IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a  222,
istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da  diporto,
comprensivo di un archivio telematico  centrale  contenente  tutti  i
dati  tecnici,   giuridici,   amministrativi   e   di   conservatoria
riguardanti navi e imbarcazioni da diporto; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 218 della legge n.  228  del
2012, che ha individuato nel Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, il titolare del Sistema telematico centrale
della nautica da diporto e del relativo trattamento dei dati; 
  Visto, inoltre, il successivo comma 219 della predetta  legge,  che
ha demandato a un regolamento l'adozione delle  norme  attuative  del
predetto Sistema telematico; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  2018,
n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del
Sistema telematico centrale della nautica  da  diporto,  che  include
l'Archivio  telematico  centrale  delle  unita'  da  diporto  (ATCN),
l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON)  e
lo Sportello telematico del diportista (STED); 
  Visto, in particolare, l'art. 4  del  richiamato  regolamento,  che
prevede le funzioni l'Ufficio di conservatoria centrale delle  unita'
da diporto (UCON); 
  Visto, inoltre, l'art. 5 del richiamato regolamento, che prevede  i
soggetti  presso  i  quali  sono  attivati,   mediante   collegamento
telematico con  il  CED,  gli  sportelli  telematici  del  diportista
(STED); 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma  dell'art.  6  della  legge  8  luglio  2003,  n.  172  e,   in
particolare, l'art. 63,  relativo  alle  tariffe  per  prestazioni  e
servizi; 
  Visto, in particolare, l'art. 63, comma 1-bis, del  citato  decreto
legislativo n. 171 del 2005, che prevede che per le prestazioni  e  i
servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1,  erogati  attraverso
il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE),  gli
interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto
del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto, altresi', il successivo comma 3-bis,  che  prevede  che  gli
introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a
un apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo  di
spesa del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  il
funzionamento  del  Sistema  telematico  centrale  della  nautica  da
diporto (SISTE); 
  Ritenuto necessario stabilire  i  diritti  per  i  servizi  erogati
attraverso il Sistema telematico centrale della nautica  da  diporto,
in attuazione di quanto  previsto  dall'art.  63,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce gli importi  dei  diritti  e  dei
compensi  dovuti  per  i  servizi  erogati  attraverso   il   Sistema
telematico centrale della nautica da diporto.