IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013) e, in particolare, l'art. 1, commi da 217 a 222, istitutivi del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, comprensivo di un archivio telematico centrale contenente tutti i dati tecnici, giuridici, amministrativi e di conservatoria riguardanti navi e imbarcazioni da diporto; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 218 della legge n. 228 del 2012, che ha individuato nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il titolare del Sistema telematico centrale della nautica da diporto e del relativo trattamento dei dati; Visto, inoltre, il successivo comma 219 della predetta legge, che ha demandato a un regolamento l'adozione delle norme attuative del predetto Sistema telematico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto, che include l'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) e lo Sportello telematico del diportista (STED); Visto, in particolare, l'art. 4 del richiamato regolamento, che prevede le funzioni l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON); Visto, inoltre, l'art. 5 del richiamato regolamento, che prevede i soggetti presso i quali sono attivati, mediante collegamento telematico con il CED, gli sportelli telematici del diportista (STED); Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'art. 63, relativo alle tariffe per prestazioni e servizi; Visto, in particolare, l'art. 63, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, che prevede che per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto, altresi', il successivo comma 3-bis, che prevede che gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); Ritenuto necessario stabilire i diritti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto stabilisce gli importi dei diritti e dei compensi dovuti per i servizi erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto.