LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  8  aprile  1974,  n.  95,  recante
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento  fiscale
dei titoli azionari; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e  successive
modifiche, con il  quale  e'  stato  emanato  il  testo  unico  delle
disposizioni in materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai  sensi
degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di  seguito
anche «Tuf»); 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al  prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in
un mercato regolamentato, e che abroga la  direttiva  2003/71/CE  (di
seguito anche «Regolamento prospetto»); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/979 della Commissione,  del
14  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/1129  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
tecniche di regolamentazione relative alle  informazioni  finanziarie
chiave nella nota di sintesi del prospetto, alla pubblicazione e alla
classificazione dei prospetti, alla pubblicita' relativa  ai  titoli,
ai supplementi al prospetto e al portale di notifica, e che abroga  i
regolamenti  delegati  (UE)  n.  382/2014  e  (UE)   2016/301   della
Commissione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione,  del
14  marzo  2019,  che  integra  il  regolamento  (UE)  2017/1129  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il
contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  in
un mercato  regolamentato,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
809/2004 della Commissione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai  documenti  contenenti  le
informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al  dettaglio  e
assicurativi preassemblati; 
  Vista  la  direttiva  2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione  degli  obblighi
di trasparenza riguardanti le  informazioni  sugli  emittenti  i  cui
valori  mobiliari  sono  ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, come modificata da ultimo dalla  direttiva  2013/50/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013; 
  Vista  la  direttiva  2014/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE; 
  Vista la delibera del  14  maggio  1999,  n.  11971,  e  successive
modifiche, con la quale e' stato adottato il regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»); 
  Vista la delibera del 5 luglio 2016, n.  19654,  con  la  quale  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  i   procedimenti   per
l'adozione di atti di regolazione generale,  ai  sensi  dell'art.  23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262,  recante  disposizioni  per  la
tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari; 
  Considerato che il regolamento prospetto  si  applica  a  decorrere
dalla data del 21 luglio 2019, fatto salvo quanto previsto  dall'art.
49,  paragrafo  2,  dello  stesso  regolamento,  con  riguardo   alle
disposizioni ivi richiamate; 
  Considerate le indicazioni fornite dall'ESMA nelle  «Questions  and
Answers on  the  Prospectus  regulation»  (ESMA/2019/ESMA31-62-1258),
pubblicate in data 27 marzo 2019, e nelle «Questions  and  Answers  -
Prospectuses» (ESMA31-62-780), pubblicate in data 8 aprile 2019; 
  Considerati  l'ambito  e  le  finalita'  dei  poteri  regolamentari
conferiti alla Consob ai sensi dell'art. 95, commi 1 e  2,  dell'art.
97, comma 2, dell'art. 98-quater, comma 1, dell'art. 100, commi  1  e
2, dell'art. 101, comma 3, dell'art. 117-bis, comma  2,  e  dell'art.
154-ter, comma 6, del Tuf; 
  Considerato  che  e'  opportuno  procedere  alla  revisione   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  offerte  al  pubblico  di
prodotti finanziari  e  ammissione  alle  negoziazioni,  al  fine  di
garantire  il  coordinamento  delle  stesse  con  il  mutato   quadro
normativo europeo, sulla base dei citati  poteri  regolamentari  gia'
conferiti alla Consob dal Tuf; 
  Considerato  che,  per  effetto  della  diretta  applicazione   del
regolamento prospetto e dei relativi atti normativi sopra richiamati,
e' necessario procedere all'abrogazione delle disposizioni  contenute
nel regolamento  di  attuazione  del  Tuf  e  nei  relativi  allegati
riguardanti gli istituti disciplinati dal medesimo regolamento, fatte
salve le compatibili disposizioni nazionali  vigenti  in  materia  di
offerte al pubblico  di  sottoscrizione  e  di  vendita  di  prodotti
finanziari; 
  Considerato che e' opportuno non esercitare a livello regolamentare
la facolta' prevista dall'art. 7, paragrafo  7,  secondo  comma,  del
regolamento (UE) 2017/1129, quando l'Italia e' Stato membro d'origine
ai fini del predetto  regolamento,  ferma  restando  la  possibilita'
degli emittenti di avvalersi di tale facolta'; 
  Considerato che e' opportuno rivedere il contenuto della domanda di
approvazione del prospetto d'offerta  di  titoli  e  ammissione  alle
negoziazioni, inserita nell'allegato 1 del regolamento emittenti,  in
un'ottica di semplificazione e razionalizzazione  delle  informazioni
in essa contenute; 
  Considerato che il regolamento prospetto e i relativi atti delegati
disciplinano  il  contenuto,  le  modalita'  e  le   tempistiche   di
approvazione del prospetto, nonche' la pubblicazione dello stesso,  e
lo svolgimento della pubblicita' relativa all'offerta al pubblico  di
titoli o all'ammissione di titoli in un mercato regolamentato; 
  Considerato che e' opportuno uniformare le  regole  applicabili  in
tema di pubblicazione del prospetto per le  offerte  al  pubblico  di
prodotti finanziari  e  per  le  offerte  rientranti  nell'ambito  di
applicazione del regolamento prospetto; 
  Considerato che e' in corso  di  emanazione  il  regolamento  della
Commissione europea sulla promozione dei mercati di crescita  per  le
PMI, la cui proposta e' stata pubblicata in data 24 maggio  2018,  di
modifica, tra l'altro, del regolamento prospetto; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del regolamento
prospetto, i  prospetti  approvati  conformemente  alla  legislazione
nazionale di recepimento della  direttiva  2003/71/CE  prima  del  21
luglio 2019 continuano ad essere regolati da detta legislazione  fino
al termine del  loro  periodo  di  validita',  o  fino  a  che  siano
trascorsi dodici mesi a decorrere  dal  21  luglio  2019,  se  questa
seconda scadenza e' precedente; 
  Considerate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato
e degli investitori, istituito con delibera del 12  giugno  2018,  n.
20477, nonche' le osservazioni pervenute in risposta al documento  di
consultazione sulle proposte di modifica del  regolamento  emittenti,
pubblicato in data 20 giugno 2019, come rappresentate nella relazione
illustrativa  che   costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche del regolamento di attuazione del  decreto  legislativo  24
  febbraio 1998, n. 58, concernente la  disciplina  degli  emittenti,
  adottato con delibera del 14 maggio 1999,  n.  11971  e  successive
  modificazioni 
 
  1. Nella parte  II,  titolo  I,  del  regolamento  emittenti,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
A. nel capo I, l'art. 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile).  - 1.  Nel  presente
titolo si intendono per: 
    a) «offerta al pubblico»: l'offerta come  definita  dall'art.  1,
comma 1, lettera t), del Testo unico; 
    b) «titoli»: i valori mobiliari individuati dall'art. 2,  lettera
a), del regolamento (UE)  2017/1129  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di  Oicr
chiusi; 
    c) «regolamento prospetto»: il  regolamento  (UE)  2017/1129  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; 
    d) «disposizioni attuative»: gli  atti  delegati  adottati  dalla
Commissione europea  ai  sensi  dell'art.  44  del  regolamento  (UE)
2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno  2017
e le relative norme tecniche  di  regolamentazione  e  di  attuazione
adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli  10  e  15
del regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010; 
    e) «documento di esenzione»: il documento previsto  dall'art.  1,
paragrafo 4, lettere f) e g), e paragrafo 5, lettere  e)  e  f),  del
regolamento prospetto; 
    f) «domanda di approvazione»: la comunicazione con cui si  chiede
l'approvazione del prospetto  ai  sensi  dell'art.  94,  comma  1,  e
dell'art. 113, comma 1, del testo unico. 
  2. Ai fini del presente titolo valgono le definizioni contenute nel
testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 13 luglio  2009,  nel  regolamento  prospetto  e  nelle
disposizioni attuative. 
