IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  visti  in
particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto  nel  suddetto  decreto  legislativo   n.   50   del   2016,
stabiliscono rispettivamente che: 
      5.1 lo stesso si applica alle procedure e ai  contratti  per  i
quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3 le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo n.  50  del  2016,  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002 -  Supplemento  ordinario,  con  la
quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre
2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che include, nell'Allegato 1, nell'ambito  dei  «Sistemi
urbani», l'infrastruttura «Torino metropolitana», e, nell'Allegato 2,
la «Metropolitana di Torino (tratte 3, 4, 6)»; 
  Vista  l'Intesa  generale  quadro  tra  il  Governo  e  la  Regione
Piemonte,   sottoscritta   l'11   aprile   2003,   che   include   la
«Metropolitana di Torino» tra i «Sistemi urbani e metropolitane»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015 - supplemento ordinario, con la quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Torino -  metropolitana»,  l'intervento  «Torino
metropolitana, tratta 3, Collegno-Cascine Vica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 72,  che  all'art.  6  riporta,  fra  le  direzioni
generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, la Direzione  generale  per  i  sistemi  di  trasporto  ad
impianti fissi e il trasporto pubblico locale, con  il  compito,  tra
l'altro, di svolgere le funzioni di istruttoria e  valutazione  sotto
il profilo tecnico-economico dei progetti di sistemi di trasporto  ad
impianti fissi di competenza regionale e  locale  e  di  supporto  al
Comitato  tecnico  permanente  per  la  sicurezza  dei  trasporti  ad
impianti fissi, istituito ai sensi della legge 17 dicembre  2012,  n.
221; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa  la  Struttura  tecnica  di  missione  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5,  ha
istituito presso questo Comitato il «Sistema  di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la  delibera  27  dicembre  2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, errata  corrige  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre  2004,
n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del  2004,  con  le
quali questo Comitato ha definito il sistema per  l'attribuzione  del
CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei   ed   informatici
relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere  utilizzato
nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque  interessati
ai suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, ha disposto che  ogni  progetto  di  investimento  pubblico  deve
essere dotato di un CUP; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2010, n. 217, che, tra  l'altro,  ha  definito  le  sanzioni
applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, c.d. «Codice
antimafia», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari  e
visti, in particolare: 
    1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta  il  monitoraggio
finanziario dei lavori relativi  alle  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis, e 176,
comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del  2006,
disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto
legislativo n. 50 del 2016; 
    2. la delibera  di  questo  Comitato  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che -  ai  sensi
del comma 3 del richiamato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 -
aggiorna le  modalita'  di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n.  234  del  2011  e  con  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' licenziato nella seduta  del  13
aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto  14  marzo  2003,
emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  della
giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la legge della Regione Piemonte 14 dicembre 1998, n. 40,  con
la quale, tra l'altro: 
    1. all'art. 4, sono stati individuati i  progetti  da  sottoporre
alla fase di verifica dell'impatto ambientale «quando  non  ricadono,
neppure parzialmente, in aree  protette»,  tra  i  quali  figurano  i
progetti di competenza del Comune di cui all'allegato B3, n.  6,  che
comprendono i «sistemi di trasporto  a  guida  vincolata  (tramvie  e
metropolitane) o linee simili di tipo particolare,  esclusivamente  o
principalmente adibite al trasporto di passeggeri»; 
    2.  all'art.  10,  e'  stato   previsto   che,   «ove   occorra»,
«l'esclusione dalla fase di valutazione» possa essere subordinata  «a
specifiche condizioni da ritenersi vincolanti ai fini dei  successivi
provvedimenti necessari alla realizzazione dell'intervento»; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente  il  «Bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», che, all'art. 1,  comma  140,
ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, un fondo per il  finanziamento  degli  investimenti  e
dello sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900
milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per  l'anno
2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 2017, con
il quale e' stata disposta la  ripartizione  di  parte  del  suddetto
Fondo a favore dei settori di spesa indicati nell'allegato al decreto
stesso, per un totale 46.043,9 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
