IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive effettuate  dal  revisore  incaricato
dal Ministero dello  sviluppo  economico  e  relative  alla  societa'
cooperativa sotto indicata, cui si rinvia  e  che  qui  si  intendono
richiamate; 
  Considerato che, in base alle risultanze ispettive, la  cooperativa
risultava    trovarsi    nelle    condizioni    di    cui    all'art.
2545-septiesdecies del codice civile per mancato perseguimento  dello
scopo mutualistico stante la sproporzione  tra  il  numero  dei  soci
lavoratori ed il numero dei dipendenti non soci; 
  Visto il parere espresso dal Comitato centrale per  le  cooperative
in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del  provvedimento  di
scioglimento  per  atto  d'autorita'  con   nomina   di   commissario
liquidatore; 
  Visto il decreto direttoriale n. 180/SAA/2018 del 16  ottobre  2018
con  il  quale  questa  Autorita'  di  vigilanza   ha   disposto   lo
scioglimento   per   atto   dell'Autorita'   ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile della societa' cooperativa - GSC
Servizi societa' cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale
10786961002), con la contestuale nomina dell'avv. Fabio Germani nella
carica di commissario liquidatore; 
  Visto il ricorso straordinario al Presidente della  Repubblica  per
l'annullamento,  previa  sospensione  cautelare  dell'efficacia,  del
suddetto provvedimento pervenuto in data 15 marzo 2019  ed  acquisito
con il  protocollo,  n.  5976  nonche'  la  successiva  richiesta  di
annullamento  a  revoca  in  autotutela  del  medesimo  provvedimento
pervenuta in data 16 luglio 2019 ed acquisita con  il  protocollo  n.
184912; 
  Considerato che nella istanza di autotutela  sopra  indicata  viene
espressa in volonta' dell'ente di sanare le irregolarita'  emerse  in
sede ispettiva ed in particolare si rappresenta  che  a  causa  dello
scioglimento dell'ente «centinaia di lavoratori, tutti  riassorbibili
dalla GSC, non vedono da tempo alcuna forma di retribuzione»; 
  Ritenuta l'opportunita' di procedere, ai sensi e  per  gli  effetti
dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  ad  una
rivalutazione  dell'interesse  pubblico  sotteso  al  sopra  indicato
decreto direttoriale, considerando, allo stato, che  debba  ritenersi
prevalente in necessita' di tutelare il livello  occupazionale  ed  i
rapporti  di  lavoro  relativi  all'ente,  anche  in   virtu'   della
dichiarata intenzione del medesimo ente di  provvedere  a  sanare  le
irregolarita' gestionali emerse in sede ispettiva; 
  Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della citata
legge 7  agosto  1990,  n.  241  la  tutela  del  suddetto  interesse
pubblico,  afferente  il  diritto  al  lavoro,  connota  il  presente
procedimento  anche  di  una  funzione  cautelare  che  comporta   la
particolare celerita' nel provvedere; 
  Considerato altresi' che questa Autorita' di vigilanza  si  riserva
in ogni  caso  l'adozione  di  ogni  ulteriore  provvedimento,  anche
sanzionatorio, allorche' in sede di ispezione,  anche  straordinaria,
emerga che l'ente non abbia provveduto a sanare le  irregolarita'  di
gestione gia' rilevate in sede ispettiva ovvero ne venga accertato lo
stato di insolvenza; 
  Ritenuta pertanto l'opportunita' di revocare, ai sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,  il
provvedimento  di  scioglimento  d'autorita'   ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile dell'ente in argomento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il decreto direttoriale n. 180/SAA/2018 del 16 ottobre 2018 con cui
e' stato disposto lo scioglimento per atto  dell'Autorita'  ai  sensi
dell'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile   della   societa'
cooperativa «GSC Servizi societa' cooperativa a  r.l.»  con  sede  in
Roma (codice fiscale 10786961002), e' revocato per le  considerazioni
espresse in premessa.