  3.  Le  offerte  al  pubblico  di  titoli  sono  disciplinate   dal
regolamento prospetto e dalle  disposizioni  attuative,  nonche'  dal
presente regolamento.»; 
B. nel capo II, 
  1) la rubrica del capo e' sostituita dalla seguente:  «Disposizioni
riguardanti i titoli e gli altri prodotti  finanziari  diversi  dalle
quote o azioni di OICR aperti»; 
  2) all'art. 4, 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1.  La  domanda  di  approvazione  e'   redatta   in   formato
elettronico in conformita' al modello  in  allegato  1A,  ovvero  con
altre modalita'  informatiche  indicate  dalla  Consob  con  apposite
istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti  che  promuovono
l'offerta, attesta  l'esistenza  dei  presupposti  necessari  per  lo
svolgimento dell'offerta,  e'  corredata  delle  informazioni  e  dei
documenti indicati nell'allegato 1A ed e' sottoscritta da coloro  che
in qualita' di offerente ed emittente intendono effettuare  l'offerta
al pubblico.»; 
    b) al comma 1-bis, la parola «comunicazione» e' sostituita  dalle
parole: «domanda di approvazione», e le parole «dell'emittente»  sono
sostituite dalle parole: «dall'emittente»; 
  3) l'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 5 (Contenuto del prospetto d'offerta). - 1.  Per  l'offerta
di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o  l'offerente
puo' richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del  prospetto,
laddove questo non sia stato definito in via generale.»; 
  4) gli articoli 6 e 7 sono abrogati; 
  5) all'art. 8, 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. La domanda di approvazione, se completa,  prende  data  dal
giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la  Consob  ritiene,
per  motivi  ragionevoli,  che  la  domanda  di  approvazione  o   le
informazioni o i documenti alla  stessa  allegati  siano  incompleti,
essa  ne  informa  l'emittente  o  l'offerente  entro  dieci   giorni
lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui
pervengono  alla  Consob  le   informazioni   e   la   documentazione
prescritte. Le informazioni e i  documenti  mancanti  sono  inoltrati
alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla
data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto  la  richiesta.  La
dichiarazione di decadenza  comporta  la  chiusura  del  procedimento
istruttorio.»; 
    b) i commi 1-bis e 2 sono abrogati; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3.  La  Consob  approva  il  prospetto  entro   venti   giorni
lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai
titoli.»; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Per l'offerta al pubblico di  prodotti  finanziari  diversi
dai titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli,  che  siano
necessarie informazioni  supplementari,  essa  ne  da'  comunicazione
all'emittente o all'offerente.  Le  informazioni  supplementari  sono
inoltrate alla  Consob,  a  pena  di  decadenza  entro  venti  giorni
lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la
richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del  prospetto  dal
comma 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono  alla  Consob
tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura
del procedimento istruttorio.»; 
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      «4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei  casi  di  cui
all'art. 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le  modifiche  o
le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a
pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi. La dichiarazione di
decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi
previsti dagli articoli 20, paragrafo  6,  e  23,  paragrafo  1,  del
regolamento  prospetto,  il  termine  e'  ridotto   a cinque   giorni
lavorativi.»; 
    f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Nel caso  di  richieste  di  modifiche  o  di  informazioni
supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione
del prospetto  non  puo'  in  ogni  caso  eccedere  i  trenta  giorni
lavorativi  nel  caso  previsto  dall'art.  20,  paragrafo   6,   del
regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto
dall'art. 20, paragrafo 2,  del  regolamento  prospetto,  i  sessanta
giorni lavorativi nei casi previsti dall'art. 20,  paragrafo  3,  del
regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto
dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di
approvazione prende data. Solo in casi eccezionali,  la  Consob  puo'
prorogare detti termini di  ulteriori  cinque  giorni  lavorativi.  I
termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel
prospetto in istruttoria sono incluse informazioni  significative  in
ordine  a  nuove  operazioni  straordinarie,  modifiche  del  Governo
societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove  informazioni
finanziarie,  fermo  restando  il  rispetto  dei   termini   previsti
dall'art. 20 del regolamento prospetto in relazione  al  controllo  e
all'approvazione del prospetto.»; 
    g) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il
supplemento previsto dall'art.  94,  comma  7,  del  testo  unico  e'
trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni
lavorativi dalla sua ricezione.»; 
    h) i commi 7, 8, 9 e 10, sono abrogati; 
  6) all'art. 9, 
    a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Deposito   e
pubblicazione del prospetto e del supplemento»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Il prospetto approvato  e  il  supplemento  approvato  sono
depositati presso la Consob  non  oltre  la  fine  del  primo  giorno
lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione,  secondo  le
modalita' specificate dalla stessa con propria comunicazione.»; 
    c) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per le  offerte  di  prodotti  finanziari  diversi  dai
titoli,  il  prospetto  e'  messo   a   disposizione   del   pubblico
dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in  ogni  caso,  non
piu' tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica  nel
sito internet  dell'emittente  o  dell'offerente  o  nel  sito  degli
intermediari  finanziari  incaricati  dell'offerta  pubblica  o   del
pagamento del corrispettivo e del trasferimento  dei  titoli  oggetto
dell'offerta. Si applica l'art. 21,  paragrafo  11,  del  regolamento
prospetto.»; 
    d) i commi 2, 3, 4, 5 e 7, sono abrogati; 
    e)  al  comma  6,  le  parole  «Il  prospetto  pubblicato»   sono
sostituite dalle parole: «Per le  offerte  al  pubblico  di  prodotti
finanziari diversi dai titoli, il prospetto pubblicato»; 
    f) al comma 8, le parole «Il supplemento» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per le offerte al pubblico di prodotti finanziari  diversi
dai titoli, il supplemento»; 
  7) all'art. 10, la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Validita'
del prospetto di offerta di prodotti finanziari diversi dai  titoli»,
e i commi 2, 3 e 4, sono abrogati; 
  8) l'art. 11 e' abrogato; 
  9) l'art. 12 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  12  (Regime  linguistico  del  prospetto).  - 1.   Fermo
restando quanto disposto dai  commi  successivi  per  le  offerte  di
titoli, il prospetto per le offerte di altri prodotti  finanziari  di
cui al presente Capo e' redatto in lingua italiana. 
      2. Se l'offerta di titoli e'  svolta  in  Italia,  quale  Stato
membro d'origine, il prospetto  e'  redatto  in  lingua  italiana.  I
documenti eventualmente incorporati per  riferimento  possono  essere
redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della  finanza
internazionale. 
      3. Se l'offerta di titoli e' svolta unicamente in  altri  Stati
membri e l'Italia e' lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini
del controllo della Consob, e' redatto in lingua italiana  o  in  una
lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale,
a scelta dell'emittente o dell'offerente. 
      4. L'emittente o l'offerente  redige  il  prospetto  in  lingua
italiana o in una  lingua  comunemente  utilizzata  nel  mondo  della
finanza internazionale se: 
        a) l'offerta di titoli e' svolta in Italia quale Stato membro
ospitante; 
        b) l'offerta, svolta in Italia quale Stato membro  d'origine,
ha ad  oggetto  titoli  diversi  dai  titoli  di  capitale  ai  sensi
dell'art. 2, lettera m), punto ii), del regolamento prospetto. 
      5. Nei casi previsti dal comma 4, ove l'emittente o l'offerente
scelga una lingua comunemente  utilizzata  nel  mondo  della  finanza
internazionale, la nota di sintesi e' tradotta in lingua italiana.»; 
  10) l'art. 13 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 13 (Obblighi informativi).  - 1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 97, comma 1, del testo  unico,  dalla  data  della
domanda di approvazione, a coloro  che  si  trovano  in  rapporto  di
controllo con gli offerenti,  gli  emittenti  e  con  chi  colloca  i
prodotti finanziari, nonche' a coloro che svolgono  servizi  connessi
all'emissione o al collocamento, si applicano gli articoli 114, commi
5 e 6, e 115 del testo unico. 
      2. L'emittente, l'offerente o il responsabile del  collocamento
rende pubblici i risultati dell'offerta  secondo  le  modalita'  e  i
termini indicati nel prospetto. Le stesse informazioni sono trasmesse
alla Consob secondo modalita' indicate in apposite istruzioni. 
      3. Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni  in
un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, entro due
mesi dalla chiusura dell'offerta, trasmette alla Consob  le  seguenti
informazioni: 
        una esposizione circa le verifiche  sulla  regolarita'  delle
operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto; 
        i  dati  concernenti  il  numero  delle  accettazioni  e  dei
soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore.»; 
  11) dopo l'art. 13 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in tema  di  FIA  chiusi).
- 1. Il modulo di sottoscrizione e' trasmesso alla Consob, unitamente
al prospetto, secondo  le  modalita'  specificate  dalla  stessa  con
istruzioni operative. 
      2. Il modulo di sottoscrizione contiene almeno gli elementi  di
identificazione dell'offerta e le  seguenti  informazioni  riprodotte
con carattere che ne consenta un'agevole lettura: 
        a) l'indicazione dei fondi o dei comparti dei FIA offerti  in
Italia e delle relative classi; 
        b) gli elementi e le informazioni da indicare secondo  quanto
previsto dal regolamento di gestione o dallo statuto del FIA; 
        c) gli specifici costi applicati in Italia; 
        d) i mezzi di pagamento  previsti  e  i  relativi  giorni  di
valuta; 
        e) i casi in  cui  e'  applicabile  il  diritto  di  recesso,
chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni
delle quote o azioni dei FIA o dei relativi  comparti  riportati  nel
prospetto  o  successivamente  inseriti  per  i   quali   sia   stata
preventivamente  inviata  al  partecipante  la  relativa  informativa
tratta dal prospetto aggiornato; 
        f) le informazioni  in  materia  di  incentivi  dei  soggetti
incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione. 
      3. Nel caso in cui il regolamento di gestione o lo statuto  del
FIA  preveda  piu'  emissioni  di  quote  o  azioni,  gli   offerenti
trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'art. 20 del
regolamento  prospetto,  un  nuovo  prospetto,  ferma   restando   la
possibilita'  di  fare  riferimento,  ai  sensi  dell'art.   19   del
regolamento prospetto, a parti del prospetto previamente pubblicato. 
      4. Nei casi in cui venga pubblicato un supplemento al prospetto
ai sensi  dell'art.  23  del  regolamento  prospetto,  il  modulo  di
sottoscrizione e' soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento  se
variano le informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del
modulo  di  sottoscrizione  e'  trasmessa  alla  Consob  secondo   le
modalita' previste per il supplemento al prospetto. 
      5. Gli offerenti inseriscono le informazioni  di  cui  all'art.
23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni  di
cui all'art. 14 del regolamento (UE)  2015/2365  e  della  sezione  B
dell'allegato al medesimo regolamento, non contenute  nel  prospetto,
in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica  secondo
le modalita' e la tempistica previste per il prospetto. 
      6. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni
di acquisto ovvero cessione di beni, nonche'  ogni  informazione  sui
soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di  appartenenza,
e' diffusa in occasione della pubblicazione dei rendiconti  periodici
del FIA. 
      7.  La  modifica  dell'accordo  stipulato  con  il  depositario
attraverso  l'inserimento  di  clausole  volte   ad   escluderne   la
responsabilita' in caso di perdita di strumenti  finanziari  detenuti
da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo  medesimo,
e' portata senza indugio  a  conoscenza  dei  partecipanti  del  FIA,
secondo le modalita' indicate dal relativo regolamento di gestione  o
dallo statuto. A tal fine, gli offerenti possono utilizzare  tecniche
di  comunicazione  a  distanza  qualora  i  partecipanti  vi  abbiano
espressamente e preventivamente acconsentito.»; 
C. nel Capo III, 
  1) Sezione II, all'art. 15, comma 4, le parole  «di  fondi  di  cui
alla Sezione IV» sono sostituite dalle seguenti: «di FIA  italiani  e
UE chiusi»; 
  2) Sezione IV, gli articoli 23, 24, 25 e 26, sono abrogati; 
  3) Sezione V-bis, all'art. 28, comma 1, le parole «allegato  1-bis»
sono sostituite dalle seguenti: «Allegato 1D»; 
D. nel Capo V, 
  1) Sezione I, all'art. 34-ter, 
    a) prima del comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «01. Le offerte al pubblico aventi ad  oggetto  titoli  il  cui
corrispettivo  totale  di  ciascuna  offerta   nell'Unione   europea,
calcolato su un periodo di dodici mesi, e' compreso tra 1.000.000  di
euro e 8.000.000 di euro, sono esenti dall'obbligo  di  pubblicazione
del prospetto. 
      02. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1,  paragrafo  4,
lettera f), del regolamento prospetto, il documento di  esenzione  e'
pubblicato e trasmesso alla Consob non oltre la data di presentazione
del documento di offerta ai sensi dell'art. 102, comma 3,  del  testo
unico. 
      03. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 1,  paragrafo  4,
lettera g), del regolamento prospetto, il documento di  esenzione  e'
pubblicato  non  oltre  quindici  giorni  antecedenti  la   data   di
assegnazione dei titoli.»; 
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le disposizioni contenute nel capo I del  titolo  II  della
parte IV del testo unico e quelle del presente titolo,  ad  eccezione
di quelle contenute nel capo IV-bis, non si applicano alle offerte al
pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli: 
        a)  rivolte  ad   un   numero   di   soggetti   inferiore   a
centocinquanta, diversi dagli investitori  qualificati  di  cui  alla
successiva lettera b); 
        b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i
soggetti indicati all'art. 35, comma 1, lettera d),  del  regolamento
recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con  delibera
n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche. Le  imprese  di
investimento e le banche comunicano la  propria  classificazione,  su
richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla
protezione dei dati; 
        c)  il  cui  corrispettivo  totale   per   ciascuna   offerta
nell'Unione europea, calcolato  su  un  periodo  di dodici  mesi,  e'
inferiore a 8.000.000 di euro; 
        d) diversi da quelli indicati nelle lettere f) e  g)  per  un
corrispettivo totale di almeno 100.000 euro  per  investitore  e  per
ogni offerta separata; 
        e) di valore nominale unitario minimo di almeno 100.000  euro
che non rientrano tra quelli indicati alle lettere f) e g); 
        f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare  minimo  di
sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro; 
        g) aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi; 
        h) emessi,  al  fine  di  procurarsi  i  mezzi  necessari  al
raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi
personalita'  giuridica  o  da  enti  non  aventi  scopo  di   lucro,
riconosciuti da uno Stato membro; 
        i) offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori  o  ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti o  consulenti  finanziari
abilitati all'offerta fuori sede da parte del loro datore di lavoro o
dell'impresa controllante, di  un'impresa  controllata,  collegata  o
sottoposta a comune controllo, a condizione che sia reso  disponibile
un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura  degli
strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.»; 
    c) i commi 2, 4, 5 e 6, sono abrogati; 
  2) Sezione II, all'art. 34-quinquies, 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2.  L'adesione   all'offerta   e'   effettuata   mediante   la
sottoscrizione, anche telematica, dell'apposito modulo  o  con  altre
modalita' equivalenti indicate  nel  prospetto.  Il  modulo  contiene
almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le  seguenti
informazioni riprodotte con  carattere  che  ne  consenta  un'agevole
lettura: 
        a) l'avvertenza che l'aderente  puo'  ricevere  gratuitamente
copia del prospetto; 
        b) il richiamo al paragrafo "fattori  di  rischio"  contenuto
nel prospetto; 
        c) le informazioni di cui all'art. 23, paragrafo 3, commi 1 o
3, del regolamento prospetto, a seconda dei casi ivi previsti.»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: 
      «5-bis. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi
dai titoli,  si  applicano  le  disposizioni  previste  all'art.  23,
paragrafo 3, del regolamento prospetto.»; 
  3) all'art. 34-sexies, 
    a) al comma 1, le parole «I soggetti indicati nell'art. 95, comma
2, del testo unico,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «L'emittente,
l'offerente,  l'intermediario  incaricato  dell'offerta,  nonche'   i
soggetti che si trovano in rapporto di controllo con  essi  e  quelli
che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento,», e le
parole «, anche in conformita' all'art. 12 del  regolamento  delegato
(UE) 2016/301,» sono soppresse; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I membri del consorzio di  collocamento  trasmettono  copia
delle proprie raccomandazioni, come definite dall'art.  3,  paragrafo
1, n. 35), del regolamento (UE) n. 596/2014, alla Consob, in  formato
elettronico ricercabile, e all'emittente  contestualmente  all'inizio
della relativa distribuzione.»; 
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: 
      «3-bis. Alle offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi
dai  titoli,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  22,
paragrafi 4 e 5, del regolamento prospetto.»; 
  4) Sezione III, l'art. 34-octies e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  34-octies  (Criteri  generali  per  lo  svolgimento   di
attivita' pubblicitaria). - 1. Per le offerte al pubblico di prodotti
finanziari diversi dai titoli: 
      a) la pubblicita'  deve  essere  chiaramente  riconoscibile  in
quanto tale.  Le  informazioni  contenute  nell'annuncio  non  devono
essere  imprecise  o   tali   da   indurre   in   errore   circa   le
caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti
e del relativo investimento; 
      b) il  messaggio  pubblicitario  trasmesso  con  l'annuncio  e'
coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato; 
      c) ogni annuncio pubblicitario  reca,  con  modalita'  tali  da
garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente  avvertenza:
"prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione
di strumenti audiovisivi, l'avvertenza e' riprodotta almeno in audio; 
      d) fermo restando quanto previsto dall'art. 101, comma  2,  del
testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un  prospetto  e'
stato o sara' pubblicato e il luogo in cui il pubblico puo' o  potra'
procurarselo nonche' gli altri eventuali  mezzi  attraverso  i  quali
puo' o potra' consultarlo. 
    2. Gli annunci pubblicitari relativi  a  un  OICR  feeder  recano
l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per  cento  o
piu' del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.»; 
  5) all'art.  34-novies,  comma  2,  dopo  le  parole  «Gli  annunci
pubblicitari» sono inserite le seguenti: «, anche riguardanti offerte
di titoli,»; 
  6) l'art. 34-decies e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 34-decies (Diffusione di notizie, svolgimento  di  indagini
di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto). - 1. Fermo restando
quanto disposto per le offerte al pubblico di titoli dall'art. 22 del
regolamento prospetto e dalle  disposizioni  attuative,  prima  della
pubblicazione   del   prospetto   l'offerente,   l'emittente   e   il
responsabile  del  collocamento  possono  procedere,  direttamente  o
indirettamente, alla  diffusione  di  notizie,  allo  svolgimento  di
indagini di mercato e alla  raccolta  di  intenzioni  di  acquisto  o
sottoscrizione  attinenti  all'offerta  al  pubblico  purche'   venga
precisato che le intenzioni d'acquisto o sottoscrizione raccolte  non
costituiscono proposte di acquisto.». 
    2. Nella parte III del regolamento emittenti, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
A. nel titolo I, capo I, l'art. 51 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 51 (Definizioni). - 1. Nel presente titolo e  nei  relativi
allegati si intendono per: 
      a)  "sponsor":  l'intermediario  finanziario  incaricato  della
domanda di ammissione alle  negoziazioni  di  titoli  in  un  mercato
regolamentato; 
      b)  "titoli":  i  valori  mobiliari  individuati  dall'art.  2,
paragrafo  1,  lettera  a),  del  regolamento  (UE)   2017/1129   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017,  ivi  inclusi
le quote o azioni di Oicr chiusi.»; 
B. nel titolo I, capo II, 
    1) all'art. 52, 
      a) la  rubrica  dell'articolo  e'  sostituita  dalla  seguente:
«Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di titoli»; 
      b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. Ai fini della pubblicazione del prospetto  di  ammissione
alle negoziazioni di titoli, l'emittente o  il  soggetto  che  chiede
l'ammissione trasmette alla Consob, ai sensi dell'art. 113, comma  1,
del testo unico, la domanda di approvazione  prevista  dall'art.  94,
comma 1, del  testo  unico,  sottoscritta  dal  soggetto  che  chiede
l'ammissione  e'  redatta  in  conformita'  all'allegato  1C  ed   e'
corredata del prospetto medesimo e delle informazioni e documenti ivi
indicati.»; 
      c) al comma 1-bis la parola «comunicazione» e' sostituita dalle
seguenti: «domanda di approvazione», e le parole «dalla persona» sono
sostituite dalle seguenti: «dal soggetto»; 
      d) al comma 1-ter, dopo  le  parole  «Il  gestore  del  mercato
comunica» e' inserita la seguente: «tempestivamente», e le parole «di
altra persona» sono sostituite dalle seguenti: «del soggetto»; 
    2) l'art. 53 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 53 (Prospetto di ammissione alle negoziazioni).  - 1.  Il
prospetto di ammissione alle negoziazioni di  titoli  in  un  mercato
regolamentato, la sua procedura di approvazione e di diffusione  sono
disciplinati dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative
e dalle norme del presente capo. 
      2. Si applicano, ove compatibili,  gli  articoli  8,  commi  1,
4-bis e 5, 9, comma 1, 12, 13-bis, 34-octies e 34-novies. 