177410 del 2017 che, in considerazione della  suddetta  ripartizione,
ha disposto le variazioni contabili per l'anno 2017  e  ha  disposto,
sul capitolo 7400 del Dipartimento per i trasporti,  la  navigazione,
gli  affari  generali  e  il  personale  denominato  «Spese  per   il
completamento di interventi nel  settore  dei  sistemi  di  trasporto
rapido di massa», la variazione di competenza e cassa per 20  milioni
di euro e considerato che, sullo stesso capitolo, risultano stanziate
complessive risorse per 1.397 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
22 dicembre 2017, n. 587, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  22
del 2018, che: 
    1. ha ripartito fra vari interventi le risorse del suddetto fondo
stanziate sul richiamato capitolo  7400,  pari  a  complessivi  1.397
milioni di euro, assegnando alla «Metropolitana  -  linea  1:  tratta
Collegno Cascine-Vica» il finanziamento di 148,14 milioni di euro; 
    2. ha previsto che, con successivo  provvedimento,  la  Direzione
generale competente ha il  compito  di  ripartire  in  annualita'  il
contributo assegnato ad ognuno degli interventi finanziati; 
    3. ha stabilito che le  risorse  ripartite  s'intendano  revocate
«qualora  il  soggetto  beneficiario  non   provveda   all'assunzione
dell'obbligazione giuridicamente  vincolante  per  l'affidamento  dei
lavori entro il 31 dicembre 2020»; 
    4. ha previsto che le risorse in questione  s'intendono  altresi'
revocate nel caso di  mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui
all'art. 2 del decreto stesso, «dovuto a fatti o atti che impediscano
l'utilizzo delle risorse  disponibili  entro  ventiquattro  mesi  dal
termine previsto per la conclusione dell'intervento»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 agosto 2018, n. 360, pubblicato  come  da  avviso  riportato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 2018 sul  sito  internet  del  predetto
ministero, che conferma il riparto delle risorse  di  cui  al  citato
decreto n.  587  del  2017,  previa  acquisizione  dell'intesa  della
Conferenza unificata, e che rinvia allo stesso decreto n. 587 per  le
modalita' di attribuzione ed erogazione delle risorse stesse; 
  Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
14 settembre 2018, n. 234, con il quale, ai  sensi  dell'art.  2  del
citato decreto n. 587 del 2017, sono stati  ripartiti  in  annualita'
dal 2017 al 2025 e impegnati i contributi destinati ai Comuni, per il
citato importo totale di 1.397 milioni di euro, tra  cui  complessivi
223,140 milioni di euro destinati ad interventi del Comune di Torino; 
  Viste le delibere 31 gennaio 2008, n. 9, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 14 del 2009, 8 maggio  2009,  n.  12,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 170 del 2009, 26 giugno 2009, n. 40, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 2009 - errata corrige in Gazzetta
Ufficiale n. 257 del 2009, e 23 marzo 2012, n. 24,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 121  del  2012,  con  le  quali,  relativamente
all'intervento  denominato  «Prolungamento  della   linea   1   della
metropolitana di Torino - tratta 4 Lingotto-Bengasi», questo Comitato
ha, tra l'altro, approvato il  progetto  preliminare  e  il  progetto
definitivo  e  ha  individuato,  a  partire  dal  2012,  il  soggetto
aggiudicatore in Infratrasporti.TO S.r.l. (Infra.TO),  il  cui  unico
socio e' il Comune di Torino; 
  Vista la delibera 3 marzo 2017, n. 11,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 154 del 2017 - errata corrige in Gazzetta  Ufficiale  n.
188 del 2017, con la quale e' stato approvato il progetto  definitivo
della  «Metropolitana  leggera  automatica   di   Torino   linea   1,
prolungamento Fermi-Cascine Vica - 1° lotto funzionale Fermi-Collegno
centro», del costo di 123,7 milioni di euro, al netto di IVA; 
  Vista la nota 19 marzo 2019, n. 11620, con la  quale  il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  chiesto,  tra  l'altro,
l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo
Comitato  dell'argomento  «Torino:  linea  1  metropolitana   leggera
automatica  VAL  -  prolungamento   ovest   Collegno-Cascine   Vica»,
trasmettendo la documentazione  istruttoria  per  l'approvazione  del
relativo progetto definitivo; 
  Vista la nota 2 aprile 2019, n. 2584,  con  la  quale  il  suddetto
Ministero ha integrato la citata documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che: 
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
      1. che la linea 1 della metropolitana automatica di  Torino  e'
in funzione nella tratta  Fermi-Lingotto  ed  e'  in  costruzione  il
prolungamento verso sud, per la tratta Lingotto-Bengasi; 
      2. che in un quadro programmatico di lungo periodo e'  previsto
lo  sviluppo  della  linea  1  verso  ovest,  con  una  sua  graduale
estensione, fino ad  arrivare  a  Rosta,  intercettando,  ai  confini
dell'area conurbata, una quota significativa di mobilita' proveniente
dalle direttrici di Susa e Giaveno; 
      3. che, con riferimento all'ora di  punta  del  mattino,  nella
fascia oraria 7,30-8,30, con il prolungamento  da  Fermi  (Comune  di
Collegno) a Cascine Vica la linea 1 raggiungerebbe 56.100 passeggeri,
e che con l'ulteriore prolungamento in corso di realizzazione fino  a
Bengasi i passeggeri aumenterebbero a 59.700; 
      4. che i passeggeri per  km  annui  della  linea  1  nella  sua
completa estensione da Rosta a Bengasi sono stimati in 730 milioni  e
che verosimilmente, anche senza un immediato  incremento  del  numero
dei  convogli,  l'aumento  del   carico   massimo   si   verifichera'
gradualmente nel tempo e sara' comunque gestibile con l'attuale parco
rotabili circolante, il quale consente  una  frequenza  di  passaggio
ogni 90 secondi circa; 
      5. che, dopo l'approvazione  del  progetto  definitivo  del  1°
lotto  funzionale  del  suddetto  prolungamento  ovest,  dall'attuale
stazione terminale Fermi, nel Comune  di  Collegno  (TO),  fino  alla
stazione di Collegno centro, il 2° lotto funzionale ora in esame, che
si estende per circa 2 km, consente di raggiungere piazza  Togliatti,
a Cascine Vica, nel Comune di Rivoli (TO); 
      6.  che,  relativamente  al  progetto  preliminare  dell'intero
prolungamento ovest, la Regione Piemonte ha adottato la  delibera  di
Giunta 6 marzo 2006, n. 8-2287,  con  la  quale  ha  espresso  parere
favorevole sul progetto stesso,  ha  ritenuto  che  sussistessero  «i
presupposti per l'intesa  sulla  localizzazione  del  corridoio»  del
relativo  tracciato  e  che  non  sussistessero  i  presupposti   per
l'esclusione del progetto dalla fase di VIA; 
      7. che, rilevata  la  necessita',  tra  l'altro,  di  garantire
l'interscambio  con  la  stazione   ferroviaria   di   Collegno,   la
compatibilita'  del  tracciato  con  un  futuro  interramento   della
tangenziale  ovest  di  Torino  e  la  realizzazione   di   parcheggi
d'interscambio, e' stato elaborato un nuovo progetto, per il quale, a
giugno  2008,  il  Comune  di  Torino  ha  formulato   l'istanza   di
sottoposizione dalla fase di verifica  VIA,  ai  sensi  della  citata
legge regionale n. 40 del 1998; 
      8. che un nuovo progetto preliminare prevedeva, tra l'altro, la
realizzazione di circa 3,4 km di galleria di linea, di 4 stazioni  ad
unico livello (Certosa, Collegno centro,  Leumann  e  Cascine  Vica),
sotterranee,  ad  eccezione  di  quella  parzialmente  interrata   di
Certosa, di tre  pozzi  d'intertratta  e  uno  di  fine  tratta,  dei
relativi impianti di sistema, dell'ampliamento dell'attuale  deposito
treni e del parcheggio  d'interscambio  presso  la  stazione  Cascine
Vica; 
      9. che, rispetto all'iniziale progetto preliminare, la versione
aggiornata del progetto comprendeva tra l'altro il citato  parcheggio
d'interscambio, la revisione del tracciato con riposizionamento della
stazione  Certosa  per  consentire  l'avvicinamento   alla   stazione
ferroviaria di Collegno e l'arretramento della stazione Cascine Vica,
per  rendere  compatibile  il  tracciato  della   metropolitana   con
l'eventuale  interramento  della  tangenziale  ovest  di  Torino,  in
corrispondenza dello svincolo Rivoli-Corso Francia; 
      10. che, ai sensi della legge della Regione Piemonte n. 40  del
1998, la VIA su tale progetto e' di competenza dei Comuni di Collegno
e Rivoli,  territorialmente  interessati,  e  che,  a  seguito  della
richiesta  di  tali  Comuni  di  unificazione  dei  procedimenti   di
rispettiva competenza e dell'endoprocedimento regionale ai sensi  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, il progetto e'  stato  inoltrato
al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale,  per  l'avvalimento
della  Regione  Piemonte  ai  fini  della  verifica  di   valutazione
dell'impatto ambientale; 
      11. che, tenuto conto delle  valutazioni  del  suddetto  Organo
tecnico, con delibera di Giunta  27  ottobre  2008,  n.  18-9900,  la
Regione Piemonte ha ritenuto che tale progetto potesse essere escluso
dalla fase di VIA ai sensi dell'art. 12 della citata legge  regionale
n. 40 del 1998, subordinatamente all'ottemperanza  alle  prescrizioni
riportate nella delibera stessa, e ha ribadito quanto espresso  nella
propria delibera di Giunta 6 marzo 2006, n. 8-2287,  in  merito  alla
sussistenza dei presupposti per la localizzazione del tracciato; 
      12. che a settembre  2009  il  progetto  preliminare  e'  stato
trasmesso all'allora Struttura tecnica di missione e  alla  Direzione
generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi per la  richiesta
di finanziamento ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, senza
essere poi trasmesso a questo Comitato; 
      13.  che  e'  stato  poi  elaborato  il   progetto   definitivo
dell'intero prolungamento ovest, che prevede la realizzazione di  una
linea di  circa  3,7  km,  interamente  sotterranea,  di  4  stazioni
(Certosa, Collegno centro,  Leumann  e  Cascine  Vica),  di  4  pozzi
d'intertratta e di un pozzo terminale, del parcheggio  d'interscambio
sotterraneo a 3 livelli presso la stazione terminale di Cascine  Vica
e  dell'ampliamento  dell'esistente  deposito  treni,  collocato  nel
comprensorio tecnico di Collegno, nonche' la fornitura di 8 treni; 
      14.  che  tale  progetto  definitivo   ha   recepito   esigenze
intervenute a valle dell'approvazione del progetto preliminare e,  in
particolare: 
        14.1 la richiesta dei Comuni di  Collegno  e  di  Rivoli,  di
prevedere la possibilita' di accedere ad  entrambe  le  direzioni  di
marcia  da  entrambi  i  lati  di  corso  Francia,   permettendo   il
sottoattraversamento pedonale dello stesso; 
        14.2 la necessita' di  ridurre  l'impatto  della  costruzione
della galleria di linea in superficie (rumore,  polveri,  viabilita',
...) e sul sistema dei sottoservizi esistenti in  corrispondenza  del
sottoattraversamento  ferroviario  di  via  S.  Massimo,   di   corso
Pastrengo, di via Risorgimento (nel Comune di Collegno)  e  di  corso
