IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva 93/16/CE,  in  materia  di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del  citato  decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal  decreto  del
Ministro della salute  28  agosto  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  4  settembre  2014  -  Serie
generale - n. 205, che stabilisce che la  graduatoria  dei  candidati
idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre
il termine massimo di sessanta giorni  dopo  l'inizio  del  corso  di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i posti che  si  siano  resi  vacanti  per  cancellazione,  rinuncia,
decadenza o altri motivi e stabilisce,  altresi',  che  i  giorni  di
corso persi devono essere recuperati e regolarmente  retribuiti,  nel
rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi; 
  Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 2019, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  15  del  18  gennaio  2019,  che  all'art.  1,
limitatamente al corso di formazione specifica in  medicina  generale
relativo al triennio 2018/2021, ha stabilito che la  graduatoria  dei
candidati idonei potesse essere  utilizzata  da  ciascuna  regione  e
provincia autonoma non oltre il termine massimo di centottanta giorni
dalla data di inizio del corso di formazione, per assegnare,  secondo
l'ordine  della  graduatoria  stessa,  i  posti  resisi  vacanti  per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi e che i  giorni  di
corso persi dovessero essere recuperati e regolarmente  retribuiti  ,
nel rispetto del limite minimo di 4.800 ore e trentasei mesi; 
  Considerato che per contrastare la  attuale  e  futura  carenza  di
medici di medicina generale si rende  necessario  garantire,  per  il
corso di formazione su menzionato, la  copertura  di  tutti  i  posti
resisi vacanti per cancellazione, rinuncia,  decadenza  da  parte  di
corsisti e che pertanto occorre prevedere una proroga dei termini  di
cui all'art. 1 del decreto 14 gennaio 2019; 
  Acquisito, per le vie brevi, l'assenso da parte  del  coordinamento
tecnico vicario della commissione salute  in  merito  alla  ulteriore
proroga  dei  tempi   dello   scorrimento   della   graduatoria   per
l'ammissione al corso  di  medicina  generale  relativo  al  triennio
2018/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2018/2021, il termine di utilizzo  della  graduatoria  dei  candidati
risultati idonei, gia' prorogato con il decreto del 14  gennaio  2019
citato in premessa, e' ulteriormente prorogato fino  al  15  novembre
2019 per consentire  a  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma  di
assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che  si
siano resi vacanti per cancellazione,  rinuncia,  decadenza  o  altri
motivi. 
  2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e  regolarmente
retribuiti,  nel  rispetto  del  limite  minimo  di   4.800   ore   e
di trentasei mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo