Estratto determina AAM/AIC n. 149 del 26 luglio 2019 
 
    Procedura    europea     n.     CZ/H/0696/001-003/DC     e     n.
CZ/H/0696/001-003/IB/001. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SUVREZA,
nelle forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. 
    Confezioni: 
      «10 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  30  compresse  in
blister OPA/AI/PVC/ AI - A.I.C. n. 046072017 (in base 10) 1CY06K  (in
base 32); 
      «10 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  90  compresse  in
blister OPA/AI/PVC/ AI - A.I.C. n. 046072029 (in base 10) 1CY06X  (in
base 32); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  30  compresse  in
blister OPA/AI/PVC/ AI - A.I.C. n. 046072031 (in base 10) 1CY06Z  (in
base 32); 
      «20 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  90  compresse  in
blister OPA/AI/PVC/ AI - A.I.C. n. 046072043 (in base 10) 1CY07C  (in
base 32); 
      «40 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  30  compresse  in
blister OPA/AI/PVC/ AI - A.I.C. n. 046072056 (in base 10) 1CY07S  (in
base 32); 
      «40 mg/10 mg compresse rivestite  con  film»  90  compresse  in
blister OPA/AI/PVC/ AI - A.I.C. n. 046072068 (in base 10) 1CY084  (in
base 32). 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Condizioni particolari di conservazione: conservare a temperatura
inferiore ai 30° C  nella  confezione  originale  per  proteggere  il
medicinale dall'umidita' e dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        «Suvreza» 10 mg/10 mg:  ogni  compressa  rivestita  con  film
contiene 10 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e
10 mg di ezetimibe; 
        «Suvreza» 20 mg/10 mg:  ogni  compressa  rivestita  con  film
contiene 20 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e
10 mg di ezetimibe; 
        «Suvreza» 40 mg/10 mg:  ogni  compressa  rivestita  con  film
contiene 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e
10 mg di ezetimibe; 
      eccipienti: 
        «Suvreza» 10 mg/10 mg: 
          nucleo: lattosio  monoidrato,  cellulosa  microcristallina,
sodio   laurilsolfato,   povidone,    silice    colloidale    anidra,
croscarmellosa sodica, magnesio stearato; 
          rivestimento:  ipromellosa,  macrogol,   titanio   diossido
(E-171), talco; 
        «Suvreza» 20 mg/10 mg: 
          nucleo: lattosio  monoidrato,  cellulosa  microcristallina,
sodio   laurilsolfato,   povidone,    silice    colloidale    anidra,
croscarmellosa sodica, magnesio stearato; 
          rivestimento:  ipromellosa,  macrogol,   titanio   diossido
(E-171), talco, ossido di ferro giallo (E-172); 
        «Suvreza» 40 mg/10 mg: 
          nucleo: lattosio  monoidrato,  cellulosa  microcristallina,
sodio   laurilsolfato,   povidone,    silice    colloidale    anidra,
croscarmellosa sodica, magnesio stearato; 
          rivestimento:  ipromellosa,  macrogol,   titanio   diossido
(E-171), talco, ossido di ferro rosso (E-172). 
    Sito responsabile del rilascio lotti: Zentiva k.s. - U  Kabelovny
130, 102 37 - Prague 10 - Dolni' Měcholupy - Repubblica Ceca. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      ipercolesterolemia    primaria/ipercolesterolemia     familiare
omozigote (HoFH): «Suvreza» e' indicato nella terapia sostitutiva  in
pazienti adulti adeguatamente controllati  mediante  somministrazione
concomitante di rosuvastatina e ezetimibe allo stesso dosaggio  della
combinazione a dose fissa, ma come  prodotti  separati,  in  aggiunta
alla  dieta,   nel   trattamento   dell'ipercolesterolemia   primaria
(eterozigote familiare e  non  familiare)  o  dell'ipercolesterolemia
familiare omozigote; 
      prevenzione di eventi cardiovascolari:  «Suvreza»  e'  indicato
come  terapia   sostitutiva   nei   pazienti   adulti   adeguatamente
controllati mediante somministrazione concomitante di rosuvastatina e
ezetimibe allo stesso dosaggio della combinazione a  dose  fissa,  ma
come  prodotti  separati,  per   ridurre   il   rischio   di   eventi
cardiovascolari  in  pazienti  con  cardiopatia  coronarica  (CC)   e
anamnesi di sindrome coronarica acuta (SCA). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita'. 
    Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24  dicembre  1993,  n.
537 e  successive  modificazioni,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura. 
    Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto
a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.