Francia (nei Comuni di Collegno e di Rivoli); 
        14.3 l'obbligo di salvaguardare il complesso della Certosa di
Collegno, assoggettato a provvedimento di tutela; 
        14.4 la necessita' di  limitare  al  minimo  l'impatto  sulla
linea   ferroviaria   RF1   Torino-Modane,    sottoattraversata    in
corrispondenza della stazione Certosa; 
        14.5 l'obbligo di salvaguardare il deposito tramviario Regina
Margherita, tra via Risorgimento e corso  Francia,  sottoattraversato
dall'opera in progetto e assoggettato a vincolo; 
      15. che il progetto definitivo si differenzia  dal  preliminare
in particolare per  la  diversa  configurazione  sia  delle  stazioni
Collegno centro, Leumann e Cascine  Vica,  da  realizzare  a  maggior
profondita' e a due livelli anziche' a uno, sia di una sezione  della
galleria di linea, tra l'incrocio di via De Amicis con via S. Massimo
e Cascine Vica, anch'essa da realizzare  a  maggior  profondita'  con
conseguente variazione della  tipologia  costruttiva,  che  passa  da
galleria con esecuzione dalla superficie a galleria profonda eseguita
a foro cieco, con consolidamenti prevalentemente dalla superficie; 
      16. che l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione  di
pubblica utilita' e'  stato  notificato  il  22  dicembre  2014  alle
singole ditte, e' stato pubblicato il 24 dicembre 2014 sui quotidiani
«La Stampa» e «La Repubblica» e il medesimo giorno e'  stato  affisso
all'albo pretorio dei comuni di Collegno e Rivoli; 
      17.  che,  su  delega  dei  comuni  di   Rivoli   e   Collegno,
territorialmente  interessati  dalla   realizzazione   della   tratta
Fermi-Cascine  Vica,  che  si  sono  espressi  con   delibera   delle
rispettive Giunte 10 febbraio 2015, n. 39, e 11 febbraio 2015, n. 29,
a marzo 2015 il Comune di Torino ha trasmesso il progetto  definitivo
del  prolungamento  ovest  della  linea  1  della  metropolitana   al
Ministero e alle  altre  Amministrazioni  ed  Enti  interessati  alla
realizzazione dell'intervento; 
      18. che il citato progetto definitivo del  prolungamento  ovest
della linea 1 e' stato approvato  in  linea  tecnica  dai  Comuni  di
Torino (con  delibera  di  Giunta  17  febbraio  2015,  n.  589/034),
Collegno (con delibera di Giunta 18 marzo 2015, n. 65) e Rivoli  (con
delibera di Giunta 31 marzo 2015, n. 92); 
      19. che la Conferenza di servizi,  convocata  il  14  settembre
2015, e'  stata  conclusa  il  5  ottobre  2015  e  che,  secondo  il
Ministero, le prescrizioni scaturite  dalla  Conferenza  stessa  «non
comportano  modifiche  sostanziali  al  progetto»  e  gli  «eventuali
ulteriori costi potrebbero essere assorbiti» dalla voce  «imprevisti»
del quadro economico; 
      20. che, con nota 18 settembre 2015, n. 7738, la Soprintendenza
archeologia del  Piemonte  ha  espresso  le  valutazioni  di  propria
competenza, tenuto conto che il progetto preliminare  dell'intervento
non era stato integrato con le indagini archeologiche preventive; 
      21. che, con nota 22 settembre 2015,  la  Soprintendenza  belle
arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino,  con  parere
«vincolante ai sensi art. 146, comma 5» del  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, si e' espressa favorevolmente, con  prescrizioni
sul progetto  definitivo  del  prolungamento  ovest  della  linea  1,
caratterizzato da accostamenti a «una serie di aree ospitanti edifici
ovvero complessi di edifici vincolati  dalla  parte  II  del  decreto
legislativo n. 42/2004 e successive  modificazioni  e  integrazioni»,
incluso il villaggio Leumann; 
      22. che con delibera di Giunta 19 ottobre 2015, n. 22-2277,  la
Regione Piemonte, ha, tra l'altro,  evidenziato  che  non  emergevano
«elementi urbanistici ostativi al prosieguo dell'iter procedurale» ed
espresso parere favorevole, con prescrizioni e  raccomandazioni,  sul
progetto definitivo dell'intero prolungamento Collegno-Cascine Vica; 
      23. che, ad aprile 2016, il Sindaco di Torino,  considerate  le
risorse  statali  e   regionali   gia'   indicate   disponibili   per
l'intervento, ha chiesto l'assegnazione di ulteriori risorse  statali
per consentire  il  finanziamento  di  un  1°  lotto  funzionale  del
succitato prolungamento; 
      24. che, con voto 27 luglio 2016, n. 75,  il  Comitato  tecnico
permanente per la sicurezza dei  sistemi  di  trasporto  ad  impianti
fissi ha espresso  parere  favorevole,  con  osservazioni,  in  linea
tecnico-economica sull'intero progetto definitivo  del  prolungamento
dalla stazione Fermi (Comune di Collegno) a Cascine  Vica  e  sul  1°
lotto funzionale nonche' parere favorevole al rilascio del nulla osta
ai fini della sicurezza sul progetto definitivo delle relative  opere
infrastrutturali e delle opere non di  sistema,  subordinatamente  ad
alcune considerazioni; 
      25. che il suddetto parere ha valutato  in  particolare  il  1°
lotto funzionale in quanto interessato da opere aggiuntive necessarie
per l'entrata in servizio in via prioritaria, ma che  tale  specifica
valutazione non e' stata necessaria per il 2° lotto in esame; 
      26. che  relativamente  al  progetto  definitivo  della  tratta
Collegno-Cascine Vica, con delibera di Giunta 13  febbraio  2017,  n.
26-4664, la Regione ha ribadito che non esistono elementi urbanistici
ostativi all'intesa sulla localizzazione delle  opere,  coerentemente
con quanto riportato nelle precedenti  delibere  di  Giunta  6  marzo
2006, n. 8-2287, 27 ottobre 2008, n. 18-9900, e 19 ottobre  2015,  n.
