda trasmessa in data il 14 novembre
2018, presentata per il tramite della Regione Veneto su  istanza  del
«Consorzio vini di Soave  e  Recioto  di  Soave»,  con  sede  in  via
Mattielli n. 11 - Soave (VR), intesa  ad  ottenere  la  modifica  del
disciplinare di produzione della DOCG  dei  vini  «Soave  Superiore»,
concernente una modifica sostanziale, all'art. 7 del disciplinare  di
produzione, e due modifiche minori agli articoli 3 e 4  del  medesimo
disciplinare di produzione che non comportano  alcuna  variazione  al
documento unico  riepilogativo  di  cui  all'art.  94,  paragrafo  1,
lettera d), del Regolamento (UE) n.  1308/2013,  nel  rispetto  della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  Nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  maggio   2019,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei  vini  a  DOCG  «Soave
Superiore»; 
    Vista la nota della Regione Veneto n. 0313792 del 12 luglio  2019
con la quale e' stato comunicato l'elenco  delle  Unita'  geografiche
aggiuntive  da  inserire  quale  allegato  A)  al   disciplinare   di
produzione della DOCG dei vini «Soave Superiore»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato Reg. UE n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma  8,  del  citato  DM  7  novembre  2012,  per  le
modifiche «minori», che non comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Soave Superiore». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  Ufficio
PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 -  00187  Roma,  oppure  al  seguente
indirizzo       di       posta        elettronica        certificata:
saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della predetta proposta.