      3. In caso di prospetto costituito da documenti  distinti,  ove
trovi applicazione l'art.  20,  paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)
2017/1129 e il soggetto che presenta la domanda di  approvazione  del
documento di registrazione chieda  l'ammissione  alla  quotazione  al
gestore del mercato in una data successiva a  quella  in  cui  prende
data la domanda di approvazione dello stesso  documento,  il  termine
indicato dall'art. 8, comma 5, decorre dalla ricezione della  notizia
dell'avvenuta  presentazione  della  domanda   di   ammissione   alla
quotazione al gestore del mercato. 
      4. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5,  nel
caso in cui il prospetto riguardi l'ammissione alle  negoziazioni  di
titoli di cui all'art. 7,  paragrafo  1,  comma  2,  del  regolamento
prospetto e il prospetto sia redatto ai sensi dell'art. 41, paragrafo
1, del regolamento delegato (UE) 2019/980 della  Commissione  del  14
marzo 2019, la durata complessiva del  procedimento  di  approvazione
del  prospetto  non  puo'  in  ogni  caso   eccedere   venti   giorni
lavorativi.»; 
    3) l'art. 56 e' abrogato; 
    4) l'art. 57 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 57 (Esenzioni dall'obbligo di pubblicare  un  prospetto).
- 1. Ai  fini  dell'esenzione  prevista  dall'art.  1,  paragrafo  5,
lettera e),  del  regolamento  prospetto,  si  applica  il  comma  02
dell'art. 34-ter. 
      2. Ai fini dell'esenzione prevista dall'art.  1,  paragrafo  5,
lettera f), del regolamento prospetto, il documento di  esenzione  e'
pubblicato non oltre quindici giorni antecedenti  la  data  di  avvio
della negoziazione dei titoli.»; 
    5) l'art. 58 e' abrogato; 
C. nel titolo I, capo III, 
  1) all'art. 59, il comma 2 e' abrogato; 
  2) all'art. 60, 
      a) nel comma 1, le parole  «schema  4»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «schema 2»; 
      b) nel comma 3, le parole «Allegato 1I» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Allegato 1C»; 
      c) i commi 4, 5, 6 e 7, sono abrogati; 
D. nel titolo I, capo IV, 
  1) la rubrica del capo e' sostituita  dalla  seguente:  «Ammissione
alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da offerta al
pubblico di titoli»; 
  2) all'art. 63, 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1.  Con  la   domanda   di   approvazione   finalizzata   alla
pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni  prevista
dall'art. 52 puo'  essere  comunicato  alla  Consob  che  si  intende
effettuare un'offerta al pubblico  relativa  ai  titoli,  oggetto  di
ammissione alle negoziazioni. In tal caso la domanda di  approvazione
e' redatta in formato elettronico  in  conformita'  all'allegato  1C,
ovvero con altre modalita' informatiche  indicate  dalla  Consob  con
apposite istruzioni. Essa contiene  l'indicazione  dei  soggetti  che
promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei  presupposti  necessari
per lo svolgimento dell'offerta e per l'ammissione alle negoziazioni,
e' corredata  anche  delle  informazioni  e  dei  documenti  indicati
nell'allegato 1A ed e' altresi' sottoscritta  dall'emittente  e/o  da
coloro che intendono effettuare l'offerta al pubblico.»; 
    b) al comma 2, la  parola  «comunicazione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «domanda di approvazione»; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nel caso di prima offerta al pubblico di una  categoria  di
azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione, il prospetto  e'
pubblicato  almeno  sei  giorni  lavorativi  prima   della   chiusura
dell'offerta.»; 
E. nel titolo II, capo II, 
  1) Sezione IV, all'art. 72, comma 1-bis, le  parole  «in  esenzione
dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1  lettera
c),» sono sostituite dalle seguenti: «in  esenzione  dall'obbligo  di
prospetto ai sensi dell'art. 34-ter, comma 01,»; 
  2) Sezione V, dopo l'art. 81 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 81.1  (Documento  di  registrazione  universale).  1.  Le
disposizioni degli articoli 77 e  81,  nonche'  le  disposizioni  ivi
indicate, si applicano anche qualora gli emittenti  valori  mobiliari
si  avvalgano  della  facolta'  di   pubblicare   il   documento   di
registrazione universale in luogo della relazione finanziaria annuale
e/o della relazione finanziaria  semestrale  ai  sensi  dell'art.  9,
paragrafo 12, del regolamento prospetto.».