22-2277; 
      27. che il Comune  di  Collegno,  con  delibera  di  Giunta  24
febbraio 2017, n. 46, integrativa della precedente delibera n. 65 del
2015, e il Comune di Rivoli, con delibera di Giunta 24 febbraio 2017,
n. 62, integrativa della precedente delibera n. 92 del 2015, hanno: 
        27.1 confermato che il progetto  definitivo  e'  conforme  al
preliminare sul quale e' stata espletata la fase  di  verifica  della
procedura di VIA di cui alla legge regionale n. 40 del 1998,  le  cui
risultanze, vale a dire l'esclusione del progetto, con  prescrizioni,
dalla  successiva  fase  di   valutazione,   sono   confluite   nella
deliberazione della Giunta regionale 27 ottobre 2008, n. 18-9900; 
        27.2 ritenuto  verificata  l'ottemperanza  alle  prescrizioni
ambientali riportate nella predetta delibera di  Giunta  n.  18-9900,
comprensive di quelle  conseguenti  all'espletamento  della  fase  di
verifica della procedura di VIA; 
      28. che l'intero prolungamento era stato ritenuto suddividibile
in 3 lotti funzionali, di cui il 1°,  a  proseguimento  della  tratta
esistente, comprensivo della tratta dalla stazione Fermi  a  Collegno
centro, con  le  due  stazioni  Certosa  e  Collegno  centro,  il  2°
comprensivo dell'estensione da Collegno centro fino a  Cascine  Vica,
con le due stazioni Leumann e Cascine Vica, e il 3° lotto comprensivo
della realizzazione del parcheggio di interscambio  a  Cascine  Vica,
dell'ampliamento  del  deposito  treni  e  della  fornitura  di  otto
rotabili; 
      29. che con la richiamata delibera di questo Comitato n. 11 del
2017  e'  stato  approvato  il  progetto  definitivo  del  1°   lotto
funzionale Fermi-Collegno centro, di circa 1,7 km; 
      30. che, con  nota  25  ottobre  2018,  n.  1338,  il  progetto
definitivo  del  2°  lotto  Collegno  centro-Cascine  Vica  e'  stato
trasmesso da Infratrasporti.TO Sr.l. al MIT e che, con nota 15  marzo
2019, n. 209, e' stata trasmessa al medesimo Ministero documentazione
integrativa; 
      31. che  la  proposta  in  esame  riguarda  l'approvazione  del
progetto definitivo del 2° lotto funzionale  Collegno  centro-Cascine
Vica, che ha un'estensione di circa 2 km, interamente sotterranea,  e
ha origine dalla parte terminale del 1° lotto, dopo  la  stazione  di
Collegno centro, dove, a 161 m dall'asse di  questa,  e'  ubicato  il
pozzo terminale di fine tratta del 1° lotto stesso; 
      32. che il lotto segue l'asse di Corso Francia fino all'altezza
di via Stura a Rivoli, in prossimita' della tangenziale, e  comprende
le due stazioni Leumann e Cascine Vica, due pozzi  d'intertratta,  il
pozzo terminale, un tratto di galleria naturale a  foro  cieco  e  il
parcheggio d'interscambio a Cascine Vica; 
      33. che la diversa articolazione  del  lotto,  ora  comprensiva
anche del citato parcheggio, deriva dalla possibilita' di  fruire  di
adeguate disponibilita' finanziarie; 
      34. che, come per il 1° lotto, anche nel progetto del lotto  in
esame non e' prevista la fornitura di ulteriori veicoli; 
      35. che, in particolare, la linea  dispone  attualmente  di  29
treni, che nelle ore di punta consentono di  garantire  un  passaggio
ogni 120 secondi, con un incremento della frequenza a 150 secondi  in
caso di messa in esercizio della  tratta  Lingotto-Bengasi  e  a  180
secondi in caso di messa in esercizio della tratta Fermi  (in  Comune
di Collegno)-Cascine Vica; 
      36. che  le  predette  frequenze  consentirebbero  comunque  di
mantenere un accettabile livello di servizio della linea, malgrado la
maggiore tratta servita; 
      37. che il 3° lotto funzionale sopra citato prevede  l'acquisto
di 8 treni, ma che al momento e'  in  corso  una  trattativa  con  il
fornitore del materiale  rotabile  per  l'acquisto  dei  seguenti  12
treni, per i quali sussistono finanziamenti: 
        37.1 4 treni per  la  tratta  Lingotto-Bengasi  (delibera  di
questo Comitato 26 giugno 2009,  n.  40,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 243 del 2009); 
        37.2 4 treni per la tratta Lingotto-Bengasi e 2 treni per  la
tratta Collegno-Cascine Vica (delibera di questo Comitato 1° dicembre
2016, n. 54, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2017); 
        37.3 2 treni per la tratta  Collegno-Cascine  Vica,  previsti
dal decreto del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2
marzo 2018, n. 86; 
      38. che la stipula del contratto per la succitata fornitura  e'
prevista  per  l'estate  del  2019   e   che   quindi,   al   momento
dell'attivazione del prolungamento fino a Cascine Vica, i suddetti 12
treni dovrebbero essere consegnati, permettendo un avvicinamento alle
prestazioni ottimali della linea (passaggio  di  un  treno  ogni  105
secondi), che  saranno  raggiunte  con  l'acquisizione  degli  ultimi
ulteriori 4 treni previsti per la tratta Collegno-Cascine Vica; 
      39. che  tra  gli  elaborati  di  progetto  sono  incluse,  tra
l'altro, le planimetrie generali esplicative relative ai sottoservizi
(elaborati MTL1T3A0 DSOTGENS000.1b e MTL1T3A0 DSOTGENS000.2b),  e  le
relazioni  generali  relative  all'indagine  sottoservizi  (elaborato
MTL1T3A0 DSOTGENR001b), allo spostamento dei sottoservizi  (elaborato
MTL1T3A0 DOTGENR001b), e ai  relativi  rimborsi  degli  enti  gestori
(elaborato MTL1T3A0 DZOOGENR004b), nonche' la relazione relativa agli
espropri,  agli   asservimenti   e   alle   occupazioni   temporanee,
comprensiva dell'elenco delle ditte espropriate  (elaborato  MTL1T3A0
DESPGENR001b); 
      40. che il Ministero ha proposto,  in  apposito  allegato  alla
relazione  istruttoria,  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  da
formulare in sede di approvazione del progetto definitivo  del  lotto
in esame, esponendo le motivazioni nei casi  di  mancato  o  parziale
recepimento delle stesse; 
    sotto l'aspetto attuativo: 
      1. che il soggetto aggiudicatore e'  Infratrasporti.TO  S.r.l.,
societa' il cui unico socio e' il Comune di Torino; 
      2. che il CUP dell'intervento e' D11I18000010001; 
      3. che la procedura di  affidamento  dell'appalto  prevede  una
gara con procedura aperta  sulla  base  del  progetto  esecutivo  per
l'esecuzione dei lavori relativi alle opere  civili,  mentre  per  le
opere di sistema e il materiale rotabile sara'  mantenuto  lo  stesso
sistemista che ha operato per le altre tratte,  in  quanto  unico  in
grado di fornire il sistema VAL nonche' per uniformita' di  fornitura
e vincoli contrattuali; 
      4. che, come riportato nella scheda di delibera n. 63 del 2003,
il    cronoprogramma    dell'intervento     prevede     un     totale
di cinquantaquattro mesi, di cui quattro  per  le  residue  attivita'
progettuali   e   autorizzative, sei   per   gara   e   appalto   dei
lavori, quarantadue per la realizzazione delle  opere  e due  per  la
messa in esercizio; 
      5. che i lavori di realizzazione  delle  opere  civili  del  2°
lotto si svolgeranno in parallelo con quelli del 1° lotto, in modo da
garantire l'ultimazione degli stessi nei  1.552  giorni  inizialmente
previsti per la costruzione dell'intera tratta; 
      6. che, relativamente al 1° lotto, a  dicembre  2018  e'  stata
effettuata la consegna delle aree per la cantierizzazione; 
    sotto l'aspetto finanziario: 
      1.  che  il   costo   del   progetto   definitivo   dell'intero
prolungamento ovest  fino  a  Cascine  Vica,  elaborato  in  base  ai
prezziari 2014 della Regione Piemonte e di Rete Ferroviaria Italiana,
ammonta a 304,320 milioni di euro (al netto dell'IVA), di cui 147,210
milioni di euro per opere civili e impianti non di sistema e  157,110
milioni di euro per impianti di sistema e materiale rotabile; 
      2. che il costo del progetto definitivo del 2° lotto funzionale
Collegno centro-Cascine Vica ammonta a 148,14  milioni  di  euro  (al
netto dell'IVA); 
      3. che il costo del lotto in esame e' stato calcolato  in  base
agli  stessi  prezziari  2014  utilizzati  per  il  succitato  intero
prolungamento, in quanto stralcio del medesimo; 
      4. che il costo del progetto non include l'IVA,  in  quanto  il
soggetto aggiudicatore e' in grado di recuperarla; 
      5. che la suddivisione del prolungamento fino a Cascine Vica in
lotti funzionali ha comportato un  incremento  di  costo  complessivo
dell'opera di circa il 6,8% (da 304.319.703,00 euro a  324.983.284,20
euro) per fattori derivanti, tra l'altro: 
        5.1 per la linea, dalla necessita' di prevedere due  distinte
attivazioni,  anziche'  una  sola  come   ipotizzato   nel   progetto
dell'intero prolungamento, con conseguenti maggiori oneri legati agli
interventi per rendere inizialmente e temporaneamente autonomo il  1°
lotto funzionale e per poi provvedere, nella  fase  di  realizzazione
del 2° lotto, all'interconnessione tra i lotti stessi; 
        5.2  dal   recepimento   delle   prescrizioni   del   Comando
provinciale dei Vigili del fuoco  per  il  parcheggio  d'interscambio
(previsione di un impianto di ventilazione meccanica e  di  ulteriori
aperture di areazione lungo i lati nord e sud, indipendenti per  ogni
piano dell'autorimessa); 
        5.3 per lo spostamento dei  sottoservizi,  dalla  risoluzione
delle interferenze con  nuove  reti  di  infrastrutture  (soprattutto
telefoniche, in fibra ottica) posate nel periodo  intercorso  tra  la
realizzazione del progetto definitivo dell'intero prolungamento  (nel
2015) e il progetto definitivo del lotto in esame (nel 2018); 
        5.4 per la  sicurezza,  dagli  oneri  derivanti  dalle  opere
aggiuntive introdotte nella progettazione definitiva del 1°  lotto  e
del parcheggio d'interscambio,  dagli  ulteriori  interventi  per  lo
spostamento dei sottoservizi, nonche' dalla necessita'  di  prevedere
due distinti campi base, anziche' uno solo, per l'installazione delle
strutture logistiche dei cantieri; 
      6.  che  non  e'  disponibile  un  quadro  economico   iniziale
articolato nei 3 lotti attuali che costituiscono  l'intero  progetto,
ma che il totale del quadro economico dell'intero prolungamento  puo'
essere confrontato con quello dei  quadri  economici  dei  tre  lotti
articolati come sopra descritto: 
      
 
       =======================================================
       |      Descrizione      |      Totale (in euro)       |
       +=======================+=============================+
       |  Progetto definitivo  |                             |
       |intera tratta nel 2015 |               304.319.703,00|
       +-----------------------+-----------------------------+
       | 1° lotto (prog. def.  |                             |
       |         2016)         |               123.700.000,00|
       +-----------------------+-----------------------------+
       | 2° lotto (prog. def.  |                             |
       |         2018)         |               148.140.000,00|
       +-----------------------+-----------------------------+
       |       3° lotto        |                53.143.284,20|
       +-----------------------+-----------------------------+
       |  Totale costo dei 3   |                             |
       |         lotti         |               324.983.284,20|
       +-----------------------+-----------------------------+
 
      7. che il quadro economico del secondo lotto e' definito segue: 
        
 
    =============================================================
    | Descrizione voci quadro economico |        Valori         |
    +===================================+=======================+
    |  Progetto definitivo 2018 del 2°  |                       |
    |               lotto               |              (in euro)|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |               Opere               |             57.344.951|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |               Linea               |             24.940.858|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |       Stazioni con accessi        |             16.531.123|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |        Manufatti speciali         |              4.445.983|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |             Finiture              |              3.808.346|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |     Viabilita' e sistemazioni     |                       |
    |           superficiali            |                631.149|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |     Sottoservizi enti gestori     |              4.091.240|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |             Fognature             |              1.208.718|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |           Monitoraggio            |                514.166|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |  Opere di mitigazione ambientale  |              1.173.368|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |             Impianti              |              7.513.756|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    | Impianti civili e di sollevamento |              5.385.545|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    | Impianti di linee non di sistema  |              1.003.211|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |  Tornellerie e videosorveglianza  |              1.125.000|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |    Parcheggio di interscambio     |             10.561.726|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |           Opere civili            |              8.469.936|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |             Impianti              |              2.091.790|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |            Altre voci             |             16.308.636|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |      Imprevisti e opere non       |                       |
    |          contabilizzate           |              5.706.335|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |    Altre somme a disposizione     |              7.897.507|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |             Sicurezza             |              2.704.794|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |      Espropri e occupazioni       |              2.203.635|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |    Totale impianti di sistema     |             54.207.296|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |          Opere a sistema          |             45.948.000|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |            Imprevisti             |              3.675.840|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |    Altre somme a disposizione     |              3.205.016|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |             Sicurezza             |              1.378.440|
    +-----------------------------------+-----------------------+
    |          Totale generale          |            148.140.000|
    +-----------------------------------+-----------------------+
 
      8. che, a valere sui 1.397 milioni di euro complessivi  di  cui
al richiamato decreto ministeriale n. 360 del 2018,  con  il  decreto
dirigenziale n. 234 del 2018 sono stati assunti gli  impegni  per  le
somme da erogare a diversi Comuni, tra cui 223,14 milioni di euro per
il Comune di Torino, senza operare distinzioni tra i  due  interventi
del Comune stesso ammessi a finanziamento (il 2° lotto funzionale  in
esame, del costo di 148,14 milioni  di  euro,  e  la  1a  fase  della
fornitura di nuovi tram, del costo di 75 milioni di euro); 
      9. che, per il citato 2°  lotto,  il  Ministero  istruttore  ha
specificato che il finanziamento di 148,14 milioni di euro  a  valere
sulle risorse dell'art. 1, comma 140, della richiamata legge  n.  232
del 2016, risulta  imputato  sulle  seguenti  annualita',  anche  per
garantire la migliore conservazione delle  risorse  e  una  possibile
riprogrammazione  futura  in  linea  con  il  programma   del   costo
dell'intervento: 
        
 
            =============================================
            |    Annualita'     |  Imputazioni in euro  |
            +===================+=======================+
            |       2017        |       2.118.402       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2018        |      13.354.028       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2019        |      13.332.600       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2020        |      10.851.200       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2021        |      26.665.200       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2022        |      20.739.600       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2023        |      27.006.770       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2024        |      23.702.400       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2025        |      10.369.800       |
            +-------------------+-----------------------+
            |      Totale       |      148.140.000      |
            +-------------------+-----------------------+
 
      10. che il piano economico finanziario evidenzia: 
        10.1 un tasso interno di rendimento del  progetto,  al  lordo
delle imposte, non calcolabile a dimostrazione della necessita' della
contribuzione pubblica; 
        10.2 un rapporto ricavi/costi che parte dal 54,16  per  cento
all'avvio dell'esercizio, raggiunge il 58,86 per cento nel 2032 (anno
di regime) e chiude al 60,56 per cento all'orizzonte temporale  della
simulazione, valori tutti al di  sopra  del  limite  minimo  del  35%
fissato dalla normativa; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3  della  delibera  28  novembre
2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2019); 
  Vista la nota 4 aprile 2019, n.  1940,  predisposta  congiuntamente
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica  (DIPE)  e
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta   a   base
dell'odierna seduta del Comitato,  contenente  le  valutazioni  e  le
prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Considerato che nel corso della presente seduta il  Sottosegretario
di Stato del Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  ha
rilevato la necessita' di esprimere valutazioni definitive sul parere
espresso,  anche  alla  luce  di  nuovi  vincoli  di  tutela  apposti
successivamente al 2015, chiedendo la ritrasmissione,  da  parte  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della  documentazione
di progetto; 
  Ritenuto di dover adeguare la presente delibera alle valutazioni  e
alle prescrizioni aggiuntive del citato Ministero dei  beni  e  delle
attivita'   culturali,   relative    tra    l'altro    all'esclusione
dell'ascensore posto di fronte allo stabilimento  Leumann,  vincolato
nel 2018, valutazioni e prescrizioni che il Ministero  stesso  dovra'
inviare  entro  45  giorni  dalla  ricezione  della   documentazione,
rinviando  ad  un  momento  successivo  le  eventuali  richieste   di
variazione del progetto definitivo in esame; 
 
                              Delibera: 
 
  Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per  gli  effetti
del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi  1,
1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del  2016,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui  al
decreto legislativo in ultimo citato, a  tutte  le  procedure,  anche
autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Approvazione progetto definitivo: 
    1.1 Ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  167,  comma  5,  del
decreto legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 327 del  2001,  e  successive  modificazioni,  e'
approvato, con  le  prescrizioni  e  le  raccomandazioni  di  cui  al
successivo punto 1.8, anche ai fini della compatibilita'  ambientale,
della  localizzazione  urbanistica,  dell'apposizione   del   vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
il progetto definitivo della  «Metropolitana  leggera  automatica  di
Torino,  linea  1,  prolungamento  Fermi-Cascine  Vica  -  2°   lotto
funzionale Collegno centro-Cascine Vica». 
    1.2   La   suddetta   approvazione   sostituisce    ogni    altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nel progetto approvato al precedente punto 1.1. 
    1.3 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera. 
    1.4 Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto
1.1 e' quantificato in 148,14 milioni di euro, al netto di IVA,  come
riportato nella precedente presa d'atto. 
    1.5 Il finanziamento della spesa di cui al precedente  punto  1.4
e' imputato sulle  risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  140,  della
richiamata legge n. 232 del 2016, secondo le seguenti annualita': 
        
 
            =============================================
            |    Annualita'     |  Imputazioni in euro  |
            +===================+=======================+
            |       2017        |       2.118.402       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2018        |      13.354.028       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2019        |      13.332.600       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2020        |      10.851.200       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2021        |      26.665.200       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2022        |      20.739.600       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2023        |      27.006.770       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2024        |      23.702.400       |
            +-------------------+-----------------------+
            |       2025        |      10.369.800       |
            +-------------------+-----------------------+
            |      Totale       |      148.140.000      |
            +-------------------+-----------------------+
 
      1.6 Come previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 22 dicembre 2017,  n.  587,  il  finanziamento  sopra
citato s'intende revocato: 
        a.   qualora   il   soggetto   beneficiario   non    provveda
all'assunzione  dell'obbligazione   giuridicamente   vincolante   per
l'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2020; 
        b. in caso di mancato  rispetto  del  cronoprogramma  di  cui
all'art. 2 del decreto n. 587 del 2017, dovuto a  fatti  o  atti  che
impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili  entro  ventiquattro
mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento. 
      1.7 Ulteriori prescrizioni sono proposte dal Ministero dei beni
e delle attivita' culturali entro 45 giorni dal ricevimento da  parte
del  Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   della
documentazione di  progetto  relativa  tra  l'altro  all'eliminazione
dell'ascensore posto di fronte allo stabilimento Leumann. 
      1.8 Le prescrizioni citate al precedente punto 1.1,  cui  resta
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte dell'allegato, integrate dalle eventuali prescrizioni di cui al
punto 1.7, che forma parte integrante della presente delibera, mentre
le raccomandazioni sono riportate nella seconda  parte  del  medesimo
allegato.  L'ottemperanza  alle  suddette  prescrizioni  non   potra'
comunque  comportare  incrementi  del  limite  di  spesa  di  cui  al
precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora  ritenga  di
non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni,  fornira'
al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  di  esprimere  le   proprie
valutazioni e di proporre a questo  Comitato,  se  del  caso,  misure
alternative. 
      1.9 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze  di  cui  agli  elaborati
progettuali allegati alla documentazione  istruttoria  trasmessa  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
      1.10  Le  indicazioni  relative  al  piano  particellare  degli
espropri sono ugualmente  allegate  alla  documentazione  istruttoria
trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
    2. Disposizioni finali: 
      2.1  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti
provvedera'  ad  assicurare,  per  conto  di  questo   Comitato,   la
conservazione  dei  documenti  componenti  il  progetto  di  cui   al
precedente punto 1.1. 
      2.2 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
      2.3 Il soggetto aggiudicatore  provvedera',  prima  dell'inizio
dei  lavori  previsti  nel  citato  progetto  definitivo,  a  fornire
assicurazioni al suddetto Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel
progetto esecutivo, delle prescrizioni di  cui  al  precedente  punto
1.8. I competenti  Uffici  della  Regione  Piemonte  procederanno  ad
effettuare le verifiche sulla puntuale osservanza delle  prescrizioni
e la vigilanza durante la realizzazione e l'esercizio delle opere, ai
sensi della vigente normativa regionale. 
      2.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni  e
delle  attivita'  culturali  il  progetto  esecutivo  ai  fini  della
verifica di ottemperanza delle prescrizioni  riportate  nel  suddetto
allegato e poste dallo stesso Ministero. 
      2.5 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
        Roma, 4 aprile 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
Il segretario: Giorgetti 

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. prev. n. 1-1124